27 Luglio 2020
Il “vincolo finanziario” non è precluso se la controllante è una persona fisica
Il coordinamento tra gli organi decisionali, necessario per la sussistenza del “vincolo organizzativo” in un gruppo Iva, può concretizzarsi anche attribuendo le strategie operative della compagine societaria a un unico soggetto persona fisica che, esercitando il controllo, delimita il perimetro dello stesso gruppo Iva. È una delle precisazioni contenute nel principio di diritto n. 9 del 27 luglio 2020 dell’Agenzia.
Il caso su cui è intervenuta l’Agenzia riguarda un gruppo Iva dove una società ALFA è partecipata al 99,9% dal socio persona fisica, il quale è anche socio totalitario di BETA che a sua volta controlla tre società residenti in Italia. Tale struttura soddisfa le condizioni necessarie per la costituzione di un gruppo Iva, una particolare compagine, cioè, che consente ai gruppi societari che ne facciano opzione di rendere irrilevanti, ai fini Iva, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi infragruppo.
Il gruppo dunque è formato da società controllate direttamente o indirettamente dalla persona fisica che, per quanto esclusa dal gruppo, consente, così, di delineare il perimetro di consolidamento dello stesso , che ricomprende i due sottogruppi facenti capo, rispettivamente, ad ALFA e BETA.
L’Agenzia ricorda che ai fini della costituzione di un gruppo Iva, il vincolo finanziario tra soggetti passivi stabiliti in Italia si considera sussistente quando sono “controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni” (articolo 70-ter, comma 1, lettera b), Dpr n. 633/1972). La norma non specifica che il “medesimo soggetto” debba essere una persona fisica o una persona giuridica, di conseguenza si può senz’altro ritenere, come peraltro già chiarito dall’Agenzia con la risposta n. 194/2019, che la persona fisica, non soggetto passivo Iva, possa rivestire il ruolo di controllante, non partecipante, ai fini della sussistenza del vincolo finanziario.
In virtù della peculiare struttura economica e organizzativa del gruppo, che ruota intorno alla persona fisica, risultano integrati, altresì, il vincolo economico e il vincolo organizzativo nei confronti delle tre controllate da BETA.
Visti i rapporti che intercorrono tra le società, formalizzati in “contratti di prestazione servizi”, il vincolo economico si può considerare soddisfatto (articolo 70-ter, comma 2, lett. c), del Dpr n. 633/1972), in quanto l’attività che la controllante fornisce alle controllate è suscettibile di avvantaggiare la loro attività economica.
Infine, il vincolo organizzativo (articolo 70-ter, comma 3, Dpr n. 633/1972) sussiste tra soggetti stabiliti nel territorio dello Stato quando esiste un coordinamento, di fatto o di diritto, tra gli organi decisionali degli stessi, benché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto (estraneo al gruppo Iva): la conduzione delle strategie operative è validamente esercitata dalla persona fisica che delimita il perimetro del gruppo Iva esercitando il controllo dello stesso. Nel caso in esame, gli elementi forniti dall’istante non sono stati, di per sé, idonei a provare che il potere decisionale e direttivo delle società del gruppo Iva (vincolo organizzativo) non sia imputabile alla persona fisica, che detiene il controllo del gruppo ai sensi dell’articolo 2359 codice civile.
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