22 Luglio 2020
L’avvocato forfettario trasferisce il suo sismabonus senza ostacoli
Possono esercitare l’opzione per la cessione del credito d’imposta relativo alle spese sostenute per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico degli edifici (articolo 16-bis, comma 1, lettera i), Tuir), meglio conosciuto come sismabonus, tutti i contribuenti che possiedono un reddito soggetto a Irpef e che sostengono le spese agevolabili, anche se non sono tenuti a versare l’imposta (provvedimento del direttore dell’Agenzia 8 giugno 2017). Ai fini della scelta, non rileva la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile Irpef in quanto assoggettato a tassazione separata o a un regime sostitutivo della stessa imposta, come il “forfettario”.
Questo perché, l’istituto della cessione (comma 1-quinquies, articolo 16, Dl n. 63/2013) è stato previsto proprio per incentivare la realizzazione di lavori finalizzati a garantire la stabilità degli immobili, attraverso meccanismi alternativi alla fruizione diretta della detrazione, nei casi in cui la stessa non potrebbe essere utilizzata direttamente, in quanto l’Irpef lorda è assorbita da altre detrazioni o non è dovuta. Per tale motivo, l’opzione può essere esercitata anche dai contribuenti che, come nel caso all’attenzione dell’Agenzia, aderiscono al richiamato regime forfetario i quali, possono, in linea di principio, scomputare le detrazioni dall’imposta lorda solo nel caso in cui possiedano altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo.
È la prima delle tre precisazioni contenute nella risposta n. 224 del 22 luglio 2020, fornita a un avvocato in regime forfettario, che, inoltre, chiede un parere in merito alle spese ammesse al bonus e alla corretta modalità di pagamento all’impresa esecutrice dei lavori alla quale verrà ceduto il credito, avendo intenzione di utilizzare la cessione dello sesso a parziale pagamento del corrispettivo.
In particolare, riguardo alle spese, l’amministrazione ritiene che vi rientrino quelle per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessari al completamento dell’opera finalizzati alla riduzione del rischio sismico del condominio del quale fa parte il suo immobile, realizzati sulla facciata, relativi all’intonaco di fondo e di finitura, alla tinteggiatura e ai decori (imposti dalla Paesaggistica essendo l’immobile vincolato).
Sulle modalità di pagamento, l’Agenzia concorda con l’istante di versare al condominio solo la differenza tra le spese imputate in base alla ripartizione millesimale e la detrazione ceduta all’impresa che, invece, dovrà fatturare l’intero corrispettivo dovuto dal condominio. Il condominio effettuerà all’impresa un bonifico bancario o postale parlante di importo inferiore.
L’Agenzia avalla entrambe le soluzioni proposte dall’istante.
La prima perché, come chiarito con la risoluzione n. 147/2017, anche per i lavori relativi all’adozione di misure antisismiche può valere il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore a esso collegati o correlati. Il sismabonus, dunque, nel caso in questione, spetta, nei limiti previsti, anche in relazione alle spese sostenute per gli ulteriori interventi, compresi quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria, necessari al completamento dell’opera, come il rifacimento dell’’intonaco di fondo, di quello di finitura della tinteggiatura e dei decori.
Per quanto riguarda, infine, la corretta modalità di pagamento all’impresa esecutrice dei lavori alla quale l’avvocato intende cedere, a parziale pagamento del corrispettivo, il credito corrispondente alla detrazione spettante, l’Agenzia con il sostegno dei punti 3 e 4 del provvedimento dell’8 giugno 2017, conferma la procedura proposta dal contribuente. Cioè questi verserà al condominio l’importo corrispondente alla differenza tra le spese imputate in base alla ripartizione stabilita dall’assemblea e l’ammontare della detrazione teoricamente spettante. Il pagamento al fornitore sarà effettuato dal condominio, mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del destinatario del bonifico.
A questo punto, aggiunge che l’importo del bonifico potrà sia coincidere con il corrispettivo indicato in fattura (da emettere per l’intero corrispettivo pattuito), comprensivo dell’importo pagato con la cessione del credito, sia essere inferiore, come nel caso in esame, in cui i condomini intendano utilizzare la cessione del credito a favore dei fornitori a parziale pagamento del corrispettivo stesso.
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