21 Luglio 2020
Contributo fondo perduto: nuovi chiarimenti sulla fruizione
Anche le imprese in possesso dei requisiti, la cui fase di liquidazione è iniziata dopo la data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (31 gennaio 2020), possono ottenere il “contributo”. Così come le piccole e micro imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019 e i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nei territori dei Comuni colpiti dai sismi del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.
Dopo le prime indicazioni fornite con la circolare n. 15 del giugno scorso (vedi articolo “Contributo a fondo perduto”: la circolare con i chiarimenti”), l’Agenzia ritorna sull’argomento per poter soddisfare ulteriori esigenze di chiarimento attraverso risposte a quesiti, contenute nella seconda circolare esplicativa, la n. 22/E del 21 luglio 2020, firmata oggi dal direttore Ernesto Maria Ruffini.
Il documento fa chiarezza su molteplici aspetti ancora non risolti relativi al contributo a fondo perduto introdotto dall’articolo 25 del decreto “Rilancio”, toccando l’ambito soggettivo, i requisiti di accesso al beneficio, la verifica della riduzione del fatturato e altro ancora.
Tornando a quanto prima accennato, alla domanda se possono accedere al beneficio le società in liquidazione in possesso dei requisiti previsti dalla norma, l’Agenzia risponde che fruiscono del “contributo” quelle la cui fase di liquidazione è stata avviata successivamente al 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria). Poi, aggiunge, che in ogni caso per calcolare la riduzione del fatturato, sarà necessario seguire le indicazioni fornite con la circolare n. 15/2020.
Nella stessa risposta, inoltre, specifica che l’aiuto può essere concesso anche alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti
Aggiorna, inoltre, con l’occasione, la nozione di ”imprese in difficoltà” coerentemente con le ultime modifiche apportate dalla Commissione europea al quadro temporaneo per le misure degli aiuti di Stato, in conseguenza dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Nei Comuni colpiti da altre emergenze pre-Covid, il calo del fatturato è requisito ininfluente
La circolare, come anticipato, specifica che possono usufruire del contributo a fondo perduto anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nei territori dei Comuni colpiti dai sismi del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, a condizione che il domicilio fiscale o la sede operativa risulti presente dall’insorgenza dell’originario evento calamitoso e in presenza degli altri requisiti. Questo perché lo stato di emergenza in tali realtà era ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (31 gennaio 2020). Stesso trattamento anche per i contribuenti con domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi il 19 e 22 ottobre 2019 nel territorio della provincia di Alessandria.
Casi particolari
Il documento di prassi, inoltre, chiarisce come verificare i requisiti per l’accesso al contributo in presenza di situazioni particolari legate ad alcune categorie di operatori, ad esempio i distributori di carburanti e gli agenti e rappresentanti di commercio, e come trattare alcune operazioni nel calcolo del calo del fatturato, come i passaggi interni nel caso di imprese che operano contestualmente in più attività con contabilità separata o le operazioni fuori campo Iva.
E, ancora, precisa che:
- nel caso in cui più eredi, attraverso una società di fatto, realizzino la prosecuzione dell’attività del defunto, la stessa società, in presenza dei requisiti necessari potrà fruire del contributo a fondo perduto, presentando la richiesta tramite modello AA9 entro il prossimo 24 agosto.
- i residenti nei comuni di Livigno e Campione d’Italia possono fruire comunque del contributo, se spettante.
Calendario alla mano
Nel ribadire che gli argomenti toccati dalla circolare n. 22 sono molti di più di quelli fin qui raccontati, ricordiamo che il contributo spetta ai titolari di partita Iva esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo o titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione di fatturato subita a causa dell’emergenza epidemiologica. In particolare, i contribuenti in possesso dei requisiti hanno tempo fino al 13 agosto per poter richiedere il beneficio (fino al 24 agosto nel caso degli eredi che continuano l’attività per conto del soggetto deceduto), che la domanda va presentata via internet, direttamente o tramite un intermediario
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