Normativa e prassi

15 Luglio 2020

Area di gestione dei flussi di merci, la sosta del camion è esente da Iva

Il servizio di sosta effettuato in un’area rientrante negli spazi di autorizzazione doganale di cui dispone una società non è assoggettato a Iva. Con la risposta n. 217/2020 l’Agenzia chiarisce il corretto trattamento ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di tale operazione e, inoltre, se sia ammissibile la fatturazione differita dei relativi corrispettivi.

La società istante, che gestisce magazzini generali e doganali di temporanea custodia, nonché centri di raccolta e smistamento di merci oggetto di operazioni doganali e infrastrutture e servizi finalizzati alla ricezione e alla sosta di automezzi, rappresenta che lo spazio e le infrastrutture che accolgono gli automezzi sono utilizzati sia da sé stessa, quando effettua i servizi relativi alle operazioni doganali, sia da altri spedizionieri che a loro volta si occupano autonomamente di servizi relativi alle operazioni doganali e che operano all’interno dei suoi spazi.
Oltre all’area di sosta generale per gli automezzi in transito o per operazioni di logistica, “X”, la società dispone di un’area distinta, “Y”, che rientra negli spazi di autorizzazione doganale e in relazione al cui servizio chiede quale sia il corretto trattamento Iva e se sia possibile la fatturazione differita dei relativi corrispettivi.

In merito al primo quesito, occorre, in primo luogo, stabilire se, ai fini Iva, il servizio di sosta sia territorialmente rilevante nel territorio dello Stato.
L’Agenzia precisa che in base all’articolo 7-quater, comma 1, lettera a), del decreto Iva, il servizio di sosta nell’area “Y” di cui dispone la società, che rappresenta un elemento costitutivo della prestazione stessa, deve considerarsi territorialmente rilevante in Italia, in quanto Stato di ubicazione dell’immobile.
Per il corretto trattamento Iva, occorre stabilire se ricorrono gli estremi per il regime di non imponibilità di cui all’articolo 9 del decreto Iva. In base a tale disposizione, al comma 1, n. 4), sono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili ai fini Iva, tra gli altri, “i servizi relativi alle operazioni doganali”.

Secondo l’articolo 12 del decreto Iva, inoltre, “il trasporto e le altre cessioni o prestazioni accessorie a una cessione di beni o a una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto o a sue spese, non sono soggetti autonomamente all’imposta nei rapporti fra le parti dell’operazione principale” (comma 1). “Se la cessione o prestazione principale è soggetta all’imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formare la base imponibile” (comma 2).
Sul punto, l’Agenzia evidenzia che una prestazione di servizi può considerarsi accessoria a un’operazione principale quando integra, completa e rende possibile quest’ultima, è resa direttamente dallo stesso soggetto che effettua l’operazione principale (anche a mezzo di terzi, ma a suo conto e spese) ed è resa nei confronti del medesimo soggetto nei cui confronti viene effettuata l’operazione principale (cfr. risoluzione n. 337/2008).

Nel caso in esame, sul presupposto sostenuto dall’istante che l’ingresso e la sosta dell’automezzo nell’area “Y” siano operazioni necessarie e indispensabili per espletare le formalità doganali, l’Agenzia ritiene che il servizio di sosta possa essere considerato un’operazione accessoria rispetto al servizio relativo all’operazione doganale effettuato dall’istante in qualità di spedizioniere.
Quando invece le formalità doganali sono svolte da un altro spedizioniere operante nella stessa area, la sosta potrà essere considerata accessoria rispetto alla principale operazione doganale solo se eseguita per conto di tale spedizioniere e a sue spese nei confronti dello stesso committente della medesima operazione doganale.

Considerando che in presenza di tali condizioni i servizi resi dagli spedizionieri doganali a soggetti passivi stabiliti in Italia non sono imponibili (articolo 9, n. 4) del decreto Iva), anche il servizio accessorio di sosta reso dalla società potrà essere considerato non imponibile. In assenza del requisito dell’accessorietà, l’operazione dovrà essere considerata autonoma e quindi imponibile ai fini Iva.

Riguardo, infine, la possibilità di avvalersi della fatturazione differita, l’Agenzia ricorda che “per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime” (articolo 21, comma 4 del decreto Iva).

In sintesi, come chiarito anche nella circolare n. 18/2014, il soggetto passivo dovrà conservare la documentazione specifica che individua con certezza la prestazione, la data e le parti contraenti, oltre all’attestazione dell’avvenuto incasso del corrispettivo, da esibire in caso di futuri controlli.

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