Normativa e prassi

15 Luglio 2020

Area di gestione dei flussi di merci, la sosta del camion è esente da Iva

Il servizio di sosta effettuato in un’area rientrante negli spazi di autorizzazione doganale di cui dispone una società non è assoggettato a Iva. Con la risposta n. 217/2020 l’Agenzia chiarisce il corretto trattamento ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di tale operazione e, inoltre, se sia ammissibile la fatturazione differita dei relativi corrispettivi.

La società istante, che gestisce magazzini generali e doganali di temporanea custodia, nonché centri di raccolta e smistamento di merci oggetto di operazioni doganali e infrastrutture e servizi finalizzati alla ricezione e alla sosta di automezzi, rappresenta che lo spazio e le infrastrutture che accolgono gli automezzi sono utilizzati sia da sé stessa, quando effettua i servizi relativi alle operazioni doganali, sia da altri spedizionieri che a loro volta si occupano autonomamente di servizi relativi alle operazioni doganali e che operano all’interno dei suoi spazi.
Oltre all’area di sosta generale per gli automezzi in transito o per operazioni di logistica, “X”, la società dispone di un’area distinta, “Y”, che rientra negli spazi di autorizzazione doganale e in relazione al cui servizio chiede quale sia il corretto trattamento Iva e se sia possibile la fatturazione differita dei relativi corrispettivi.

In merito al primo quesito, occorre, in primo luogo, stabilire se, ai fini Iva, il servizio di sosta sia territorialmente rilevante nel territorio dello Stato.
L’Agenzia precisa che in base all’articolo 7-quater, comma 1, lettera a), del decreto Iva, il servizio di sosta nell’area “Y” di cui dispone la società, che rappresenta un elemento costitutivo della prestazione stessa, deve considerarsi territorialmente rilevante in Italia, in quanto Stato di ubicazione dell’immobile.
Per il corretto trattamento Iva, occorre stabilire se ricorrono gli estremi per il regime di non imponibilità di cui all’articolo 9 del decreto Iva. In base a tale disposizione, al comma 1, n. 4), sono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili ai fini Iva, tra gli altri, “i servizi relativi alle operazioni doganali”.

Secondo l’articolo 12 del decreto Iva, inoltre, “il trasporto e le altre cessioni o prestazioni accessorie a una cessione di beni o a una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto o a sue spese, non sono soggetti autonomamente all’imposta nei rapporti fra le parti dell’operazione principale” (comma 1). “Se la cessione o prestazione principale è soggetta all’imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formare la base imponibile” (comma 2).
Sul punto, l’Agenzia evidenzia che una prestazione di servizi può considerarsi accessoria a un’operazione principale quando integra, completa e rende possibile quest’ultima, è resa direttamente dallo stesso soggetto che effettua l’operazione principale (anche a mezzo di terzi, ma a suo conto e spese) ed è resa nei confronti del medesimo soggetto nei cui confronti viene effettuata l’operazione principale (cfr. risoluzione n. 337/2008).

Nel caso in esame, sul presupposto sostenuto dall’istante che l’ingresso e la sosta dell’automezzo nell’area “Y” siano operazioni necessarie e indispensabili per espletare le formalità doganali, l’Agenzia ritiene che il servizio di sosta possa essere considerato un’operazione accessoria rispetto al servizio relativo all’operazione doganale effettuato dall’istante in qualità di spedizioniere.
Quando invece le formalità doganali sono svolte da un altro spedizioniere operante nella stessa area, la sosta potrà essere considerata accessoria rispetto alla principale operazione doganale solo se eseguita per conto di tale spedizioniere e a sue spese nei confronti dello stesso committente della medesima operazione doganale.

Considerando che in presenza di tali condizioni i servizi resi dagli spedizionieri doganali a soggetti passivi stabiliti in Italia non sono imponibili (articolo 9, n. 4) del decreto Iva), anche il servizio accessorio di sosta reso dalla società potrà essere considerato non imponibile. In assenza del requisito dell’accessorietà, l’operazione dovrà essere considerata autonoma e quindi imponibile ai fini Iva.

Riguardo, infine, la possibilità di avvalersi della fatturazione differita, l’Agenzia ricorda che “per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime” (articolo 21, comma 4 del decreto Iva).

In sintesi, come chiarito anche nella circolare n. 18/2014, il soggetto passivo dovrà conservare la documentazione specifica che individua con certezza la prestazione, la data e le parti contraenti, oltre all’attestazione dell’avvenuto incasso del corrispettivo, da esibire in caso di futuri controlli.

Area di gestione dei flussi di merci, la sosta del camion è esente da Iva

Ultimi articoli

Normativa e prassi 17 Ottobre 2025

Versamenti F24, F24 Ep ed F24 Accise: c’è chi arriva e chi invece parte

L’Agenzia delle entrate con quattro diverse risoluzioni pubblicate oggi dà spazio a un nutrito gruppo di nuovi codici tributo e mette a riposo due causali contributo Gli identificativi della risoluzione n.

Normativa e prassi 17 Ottobre 2025

Premi sportivi dilettantistici 2025, fino a 300 euro ritenuta con rimborso

Il parere dell’Agenzia sulla misura di favore prevista dal Milleproroghe per il 2024, non estesa al 2025, ma reintrodotta dal Testo unico sui versamenti (Tuvr) che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026 Un’associazione sportiva dilettantistica che premia i propri associati per i risultati sportivi conseguiti dovrà assoggettare i premi relativi all’anno d’imposta 2025 alla normale ritenuta d’acconto del 20% indipendentemente dall’ammontare erogato, salvo successivo rimborso da presentare nel 2026 per le ritenute sui premi corrisposti all’atleta nel 2025, se non superiori a 300 euro.

Attualità 17 Ottobre 2025

Diteci la vostra opinione: al via il sondaggio sul call center

Da lunedì 20 ottobre gli utenti che hanno espresso il loro consenso potranno essere ricontattati per rispondere a un questionario in forma anonima sul livello di gradimento del servizio telefonico Prende il via, lunedì 20 ottobre, un’indagine di gradimento che valuterà il livello di soddisfazione dei contribuenti sul servizio del Call center dell’Agenzia.

Attualità 16 Ottobre 2025

Ristrutturazioni edilizie, online la guida dell’Agenzia

La pubblicazione, al passo con le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025, fornisce istruzioni pratiche per rinnovare la casa beneficiando degli sconti fiscali disponibili Un manuale pratico e di facile consultazione, pensato per offrire al cittadino un quadro chiaro e completo di tutti i bonus fiscali disponibili in caso di lavori di ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio, sia su singole abitazioni che sulle parti comuni dei condomìni.

torna all'inizio del contenuto