Normativa e prassi

2 Luglio 2020

Ampliamento in chiave antisismica: il bonus ristrutturazioni è salvo

Nonostante le disposizioni in materia di ristrutturazioni edilizie subordinino la fruizione delle  relative agevolazioni fiscali al fatto che gli interventi siano realizzati su edifici esistenti, senza variazione volumetrica, quando l’ampliamento è dovuto all’adeguamento antisismico dell’immobile demolito e ricostruito, detti benefici sono salvi.
Con la risposta n. 195 del 30 giugno 2020, fornita a un’impresa di costruzioni che vuole sapere se, dopo aver demolito e ricostruito un edificio situato in zona sismica 2, ampliando la struttura preesistente in funzione antisismica, gli acquirenti delle abitazioni civili risultanti dall’intervento possono fruire sia dell’agevolazione per la ristrutturazione edilizia sia del sisma-bonus, l’Agenzia delle entrate afferma che ciò è possibile.
L’operazione rappresentata dalla società interpellante ha avuto sì impatti sulla volumetria con demolizione dell’edificio esistente e ampliamento dello stesso, ma tali impatti sono esclusivamente dovuti all’adeguamento antisismico dell’edificio. Ne consegue che l’intervento non debba essere considerato una “nuova costruzione” e, in quanto tale, gli acquirenti delle unità immobiliari sulle quali sono stati effettuati gli interventi di ristrutturazione potranno fruire della detrazione (articolo 16-bis, comma 3, del Tuir).
 
Per quanto riguarda il beneficio previsto per il miglioramento della stabilità degli edifici, risolve la questione – in presenza delle stesse condizioni – come nella risposta n. 196 dello stesso giorno (vedi articolo “Sisma-bonus: più tempo per asseverare perché l’edificio è nelle zone 2 o 3”), nella quale, in estrema sintesi, sostiene che il bonus è fruibile anche quando, in relazione a immobili demoliti e ricostruiti nelle zone sismiche 2 e 3, l’asseverazione del tecnico non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abitativo. Questo perché, anche nel caso in esame, l’attestazione della bontà del progetto strutturale (presentato nel 2017) non è stata a suo tempo allegata, in quanto solo con l’entrata in vigore del Dl n. 34/2019, l’ambito di applicazione del sisma-bonus è stato esteso alle richiamate zone.
 
Diverso il discorso relativo allo sconto d’imposta per la ristrutturazione edilizia. Prima di tutto, l’Agenzia osserva che la detrazione (comma 3, articolo 16-bis, Tuir) si applica anche agli interventi descritti dall’articolo 3 del Dpr n. 380/2001, finalizzati a trasformare gli edifici attraverso “il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”. Le innovazioni devono risultare dal titolo amministrativo di autorizzazione dei lavori, rilasciato dal Comune o da altro ente territoriale, dal quale deve risultare, appunto, che si tratta di interventi di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non di nuova costruzione.
 
L’Agenzia, quindi, anche in questo caso sostenuta dal parere favorevole del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, conclude che l’operazione rappresentata dall’istante ha avuto sì un impatto sulla volumetria dell’immobile, ma l’ampliamento è derivato dall’adeguamento antisismico dell’edificio. Questo, di conseguenza, comporta che l’intervento non debba essere considerato, nel suo complesso, una “nuova costruzione” e, per tale motivo coloro che acquistano le unità immobiliari risultanti potranno fruire della detrazione per le ristrutturazioni edilizie.

Ampliamento in chiave antisismica: il bonus ristrutturazioni è salvo

Ultimi articoli

Normativa e prassi 17 Ottobre 2025

Versamenti F24, F24 Ep ed F24 Accise: c’è chi arriva e chi invece parte

L’Agenzia delle entrate con quattro diverse risoluzioni pubblicate oggi dà spazio a un nutrito gruppo di nuovi codici tributo e mette a riposo due causali contributo Gli identificativi della risoluzione n.

Normativa e prassi 17 Ottobre 2025

Premi sportivi dilettantistici 2025, fino a 300 euro ritenuta con rimborso

Il parere dell’Agenzia sulla misura di favore prevista dal Milleproroghe per il 2024, non estesa al 2025, ma reintrodotta dal Testo unico sui versamenti (Tuvr) che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026 Un’associazione sportiva dilettantistica che premia i propri associati per i risultati sportivi conseguiti dovrà assoggettare i premi relativi all’anno d’imposta 2025 alla normale ritenuta d’acconto del 20% indipendentemente dall’ammontare erogato, salvo successivo rimborso da presentare nel 2026 per le ritenute sui premi corrisposti all’atleta nel 2025, se non superiori a 300 euro.

Attualità 17 Ottobre 2025

Diteci la vostra opinione: al via il sondaggio sul call center

Da lunedì 20 ottobre gli utenti che hanno espresso il loro consenso potranno essere ricontattati per rispondere a un questionario in forma anonima sul livello di gradimento del servizio telefonico Prende il via, lunedì 20 ottobre, un’indagine di gradimento che valuterà il livello di soddisfazione dei contribuenti sul servizio del Call center dell’Agenzia.

Attualità 16 Ottobre 2025

Ristrutturazioni edilizie, online la guida dell’Agenzia

La pubblicazione, al passo con le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025, fornisce istruzioni pratiche per rinnovare la casa beneficiando degli sconti fiscali disponibili Un manuale pratico e di facile consultazione, pensato per offrire al cittadino un quadro chiaro e completo di tutti i bonus fiscali disponibili in caso di lavori di ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio, sia su singole abitazioni che sulle parti comuni dei condomìni.

torna all'inizio del contenuto