30 Giugno 2020
Tax credit Zfu centro Italia, l’utilizzo non è indiscriminato
L’Agenzia delle entrate, con la riposta n. 197/E del 30 giugno 2020, precisa che il credito d’imposta assegnato per l’attività d’impresa svolta nella Zfu centro Italia non può essere utilizzato per il pagamento dell’imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione dei beni d’impresa effettuata in seguito a una riorganizzazione aziendale. L’agevolazione è infatti riconosciuta soltanto per il reddito ordinario d’impresa, prodotto esclusivamente nel perimetro della relativa zona franca.
Oggetto dell’interpello in esame è il bonus previsto dall’articolo 46 del Dl n. 50/2017, a favore di imprese e professionisti con sede nei territori della Zfu centro Italia, che in seguito agli eventi sismici iniziati ad agosto 2016 hanno subito una diminuzione del fatturato.
La ditta istante, assegnataria del contributo straordinario, a seguito di una riorganizzazione aziendale, con conferimento di un ramo d’azienda di altra società che ha sede nel perimetro della Zfu interessata, ha intenzione di rivalutare i beni d’impresa conferiti ai sensi dell’articolo 176, comma 2-ter del Tuir pagando la relativa imposta sostitutiva e chiede se il bonus in argomento può essere speso per versare l’imposta sostitutiva relativa all’operazione straordinaria descritta.
A differenza di quanto sostenuto dall’istante, l’amministrazione finanziaria ritiene che la strada proposta dall’azienda non sia percorribile e ne spiega il perché facendo diretto riferimento alle condizioni stabilite dalla stessa norma agevolativa. Il beneficio riconosciuto dall’articolo 46 del Dl n. 50/2017, che prevede, tra l’altro, l’esenzione dalle imposte sui redditi per l’attività svolta nella Zfu fino a un massimo 100mila euro per ciascun periodo d’imposta e dall’Irap del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione, è strettamente connesso alla riduzione del fatturato dovuta per effetto del terremoto.
Inoltre, sull’argomento l’Agenzia richiama l’articolo 9, comma 2, decreto Mise 10 aprile 2013, che dispone che “le plusvalenze e le minusvalenze realizzate ai sensi degli articoli 54, 86 e 101 del Testo Unico Imposte sui Redditi (…) né le sopravvenienze attive e passive di cui agli articoli 88 e 101 del medesimo TUIR” non rilevano ai fini della determinazione del reddito agevolabile e il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 21 dicembre 2017 relativo all’utilizzo in compensazione tramite modello F24 per la fruizione del beneficio.
Descritto il quadro normativo, l’Agenzia esclude che il credito d’imposta Zfu centro Italia possa essere utilizzato in modo incondizionato e, riguardo alla quantificazione del credito d’imposta, precisa che, in linea con quanto riportato nella circolare n. 39/2013, non concorrono alla formazione del reddito agevolabile i componenti di natura straordinaria, in conformità alla ratio legis della misura agevolativa, diretta a limitare l’esenzione ai redditi derivanti dall’attività “ordinaria” svolta nella zona franca.
In poche parole, la detassazione riguarda soltanto il reddito “ordinario” d’impresa prodotto esclusivamente nelle zone interessate ed è fruibile mediante il modello F24 in riduzione dei versamenti dovuti, ai fini delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Imu e dei contributi previdenziali e assistenziali, ma sempre riferibili al “reddito ordinario d’impresa, prodotto esclusivamente nel perimetro della relativa ZFU”.
Infine, precisa il documento di prassi, come chiarito dalla risoluzione n. 36/2015, il recupero delle somme mediante l’utilizzo dei codici tributo istituiti per le singole Zone franche urbane ha natura agevolativa, in quanto viene posto in essere per fruire di agevolazioni fiscali e contributive, ed è assimilabile a una compensazione verticale (imposta su imposta).
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