Normativa e prassi

26 Giugno 2020

Con un’asseverazione tardiva svanisce il diritto al sisma-bonus

Sì alla detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia, no al sisma-bonus: l’attestazione, da parte del professionista abilitato dell’efficacia dei lavori effettuati è arrivata tardi. La norma con la quale sono state stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l’attestazione dell’utilità degli interventi (Dm del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 58/2017) prevede, infatti, che il progettista deve asseverare la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori, evidenziando quella conseguibile dopo la realizzazione del progetto.

Con la risposta n. 194 del 26 giugno 2020, l’Agenzia spiega perché il contribuente che ha acquistato  una porzione di terreno agricolo e i diritti edificatori derivanti dalla demolizione di due unità immobiliari, ubicate oltre il confine del terreno, al fine di edificare sullo stesso un’abitazione civile, utilizzando la volumetria degli immobili demoliti, non possa accedere al sisma-bonus. Poi, indica all’istante come comportarsi nella compilazione della dichiarazione dei redditi: questi infatti ritiene di dover indicare solo i dati catastali del terreno in quanto, nell’anno di sostenimento delle spese, è proprietario solo della porzione di terreno e non degli immobili, avendo acquistato i diritti edificatori in seguito alla loro demolizione.

Nel ripercorrere la norma che regola entrambe le agevolazioni (articolo 16-bis del Tuir) e una serie di documenti di prassi chiarificatori, l’amministrazione fa notare che, avendo il contribuente acquistato i diritti edificatori relativi ai due immobili oggetto di demolizione ha sicuramente diritto, nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla normativa fiscale, alle detrazioni relative alle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nella misura attualmente prevista del 50% delle spese sostenute nel limite massimo di spesa di 96mila euro, da utilizzare in 10 quote annuali di pari importo.

Nel caso concreto, in particolare, ai fini della determinazione dell’importo massimo delle spese ammesse alla detrazione, l’istante deve fare riferimento alle due unità immobiliari alle quali attengono i diritti edificatori acquisiti, valorizzando l’eventuale circostanza che uno degli immobili sia pertinenziale dell’altro. In tal caso, infatti, la detrazione può essere calcolata su un importo massimo di spesa pari a 96mila euro.

Per realizzare tali interventi edilizi, continua l’Agenzia, l’istante ha presentato a luglio 2018 la prima comunicazione di inizio lavori, integrata ad aprile 2019 con una nuova comunicazione  di inizio dei lavori strutturali eseguiti dall’impresa, alla quale è stata allegata l’asseverazione prevista dal Dm del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 58/2017, con il quale sono state fissate le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati. In particolare, il decreto prevede che il progettista dell’intervento strutturale deve asseverare la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato e, per l’accesso alle detrazioni, occorre che la predetta asseverazione sia presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico.
Pertanto, come anche ribadito nella circolare n. 13/2019, un’asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle predette disposizioni, non consente l’accesso al sisma-bonus.

Nella dichiarazione dei redditi, infine, il contribuente dovrà comunque indicare i dati catastali identificativi delle unità immobiliari demolite, dalle quali derivano i diritti edificatori, e il codice fiscale dei proprietari delle stesse.

Con un’asseverazione tardiva svanisce il diritto al sisma-bonus

Ultimi articoli

Normativa e prassi 17 Ottobre 2025

Versamenti F24, F24 Ep ed F24 Accise: c’è chi arriva e chi invece parte

L’Agenzia delle entrate con quattro diverse risoluzioni pubblicate oggi dà spazio a un nutrito gruppo di nuovi codici tributo e mette a riposo due causali contributo Gli identificativi della risoluzione n.

Normativa e prassi 17 Ottobre 2025

Premi sportivi dilettantistici 2025, fino a 300 euro ritenuta con rimborso

Il parere dell’Agenzia sulla misura di favore prevista dal Milleproroghe per il 2024, non estesa al 2025, ma reintrodotta dal Testo unico sui versamenti (Tuvr) che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026 Un’associazione sportiva dilettantistica che premia i propri associati per i risultati sportivi conseguiti dovrà assoggettare i premi relativi all’anno d’imposta 2025 alla normale ritenuta d’acconto del 20% indipendentemente dall’ammontare erogato, salvo successivo rimborso da presentare nel 2026 per le ritenute sui premi corrisposti all’atleta nel 2025, se non superiori a 300 euro.

Attualità 17 Ottobre 2025

Diteci la vostra opinione: al via il sondaggio sul call center

Da lunedì 20 ottobre gli utenti che hanno espresso il loro consenso potranno essere ricontattati per rispondere a un questionario in forma anonima sul livello di gradimento del servizio telefonico Prende il via, lunedì 20 ottobre, un’indagine di gradimento che valuterà il livello di soddisfazione dei contribuenti sul servizio del Call center dell’Agenzia.

Attualità 16 Ottobre 2025

Ristrutturazioni edilizie, online la guida dell’Agenzia

La pubblicazione, al passo con le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025, fornisce istruzioni pratiche per rinnovare la casa beneficiando degli sconti fiscali disponibili Un manuale pratico e di facile consultazione, pensato per offrire al cittadino un quadro chiaro e completo di tutti i bonus fiscali disponibili in caso di lavori di ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio, sia su singole abitazioni che sulle parti comuni dei condomìni.

torna all'inizio del contenuto