9 Giugno 2020
Conferimento in società di capitali. Non integra un disegno abusivo
Non c’è alcun vantaggio fiscale indebito ai fini delle imposte dirette o indirette nel conferimento contestuale di partecipazioni da parte delle persone fisiche istanti in una società di capitali di nuova costituzione. Si tratta infatti di una semplice riorganizzazione degli “asset” di proprietà dei soci in una holding familiare.
È in sintesi la risposta dell’Agenzia n. 170/E del 9 giugno 2020 alla richiesta di un parere, “per inerenza”, sulla correttezza “sotto il profilo fiscale, del metodo di determinazione del valore fiscale delle partecipazioni da conferire e delle modalità di determinazione degli importi dei conferimenti da destinare a capitale sociale e a sopraprezzo azioni” e della conferma, inoltre, che all’operazione sia applicabile l’imposta di registro in misura fissa e che rientri nei casi di esclusione dall’imposta sulle transazioni finanziarie, come disciplinata dal decreto ministeriale 21 febbraio 2013.
L’Agenzia ritiene che la riorganizzazione aziendale, consistente nel conferimento contestuale di partecipazioni da parte degli istanti in una società di capitali di nuova costituzione, non appare idonea a integrare un disegno abusivo, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212/2000, in quanto non contenente la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito, sia ai fini delle imposte dirette che delle imposte indirette.
Imposte dirette
L’articolo 177, comma 2, del Tuir stabilisce che le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di un’altra società (“scambiata”), ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile, o incrementa (in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario) la percentuale di controllo, “sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento”.
Il requisito del controllo (comma 2) rileva esclusivamente per chi acquista la partecipazione, mentre la norma non prevede nulla per i soci della società conferita.
L’Agenzia, quindi, ritiene che il requisito del controllo (articolo 2359 del codice civile) possa essere validamente integrato anche se l’acquisto delle partecipazioni proviene da più soci titolari di quote della società conferita, a condizione che tale acquisizione avvenga attraverso un progetto ordinario di acquisizione della partecipazione, che consenta, comunque, alla società acquirente di assumere il controllo della società scambiata. In base a specifici requisiti (cfr circolare n. 33/2010), le azioni ricevute sono valutate per la corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento. In sostanza, se il valore di iscrizione della partecipazione e quindi l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla conferitaria risultano pari all’ultimo valore fiscale delle partecipazioni conferita, non emerge alcuna plusvalenza.
L’Agenzia rileva, inoltre, che la norma antielusiva (articolo 175, comma 2 del Tuir) finalizzata a evitare che lo scambio di partecipazioni possa generare delle partecipazioni plusvalenti idonee a fruire del regime di parziale esenzione, non riguarda il caso in esame dove i soggetti conferenti sono persone fisiche e non imprenditori. Di conseguenza, sulla base del quadro fornito dagli istanti, l’operazione di conferimento non appare idonea a produrre un vantaggio fiscale che contrasti con i principi dell’ordinamento.
Imposte indirette
Riguardo all’imposta di registro, l’Agenzia parimenti ritiene che il conferimento delle partecipazioni da parte degli istanti non comporti il conseguimento di un vantaggio d’imposta indebito. L’operazione va assoggettata all’imposta di registro nella misura fissa di euro 200.
Per quanto concerne l’imposta sulle transazioni finanziarie, concordemente a quanto affermato dagli istanti, l’Agenzia chiarisce che l’operazione di riorganizzazione prospettata rientra nei casi di esclusione disciplinati dal decreto ministeriale 21 febbraio 2013, per le seguenti ragioni.
L’articolo 1, commi da 491-500 della legge n. 228/2012 ha introdotto tale imposta (Ftt) nel nostro ordinamento, mentre il decreto Mef del 21 febbraio 2013 ne ha fissato i principi attuativi.
L’imposta è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi e trova applicazione a prescindere dalla residenza dei contraenti e dal luogo di conclusione della transazione.
Il successivo comma 494, lettera d), prevede che l’imposta non si applichi alle operazioni tra società fra le quali sussista il citato rapporto di controllo (articolo 2359, comma 1 e 2 del codice civile) o a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni indicate nel comma 500.
Alla luce di tali principi l’Agenzia è dell’avviso che l’operazione di conferimento in esame può ritenersi esclusa dall’imposta sulle transazioni se sono soddisfatte le seguenti condizioni (articolo 4, comma 1, lettera b) della direttiva 2008/7/Ce) :
- la società conferitaria deve ricevere partecipazioni che conferiscano la maggioranza dei diritti di voto della società le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento
- il soggetto conferente deve ricevere in cambio, almeno in parte, partecipazioni della società conferitaria.
Nel caso in esame, l’operazione di conferimento congiunto delle quote societarie da parte dei soci istanti assume carattere riorganizzativo e soddisfa le condizioni di legge richiamate.
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