9 Giugno 2020
Bonus per l’affitto dei ricercatori: non concorre alla base imponibile
Le somme corrisposte dalla Regione a parziale ristoro delle spese sostenute per canoni di locazione di alloggi ad uso abitativo da parte di ricercatori e lavoratori altamente specializzati che si trasferiscono a fini lavorativi nello stesso territorio regionale, non sono riconducibili né tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati previsti dagli articoli 49 e 50 del Tuir, né in alcuna delle altre categorie reddituali individuate dall’articolo 6 del Tuir e, pertanto, non concorrono alla formazione della base imponibile del beneficiario. È la sintesi della risposta n. 172 del 9 giugno 2020 dell’Agenzia delle entrate.
Nell’interpello, la Regione istante chiede il corretto trattamento fiscale da applicare a questa particolare tipologia di contributi, prevista dall’articolo 15-bis della legge regionale n. 84/1993, diretta a sostenere i costi degli alloggi ad uso abitativo di ricercatori, lavoratori qualificati o destinatari di borse di studio che trasferiscono il proprio domicilio nel territorio regionale per svolgere attività di ricerca presso imprese industriali e centri di ricerca.
L’istante, dunque, ha predisposto un’iniziativa denominata “House and work” avente le finalità previste dalla citata disposizione. I beneficiari, disoccupati/inoccupati, anche extracomunitari, non domiciliati né residenti nel territorio regionale, potranno fruire di un contributo in denaro, per un periodo massimo di 3 anni, pari al 75% del canone indicato nel contratto di locazione, per il periodo di assunzione (almeno 6 mesi) indicato nel contratto di lavoro dell’impresa o del centro di ricerca, oppure, per il periodo di durata (almeno 6 mesi) della borsa di studio con finalità di ricerca.
Il bonus, fa sapere l’istante, non supererà determinati importi (450 euro mensili e 16.200 euro nei tre 3 anni, per persona singola o coppia; 550 euro mensili e 19.800 euro nei 3 anni, per coppia con figli) e sarà revocabile per interruzione ingiustificata dell’attività di ricerca, dichiarazioni non veritiere, mancato pagamento anche solo di una mensilità, mancato rispetto degli impegni stabiliti nel bando.
L’Agenzia premette che il naturale presupposto della tassazione, ai sensi dell’articolo 1 del Tuir, è il possesso di redditi, in denaro o in natura, rientranti nelle categorie dei redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d’impresa e redditi diversi (articolo 6 del Tuir). L’arricchimento non inquadrabile in tali categorie non è quindi soggetto a tassazione. Ad esempio, nella risoluzione n. 119/2010 l’Agenzia ha precisato che i voucher di conciliazione, erogati alle persone fisiche al fine di acquisire un servizio di assistenza familiare, come la cura di anziani e minori, non sono imponibili.
Parimenti l’Agenzia ritiene che, nell’ottica di attivare un’operazione di attrazione nella Regione di ricercatori e dipendenti altamente qualificati, il contributo in esame, corrisposto a parziale ristoro delle spese sostenute per il canone di locazione degli alloggi di personale specializzato trasferito nel territorio dell’ente erogatore, non sia riconducibile né tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati né in altra categoria reddituale e, in conclusione, non debba concorrere alla formazione della base imponibile del beneficiario.
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