3 Giugno 2020
Dl “Rilancio” a piccole dosi – 6 i bonus per editori e rivenditori
Il decreto “Rilancio”, mirando a risanare gli effetti connessi all’adozione delle misure di contrasto alla pandemia da Covid-19 e, in particolare, ai riverberi negativi sull’economia del Paese, pone in essere misure, di diverso tenore, concepite per sostenere il settore editoriale.
Il sostegno al comparto è disposto, nello specifico, con gli articoli 186, 187 e 188 e 189.
Bonus pubblicità
Con l’articolo 186 del decreto “Rilancio” è stato incrementato il bonus per gli investimenti pubblicitari: la forma agevolativa che prevede un credito d’imposta per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che scelgono di reclamizzare la propria attività con inserzioni e campagne pubblicitarie sui quotidiani e i periodici, anche online, o sulle emittenti televisive e radiofoniche locali digitali e analogiche.
Il bonus, utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, era originariamente calcolato (articolo 57-bis del Dl n. 50/2017) sull’incremento delle somme investite rispetto all’anno precedente. A partire dalla dichiarazione valida per il 2018 chi investiva in réclame, utilizzando i media suindicati, una somma superiore a quella che aveva speso l’anno precedente per lo stesso motivo, maturava un credito d’imposta pari al 75% dell’incremento degli investimenti effettuati; la percentuale andava elevata a 90, nel caso delle micro, piccole e medie imprese e delle start up innovative.
Le regole per il calcolo del bonus sono state poi aggiornate, già nell’ambito delle norme di contrasto agli effetti del Coronavirus, dall’articolo 98 del Dl n. 18/2020, il “Cura Italia”. Il decreto stabiliva che per il 2020 il credito andasse calcolato nella misura del 30% dell’intero valore degli investimenti effettuati, perdendo così il riferimento agli importi investiti negli anni precedenti (vedi articoli “Tax credit pubblicità: il “Cura Italia” amplia la platea dei beneficiari” e “Misure fiscali del “Cura Italia” – 4 Pubblicità, edicole: bonus più easy”).
L’articolo 186 del decreto “Rilancio” alza ancora la percentuale della spesa su cui calcolare il credito d’imposta che arriva così, per l’anno 2020, al 50% del totale degli investimenti. Fissati anche i paletti per il tetto massimo di spesa, a 60 milioni di euro; all’interno di questa cifra, viene distinto l’investimento in pubblicità effettuata su:
- quotidiani e periodici, anche online, per il quale il tetto massimo della spesa è di 40 milioni di euro
- emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, per cui il beneficio è concesso nel limite di 20 milioni di euro.
Invariate le disposizioni per l’istanza di ammissione, che potrà essere presentata in via telematica, secondo le modalità stabilite dall’articolo 5 del regolamento adottato con Dpcm n. 90/2018, nel periodo compreso tra il 1° e il 30 settembre. Sono comunque valide anche le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020.
Forfetizzazione della resa dei giornali
Il settore dell’editoria della carta stampata per quanto riguarda l’Iva è soggetto a un regime speciale detto monofase, regolato dall’articolo 74 del Dpr n. 633/72, alla lettera c) del comma 1. L’imposta sulle cessioni dei giornali, libri, periodici e cataloghi -che sconta l’aliquota del 4%- è dovuta unicamente dagli editori, in base al prezzo di copertina, e non viene applicata nei passaggi successivi con il meccanismo della rivalsa e della detrazione. L’editore può scegliere di pagare l’imposta applicando al numero di copie consegnate la diminuzione della resa “forfettizzata”, con percentuale di calcolo che cambia a seconda dell’articolo venduto (libri, giornali, cataloghi o altro).
Con l’articolo 187 del Dl n. 34/2020 l’imposta – per il solo anno 2020 e unicamente in riferimento al commercio di quotidiani, di periodici e dei relativi supporti integrativi – si applica al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa, del 95% anziché l’ordinario 80.
L’articolo 74 del decreto Iva ci ricorda che dall’agevolazione sono esclusi i giornali pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: con questa definizione si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione.
Credito per acquisto carta
Chiude il cerchio, per quanto riguarda le misure fiscali a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, il credito d’imposta equivalente all’8% della spesa sostenuta nel corso del 2019 per l’acquisto della carta utilizzata per stampare le testate, riconosciuto in via straordinaria per il 2020. La norma, introdotta dall’articolo 188 del “Rilancio”, indica anche il limite del tetto di spesa, quantificato in 24 milioni di euro complessivi per l’anno 2020.
Per la fruizione dell’agevolazione in questione, si applicano le disposizioni riportate dall’articolo 4, commi 182-186, legge n. 350/2003, e dal relativo regolamento (Dpcm 318/2004). Il bonus, inoltre, non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici (articolo 2, commi 1 e 2, legge 198/2016, e Dlgs 70/2017).
Una tantum edicole
Per completare il quadro informativo sulle agevolazioni alla categoria in argomento, segnaliamo che l’articolo 189 del decreto “Rilancio” riconosce un contributo una tantum fino a 500 euro, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione. Il contributo è riconosciuto per gli oneri straordinari sostenuti durante l’emergenza sanitaria, per l’anno 2020, nel limite di 7 milioni di euro.
La fruizione del contributo è subordinata all’invio di un’istanza al dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, la cifra stanziata sarà ripartita tra gli aventi diritto, in misura proporzionale al contributo astrattamente spettante.
Il contributo, precisa infine il comma 3 dell’articolo 189, non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir.
continua
La prima puntata è stata pubblicata venerdì 22 maggio 2020
La seconda puntata è stata pubblicata lunedì 25 maggio 2020
La terza puntata è stata pubblicata mercoledì 27 maggio 2020
La quarta puntata è stata pubblicata venerdì 29 maggio 2020
la quinta puntata è stata pubblicata lunedì 1° giugno 2020

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