29 Maggio 2020
La grave invalidità ben certificata è sufficiente per l’auto a Iva ridotta
Può usufruire dell’aliquota ridotta al 4% il genitore che acquista l’auto per accompagnare il figlio minore con grave disabilità psichica, anche se il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni fiscali è certificato dal verbale di accertamento dell’invalidità del minore e non da quello di accertamento dell’handicap. Lo chiarisce la risposta n. 159/2020 del 29 maggio.
Al bambino, spiega l’istante, è stata riconosciuta, in prima istanza, dalla commissione medica della Asl, una grave disabilità dello spettro autistico (articolo 3, comma 3, legge 104/1992) e una invalidità con diritto alla corresponsione dell’assegno di accompagnamento (articolo 30, comma 7, legge n. 388/2000).
Sottoposto, nel 2019, a successiva visita di revisione, il centro medico legale dell’Inps ha emesso due verbali, uno di accertamento dell’invalidità e l’altro della disabilità, nei quali conferma le conclusioni dell’Azienda sanitaria, aggiungendo però il riferimento ai requisiti previsti dall’articolo 4 del Dl n. 5/2012, riguardanti anche le agevolazioni fiscali relative ai veicoli per le persone con disabilità.
I due verbali, evidenzia l’istante, pur diagnosticando la stessa patologia, arrivano a conclusioni, almeno in apparenza, inspiegabilmente divergenti rispetto ai requisiti richiesti dal richiamato articolo 4. Per la commissione Inps, infatti, in entrambi i casi, le condizioni del minore sono gravi e necessitano di assistenza continua con riconoscimento all’indennità di accompagnamento, ma mentre il tipo di invalidità certificata possiede i requisiti per accedere ai benefici dell’articolo 4, questi non sono così riconosciuti nel verbale per il riconoscimento dell’handicap.
Dalla contraddittorietà delle due certificazioni nascono i dubbi del contribuente sulla possibile applicazione delle agevolazioni/detrazioni fiscali previste per le auto.
L’istante osserva, comunque, che in entrambi i verbali, la diagnosi e il tipo di handicap accertati siano descritti in modo idoneo alla fruizione delle agevolazioni fiscali in base alle indicazioni riportate nell’apposita guida dell’Agenzia delle entrate dedicata alle agevolazioni/detrazioni fiscali per disabili, settore auto. Di conseguenza, il contribuente ritiene di poter usufruire della tassazione Iva agevolata in caso di acquisto di un autoveicolo da utilizzare per accompagnare il figlio a effettuare terapie, visite mediche, per raggiungere la scuola o effettuare qualsiasi altro spostamento necessario al bambino.
L’Agenzia riassume l’evoluzione della normativa Iva agevolata per portatori di handicap. La disciplina attualmente in vigore prevede, in breve, l’aliquota ridotta del 4%, per le cessioni degli autoveicoli opportunamente modificati acquistati da persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (articolo 3, legge n. 104/1992) o dai loro familiari di cui sono fiscalmente a carico (numero 31, della tabella A, parte II, allegata al Dpr n. 633/1972).
L’agevolazione, aggiunge il documento di prassi, è stata ulteriormente estesa, con l’articolo 30, comma 7, legge n. 388/2000, ai soggetti con disabilità psichica di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o con più amputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo.
L’Agenzia delle entrate con la circolare n. 46/2001 ha precisato la tipologia delle certificazioni idonee a giustificare l’applicazione dello sconto Iva in caso di patologia di origine psichica. In particolare, ha chiarito che per accedere al beneficio occorrono il verbale di accertamento della commissione medica indicata nell’articolo 4 della legge n. 104/1992, da cui risulti che la persona si trova in situazione di grave disabilità a causa delle condizione psichica (articolo 3, legge n. 104/1992) e il certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento emesso dalla commissione per l’accertamento dell’invalidità civile, oggi dall’Inps.
Tuttavia, ha poi precisato l’Agenzia con la circolare n. 21/2010 (vedi articolo “Detrazioni per oneri ai raggi x. Dall’Agenzia i rimedi sciogli-dubbi”), le indicazioni contenute nella sopra richiamata circolare non devono essere tassativamente intese, considerato che altre categorie di disabili possono accedere all’Iva agevolata per l’acquisto di veicoli a prescindere dall’accertamento formale dell’handicap da parte della commissione medica preposta, nel caso in cui l’interessato sia già in possesso del riconoscimento dell’invalidità da parte di altre commissioni mediche pubbliche e se dalla certificazione rilasciata risultano la gravità e le limitazioni derivanti dalla patologia (orientamento esteso anche per i portatori di handicap psichico o mentale).
Nella situazione descritta nell’interpello, osserva l’amministrazione finanziaria, il minore, con verbale della commissione medica dell’Inps per l’accertamento dell’invalidità civile, è stato riconosciuto “invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 18/80)” e in possesso dei requisiti richiesti per le agevolazioni fiscali previsti dal Dl n. 5/2012 perché affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale per la sua patologia da terminare il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.
In definitiva l’amministrazione finanziaria ritiene il certificato che attesta l’invalidità del bambino sufficiente ai fini dell’applicazione dell’aliquota Iva ridotta al 4% per l’acquisto dell’auto da parte dell’istante da utilizzare a servizio del figlio, secondo le previsioni dell’articolo 30, comma 7 della legge n. 388/2000.
L’Agenzia aggiunge, infine, che in realtà le conclusioni dei verbali di accertamento dell’handicap e di accertamento dell’invalidità non sono in contrasto tra loro perché attestati dalla stessa autorità, la commissione medica, che ha ritenuto di indicare la spettanza delle agevolazioni solo su uno dei due documenti. Sul verbale di accertamento dell’handicap, in effetti, i benefici fiscali possono essere indicati soltanto per le persone che hanno gravi difficoltà motorie e, quindi, in ipotesi diverse da quelle trattate nell’interpello.
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