28 Maggio 2020
Il “mutuo consenso” non fa decadere gli sconti fiscali “prima casa”
Non perde l’agevolazione “prima casa” il contribuente che, in esecuzione di un contratto di “mutuo consenso”, risolve la precedente donazione della sua parte dell’appartamento coniugale a favore della ex moglie e trasferisce contestualmente alla donna il diritto di proprietà, in esecuzione del programma di negoziazione assistita della separazione consensuale. A precisarlo la risposta n. 158/E del 28 maggio 2020.
Nell’ambito di una procedura di negoziazione assistita di separazione tra coniugi, per “mutuo consenso”, l’istante intende risolvere la precedente donazione, avvenuta nella 2007, a favore della moglie del diritto di proprietà della propria quota, pari al 50%, di un appartamento acquistato nel 2003 con la moglie, per metà ciascuno, e contestualmente trasferire alla donna il diritto di proprietà della stessa quota dell’immobile, in esecuzione dell’accordo di separazione consensuale stipulato il 12 agosto 2019.
Il contribuente precisa che, nel giorno di stipula della donazione nel 2007, aveva acquistato, nello stesso comune, in regime di separazione dei beni, la piena proprietà di un altro appartamento, per il quale aveva chiesto di applicare i benefici fiscali “prima casa”, dichiarando, come prevede la norma agevolativa, di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge, nello stesso comune del nuovo immobile da acquistare, di altra abitazione.
L’istante chiede se l’atto di risoluzione della donazione e contestuale trasferimento della relativa proprietà alla ex coniuge possa comportare la perdita delle agevolazioni “prima casa” di cui ha beneficiato per l’acquisto dell’altra casa. Il contribuente ritiene di no, perché il nuovo assetto patrimoniale conseguente all’accordo di “mutuo consenso” non ha mutato le condizioni dichiarate in occasione dell’acquisto “agevolato”.
Il suo convincimento si basa sulle risoluzioni n. 20/2014, relativa all’applicazione dell’imposta di registro ad un atto di risoluzione per ‘mutuo consenso’ di un precedente contratto di donazione (vedi articolo “Trattamento fiscale della risoluzione di donazione per “mutuo consenso”) e n. 80/2019 (vedi articolo “Finisce il matrimonio entro 5 anni, ma resiste il bonus prima casa”), secondo la quale, in sintesi, gli sconti “prima casa” non si perdono se la cessione dell’immobile agevolato avviene in esecuzione di un accordo di separazione, omologato dal giudice, a chiusura di una crisi coniugale.
La prima condizione evidenziata dall’Agenzia, da cui non si può prescindere per circoscrivere correttamente il caso, è che sia la risoluzione della donazione che il contestuale trasferimento del 50% dell’abitazione alla donna sono stati effettuati in esecuzione del programma di negoziazione assistita della separazione consensuale.
La negoziazione assistita da uno o più avvocati è stata introdotta dal Dl n. 132/2014 per risolvere in via stragiudiziale e quindi semplificata, alcune liti, alle quali si mette fine, evitando di arrivare in Tribunale, attraverso accordi consensuali tra le parti.
L’istituto è applicabile anche per le separazioni coniugali e i divorzi (articolo 6).
Una volta trovata l’intesa con l’aiuto degli avvocati, l’accordo tra gli ex viene trasmesso al procuratore della Repubblica competente, che, in assenza di irregolarità, ne decreta il nulla osta alla sua esecuzione.
La “pace”, così conclusa, produce gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziari di separazione e divorzio anche sotto il profilo patrimoniale, sempreché le disposizioni patrimoniali previste siano funzionali e indispensabili alla fine della crisi coniugale.
La risposta ricorda, a questo punto, che tutti gli atti che danno seguito ai provvedimenti di separazione e divorzio sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni altra tassa. Per cui, precisa l’Agenzia, anche l’atto di cui parla l’interpello, comprensivo di più operazioni (risoluzione per ‘mutuo consenso’ della precedente donazione con la quale si realizza il trasferimento della quota dell’immobile dalla ex moglie all’ex marito e il contestuale trasferimento della stessa quota dall’ex marito all’ex moglie) non è sottoposto a tassazione, perché previsto dall’accordo di separazione omologato dal giudice.
Per quanto riguarda il quesito sull’eventuale perdita del beneficio “prima casa” per l’acquisto dell’appartamento non adibito ad abitazione della coppia e di esclusiva proprietà dell’istante, l’amministrazione concorda con l’istante e ritiene che l’agevolazione non è persa.
La separazione coniugale per “mutuo consenso”, aggiunge per completezza il documento di prassi, rientra tra le possibili ipotesi di risoluzione dei contratti come espressione dell’autonomia negoziale dei privati, che possono essere sciolti soltanto per mutuo consenso tra le parti o per legge (articolo 1372 cc).
In conclusione, l’Agenzia ritiene che l’istante può mantenere le agevolazioni “prima casa” perché al momento dell’acquisto non aveva la titolarità di altro immobile abitativo nello stesso comune e non aveva detto il falso dichiarando “di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare”.
Né può far decadere il beneficio ‘prima casa’ l’acquisto dell’immobile a titolo gratuito, a seguito della risoluzione per ‘mutuo consenso’ della donazione.
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