Giurisprudenza

26 Maggio 2020

Nessuna pregiudiziale tributaria per il verdetto del giudice penale

In materia di reati tributari, spetta esclusivamente al giudice penale il compito di determinare l’ammontare dell’imposta evasa, suscettibile dapprima di sequestro e, poi, di confisca, in base a una verifica che può venire a sovrapporsi e anche entrare in contraddizione, con quella eventualmente effettuata dal giudice tributario o dall’amministrazione finanziaria. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 12050 del 14 aprile 2020, chiarisce il rapporto esistente tra processo penale e tributario
 
La vicenda processuale
Nel caso in esame, il Tribunale della libertà di Vicenza aveva respinto l’appello cautelare proposto avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di sequestro preventivo, emessa dal Gip del medesimo Tribunale, e corrispondente all’Iva non applicata alle vendite effettuate negli anni 2012, 2013 e 2014.
Secondo l’ipotesi accusatoria, l’indagato, nella veste di amministratore di una società, aveva effettuato cessioni di beni per oltre diciotto milioni di euro, senza esposizione di Iva, mediante la falsa attestazione dello status di esportatore abituale degli acquirenti ed esponendo, quindi, crediti Iva inesistenti, dei quali aveva ottenuto il rimborso.
 
Avverso l’ordinanza, l’indagato proponeva, quindi, ricorso per cassazione, assumendo che il Tribunale cautelare aveva errato nel ravvisare la sussistenza del profitto dei contestati reati tributari, nonostante, per un verso, l’archiviazione da parte dell’Agenzia delle entrate di alcune annualità e, per altro verso, l’intervenuto integrale annullamento della pretesa fiscale da parte della Commissione tributaria provinciale con riferimento agli avvisi di accertamento per gli anni 2012 e 2014.
Di conseguenza, ad avviso del ricorrente, in mancanza di una pretesa fiscale attuale, non era possibile mantenere il sequestro funzionale alla confisca, pena la violazione dell’articolo 12-bis del Dlgs. n. 74/2000.
Sotto altro profilo, si lamentava poi anche la violazione degli articoli. 13 e 13-bis dello stesso decreto, secondo cui la riduzione della pretesa impositiva, in accordo con l’amministrazione finanziaria, si ripercuoteva sulla determinazione del profitto del reato sequestrabile, con ciò escludendosi, secondo il ricorrente, un’autonomia valutativa da parte del giudice penale.
 
La sentenza
Secondo la Corte suprema il ricorso è infondato.
Evidenziano i giudici di legittimità che la prospettazione secondo cui non sarebbe stato ipotizzabile il profitto dei reati in relazione ai quali era stata disposta l’archiviazione e l’annullamento della pretesa tributaria, da parte dell’amministrazione finanziaria, in un caso, e della Commissione Tributaria Provinciale, nell’altro, era errata.
In primo luogo, infatti, la Cassazione sottolinea come non fosse nella specie pertinente il richiamo all’articolo 12-bis del Dlgs. n. 74/2000, il quale dispone che “la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro”, laddove invece, la società amministrata dal ricorrente non si era impegnata a versare alcunché.
La questione, allora, rileva la Corte, risiede piuttosto nel valutare se e in che modo il giudice penale fosse vincolato, rispetto all’an dell’imposta che si assumeva evasa, dagli accertamenti precedentemente compiuti dall’amministrazione finanziaria e dal giudice tributario, dovendosi a tal proposito, ricordare che, in materia di reati tributari, spetta esclusivamente al giudice penale il compito di determinare l’ammontare dell’imposta evasa, da intendersi come l’intera imposta dovuta e non versata, suscettibile dapprima di sequestro e, poi, di confisca, in base a una verifica che può venire a sovrapporsi, e anche entrare in contraddizione, con quella eventualmente effettuata dal giudice tributario, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale tributaria (cfr Cassazione, pronunce nn. 50157/2018, 36396/2011e e 38684/2014).
In altri termini, conclude la Cassazione, proprio perché il procedimento penale e l’ordinamento fiscale sono regolati da una disciplina autonoma e differente, specie in relazione alla raccolta e alla valutazione degli elementi di prova (si pensi, ad esempio, alle presunzioni tributarie), il giudice penale non è vincolato dalle determinazioni assunte dall’amministrazione finanziaria e dal giudice tributario.
E ciò vale, in particolare, quando, come era anche nel caso in esame, gli elementi probatori acquisiti nel procedimento penale siano diversi dagli elementi valutati in sede tributaria.
E proprio la radicale differenza del materiale conoscitivo acquisito era stata pertanto correttamente valorizzata dal Tribunale cautelare.
 
Tanto premesso in ordine allo specifico caso processuale, in termini più generali, giova anche evidenziare quanto segue.
I principi sopra descritti sono del tutto in linea con la disciplina prevista dall’articolo 20 del Dlgs. n. 74/2000, che prevede l’autonomia del processo tributario da quello penale (e viceversa).
Del resto, anche ai fini del superamento della soglia di punibilità per i reati tributari, se è vero che il giudice può legittimamente avvalersi dell’accertamento, anche induttivo, dell’imponibile compiuto dagli uffici finanziari (cfr Cassazione, sentenza n. 32490/2018), potendo tale accertamento rappresentare un valido elemento di indagine per stabilire, anche in sede penale, se vi sia stata evasione (e se questa abbia raggiunto le soglie di punibilità previste dalla legge), tuttavia questo è possibile sempre che il giudice proceda a un’autonoma valutazione degli elementi indicati, potendo egli rilevare il quantum evaso con le (diverse) regole del rito penale (compresa la prova testimoniale), attraverso una verifica che può, quindi, anche contraddire quella raggiunta dinanzi al giudice tributario.
Viceversa è peraltro anche vero il contrario, laddove, per le medesime ragioni, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi nel processo tributario alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali in seguito a dibattimento, ancorché i fatti esaminati siano gli stessi che fondano l’accertamento degli uffici finanziari (cfr Cassazione, ordinanza n. 29193/2019).
Tale effetto automatico non può infatti verificarsi, dato che, tra le altre, nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dall’art. 7, co. 4, del Dlgs. n. 546/92 e trovano ingresso anche presunzioni semplici, di per sé inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna.
Ne consegue, quindi, che il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l’esistenza di una sentenza penale definitiva, recependone acriticamente le conclusioni assolutorie (o di condanna), ma, nell’esercizio dei propri poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito, deve procedere a un suo apprezzamento della decisione.
Anche la sentenza penale irrevocabile rappresenta, pertanto, un semplice elemento di prova, liberamente valutabile in rapporto alle risultanze istruttorie, anche di natura presuntiva, assunte nel giudizio tributario (cfr  Cassazione, ordinanza n. 28683/2018).
Insomma, due processi davvero indipendenti l’uno dall’altro.

Nessuna pregiudiziale tributaria per il verdetto del giudice penale

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