Giurisprudenza

4 Maggio 2020

Valido l’avviso di accertamento basato sul pvc della Direzione regionale

Legittimo l’accertamento per mancato versamento di tributi, redatto sulla base di un processo verbale della direzione regionale delle Entrate. La Corte di cassazione, con l’interessante sentenza n. 7097 del 12 marzo 2020, confermando il precedente orientamento giurisprudenziale, respinge la tesi della Ctr che aveva ritenuto corretto l’annullamento dell’accertamento eseguito nei confronti del contribuente, per il fatto che era stato redatto sulla base di un pvc emesso da un organo sfornito del relativo potere.

I fatti
A seguito di una sentenza della Ctp che aveva annullato l’avviso di accertamento notificato a una società per mancato versamento di Iva e altri tributi per l’annualità 2006, l’Agenzia delle entrate ricorre in appello. 
La Ctr, a conferma di quanto deciso dai giudici di primo grado, ritiene corretto l’annullamento dell’accertamento, in quanto redatto sulla base di un processo verbale della direzione regionale delle Entrate, alla quale, a parer suo, non è riconosciuto il potere di eseguire verifiche fiscali. La Ctr, infatti, ricorda che l’articolo 62-sexties, comma 2 del Dl n. 331/1993, che attribuiva alle Dr il potere di effettuare accertamenti fiscali, è stato abrogato.

L’Agenzia delle entrate ricorre quindi in Cassazione contro la sentenza della Ctr sulla base di un’unica motivazione, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 57, 61 comma 2 e 71 comma 3, Dlgs. n. 300/1999, e degli articoli da 1 a 4 del regolamento di amministrazione.

Il ricorso evidenzia che in base alle norme che si sono succedute con l’istituzione dell’Agenzia, a partire dal Dlgs n. 300/1999, le Direzioni regionali hanno pieno titolo ad eseguire gli accertamenti fiscali. A tal fine viene rilevato che l’articolo 27, comma 13 del Dl n. 185/2008, ha solo previsto una revisione del valore della competenza loro attribuita, stabilendo che “Ferme restando le previsioni di cui ai commi da 9 a 12, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per i contribuenti con volume d’affari, ricavi o compensi non inferiore a cento milioni di euro, le attribuzioni ed i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche’ quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono demandati alle strutture individuate con il regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 71, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.

La Cassazione rileva, tra l’altro, che l’Agenzia aveva ottemperato alla richiesta contenuta nell’ordinanza della Suprema corte n. 11003/2015 con cui veniva disposto il rinnovo della notifica al contribuente. 

La pronuncia della Cassazione
Le violazioni dedotte dall’Agenzia sono accolte dai giudici di legittimità che ritengono il ricorso manifestamente fondato. 
La Cassazione sostiene che le disposizioni in tema di accertamento introdotte dell’articolo 27, Dl n. 185/2008, non hanno attribuito alle direzioni regionali una competenza ex novo, bensì hanno rimodulato il potere preesistente, conferendo alle strutture regionali una competenza esclusiva in rapporto alla rilevanza economica del soggetto accertato. Il legislatore, inoltre, con la citata disposizione, ha voluto fondare il riparto delle competenze su norma primaria.

Si ricorda che sul tema esiste una copiosa giurisprudenza con cui la Cassazione, in accoglimento di ricorsi dell’Agenzia simili a quello in esame, conferma l’ufficialità  del potere ispettivo delle direzioni regionali delle Entrate (si veda tra l’altro, sentenze n. 20915/2014 e n. 33289/2018). La questione ha assunto un certo rilievo perché alle numerose eccezioni di incompetenza degli uffici della Dr, sollevate dai contribuenti destinatari di ispezioni, i giudici di primo e secondo grado avevano spesso accolto tali istanze.
In particolare, nelle citate sentenze 20915/2014 e 33289/2018 la Suprema corte, ripercorrendo le norme vigenti in materia, sostiene con dovizia di particolari che alle direzioni regionali delle Entrate deve riconoscersi, per disposizione regolamentare, la competenza a svolgere anche attività istruttoria, come ispezioni, accessi, controlli, acquisizione informazioni e documenti, redazione dei relativi processi verbali, i cui risultati possono essere utilizzati dalle direzioni provinciali per l’emissione degli atti impositivi. Inoltre, come ribadito nella sentenza in esame, anche queste due pronunce di legittimità hanno precisato che le disposizioni del Dl n. 185/2008, convertito nella legge n. 2/2009, non hanno attribuito alle Dr una competenza in materia di accertamento fiscale prima inesistente, ma hanno inteso fondare su norma di fonte primaria, quindi sottratta sia a eventuali modifiche statutarie, sia a successive modifiche attuate mediante esercizio della potestà regolamentare o organizzativa dell’Agenzia, il riparto tra le strutture di vertice di livello periferico (Direzioni regionali, Direzioni provinciali e Uffici dipendenti) delle competenze relative alla attività di verifica fiscale, istituendo una riserva esclusiva di competenza a favore della Direzione regionale in relazione alla rilevanza economico-fiscale del soggetto accertato.

Alla luce del quadro normativo e dell’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, i giudici della Suprema corte accolgono il ricorso dell’Agenzia e cassano la sentenza impugnata.

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