24 Aprile 2020
Senza Spazio economico europeo non c’è posto per il forfetario
Un avvocato residente all’estero che svolge la professione in Italia con un guadagno complessivo inferiore ai 65mila euro annui non può fruire del regime forfetario, in quanto lo Stato in cui risiede, pur facendo parte dell’Efta, non è aderente allo Spazio economico europeo, requisito necessario per i residenti esteri che intendono utilizzare la tassazione agevolata prevista dalla legge n. 190/2014.
Con la risposta n. 119 del 24 aprile 2020, l’Agenzia delle entrate chiarisce così il dubbio di una contribuente iscritta, dal primo gennaio 2020, all’albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell’Unione europea e dell’Associazione europea di libero scambio (Aels) che intende avvalersi del regime forfettario per i redditi prodotti in Italia.
Il documento di prassi in esame ricorda che il regime forfetario è una tassazione agevolata rivolta alle persone fisiche che esercitano attività di impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti (articolo 1, commi 54-89, legge n. 190/2014).
Successivamente, la legge di Bilancio 2019, ha modificato, con portata estensiva, l’ambito di applicazione del regime (articolo 1, commi da 9 a 11, della legge n. 145/2018) e la legge di Bilancio 2020 ha previsto alcune cause ostative (articolo 1, comma 692 della legge n. 160/2019).
In particolare, con riferimento al dubbio dell’istante, in base al comma 57, lettera b), articolo 1 della legge n. 190/2014 non possono avvalersi di tale regime i soggetti non residenti, a meno che non risiedano in uno degli Stati Ue o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivo.
Alla luce di questa causa ostativa, l’Agenzia ritiene che l’istante non possa fruire del regime desiderato, in quanto il Paese in cui risiede appartiene all’Efta (European fair trade association), ma diversamente dagli altri Stati membri dell’associazione di libero scambio, non fa parte dello Spazio economico europeo, non avendo sottoscritto il relativo accordo.
Pertanto, la contribuente, conclude l’Agenzia, non può applicare il regime agevolativo, finché permane la condizione di residenza extra-Ue e fermo restando, in ogni caso, la produzione di reddito in Italia in misura prevalente rispetto al reddito complessivamente prodotto.
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