23 Aprile 2020
Non imponibilità cessioni intra-Ue: promossi i documenti dell’istante
In una cessione di beni intracomunitari franco magazzino, con trasporto a cura dell’acquirente, possono costituire valida prova dell’avvenuta cessione, la fattura di vendita, il documento di trasporto (Cmr) firmato dal trasportatore e dal cessionario per ricevuta (o integrato dall’avvenuta ricezione dei beni nell’altro Stato Ue), il documento bancario di pagamento, la dichiarazione del cessionario che i beni sono arrivati nel Paese di destinazione, gli elenchi Intrastat. E’ in sintesi il contenuto della risposta dell’Agenzia delle entrate n. 117 del 23 aprile 2020 a un’istanza di interpello sulla non imponibilità Iva delle cessioni di beni intra-Ue, alla luce delle modifiche della disciplina delle prove documentali apportate dal Regolamento n. 2018/1912/Ue al Regolamento di esecuzione n. 282/2011 (articolo 45-bis).
Con le nuove disposizioni, infatti, dal 1° gennaio 2020 per dimostrare l’avvenuta cessione intracomunitaria è stata introdotta una presunzione legale a favore dell’operatore. In sostanza, l’onere di provare che il trasporto intracomunitario non è avvenuto è stato spostato sulle amministrazioni fiscali dei singoli Stati membri. La norma, infatti, prendendo atto delle difficoltà per il cedente di dimostrare l’avvenuto trasferimento dei beni nel Paese di destinazione prevede che in presenza di determinati documenti il cedente abbia assolto ai propri oneri probatori.
Nel caso in esame, l’Agenzia condivide la soluzione prospettata dall’istante, secondo cui la citata documentazione (fattura, Cmr, documento bancario, dichiarazione del cessionario di arrivo a destinazione dei beni, elenchi Intrastat) era idonea a provare l’avvenuta cessione intra-Ue.
L’Agenzia ricorda un altro documento di prassi con cui aveva chiarito che in caso di cessione di beni intracomunitari franco magazzino, oltre al documento di trasporto possono provare l’avvenuta cessione anche ulteriori documenti, a condizione che siano individuabili i soggetti coinvolti (cedente, vettore e cessionario) e i dati utili a definire l’operazione di riferimento e, inoltre, si provveda a conservare le fatture di vendita, i documenti bancari di pagamento, gli atti relativi agli impegni contrattuali assunti e gli elenchi Intrastat (risposta n. 100/2019).
Sempre nel citato documento di prassi era stato chiarito che “tale indirizzo è, peraltro, conforme a quanto previsto dal recente Regolamento di Esecuzione del 4 dicembre 2018, n. 2018/1912/UE che è intervenuto nel corpus del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, inserendo il seguente articolo 45 bis applicabile dal 1° gennaio 2020…”.
Nel caso in esame, quindi, la documentazione indicata dall’istante è senz’altro conforme alle indicazioni fornite nella risposta n. 100/2019 e alle novità introdotte con il Regolamento di esecuzione n. 2018/1912/Ue, di conseguenza, la società istante potrà utilizzarla per provare l’avvenuta cessione intra-Ue dei beni e poter emettere, nei confronti del cessionario, una fattura non imponibile ai fini Iva.
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