16 Aprile 2020
Contributi alla colf “defalcabili” solo se versati nel proprio interesse
La deducibilità dal reddito complessivo dei contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza familiare o personale non è prevista per il contribuente che abbia sostenuto detti oneri nell’interesse di un familiare a carico, ma solo per la parte riguardante il datore di lavoro. Questo il contenuto della sentenza n. 196 del 5 marzo 2020 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze.
La Commissione tributaria provinciale di Firenze, con la sentenza n. 196 depositata il 5 marzo 2020, ha stabilito che la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza familiare o personale non è prevista per il contribuente che abbia sostenuto detti oneri nell’interesse di un familiare a carico, ma solo per la parte riguardante l’effettivo datore di lavoro.
I fatti in causa ed il processo
Un contribuente proponeva ricorso, avanti alla Ctp di Firenze, avverso una cartella di pagamento, con la quale gli era stato richiesto il pagamento di una somma, a titolo di Irpef.
Il ricorrente, oltre a evidenziare un vizio di notifica dell’atto impugnato, avvenuta via pec, sosteneva l’infondatezza nel merito della pretesa impositiva.
Secondo il contribuente, infatti, era illegittimo il recupero a tassazione dei contributi previdenziali per gli addetti ai servizi domestici deducibili perché versati in nome e per conto del coniuge fiscalmente a carico, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lett. e) e comma 2 del Dpr 917/1986.
L’Agenzia delle entrate, costituendosi in giudizio, si dimostrava di contrario avviso e chiedeva il rigetto del ricorso.
La decisione del Collegio fiorentino
Superata la doglianza preliminare concernente il difetto di notifica, atteso che l’atto aveva comunque raggiunto il suo scopo ex articolo 156 cpc, il Collegio di prime cure ha ritenuto di respingere anche nel merito le eccezioni del contribuente.
Difatti, il ricorrente aveva indicato, tra gli oneri deducibili, i contributi previdenziali per gli addetti ai servizi domestici o familiari, pur non essendo egli il datore di lavoro tenuto al pagamento di dette somme, né il soggetto che ne aveva eseguito il versamento, mentre la titolare del rapporto di lavoro era la moglie, familiare a carico.
Gli oneri detraibili e deducibili
L’articolo 15 del Tuir – osserva la Ctp – prevede quali tra gli oneri siano detraibili anche quando sono sostenuti nell’interesse di familiari a carico.
La deducibilità dei contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza familiare o personale è, invece, prevista, tra gli oneri deducibili, nell’ultima disposizione del secondo comma dell’articolo 10, che dispone quanto segue: “sono altresì deducibili, fino all’importo di lire 3.000.000 [euro 1.549,37], i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare”.
Per tali oneri, quindi, la norma non prevede la deducibilità dal reddito del contribuente che li abbia sostenuti nell’interesse di un familiare a carico.
Il secondo comma dell’articolo 10 consente – in sostanza – la deduzione solo dei contributi previdenziali, versati dal contribuente alla propria gestione di previdenza, anche nel caso in cui tali spese siano state sostenute per le persone indicate nell’articolo 433 del codice civile (persone tenute all’obbligo di prestare gli alimenti).
Ma nulla – chiosa la Ctp di Firenze – autorizza a ritenere che l’estensione anche agli oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare della deducibilità dei contributi versati operi non solo nell’interesse proprio, ma anche nell’interesse di familiari a carico.
La prassi di riferimento dell’Agenzia delle Entrate
La materia è stata più volte oggetto di analisi da parte dell’Agenzia delle Entrate, di recente nella risposta all’interpello n. 278/2019 (vedi articolo “Contributi Inps della badante: deducibili con l’integrativa”), e, più in generale, con la circolare n. 7/2018, pagina 178 e seguenti.
In quest’ultimo documento di prassi, l’Amministrazione finanziaria. ha avuto occasione di chiarire che sono deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici (autisti, giardinieri, eccetera) e all’assistenza personale o familiare (colf, baby-sitter, assistenti delle persone anziane, eccetera) per la parte rimasta a carico del datore di lavoro.
In particolare, sono deducibili le somme effettivamente versate applicando il principio di cassa, senza tener conto della competenza dei trimestri; inoltre, non è deducibile l’intero importo ma solo, come premesso, la quota rimasta a carico del datore di lavoro dichiarante, al netto, quindi, della quota contributiva a carico del collaboratore domestico/familiare.
Non vi è, in definitiva, alcuno spazio, previsto dalla legge, per la deduzione di detti contributi da parte di soggetto diverso dal datore di lavoro; la prassi, tuttavia, consente la deduzione al datore di lavoro che, per il pagamento dei contributi, abbia utilizzato un conto corrente bancario intestato a terzi (come risulta dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 278/2019, citato).

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