8 Aprile 2020
Misure fiscali del “Cura Italia” – 6 rinvio per le comunicazioni AT
L’articolo 62 del decreto legge n. 18/2020, il “Cura Italia”, stabilisce, tra l’altro, la sospensione di un lungo elenco di adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020. L’effetto che ne consegue, come peraltro già specificato dall’Agenzia sul suo sito internet, è l’attrazione nella categoria degli adempimenti “sospesi” sia della comunicazione annuale dei saldi e dei movimenti all’Anagrafe tributaria, o Archivio dei rapporti con operatori finanziari, sia delle comunicazioni mensili riferibili alle aperture e alle cessazioni dei rapporti. Al riguardo, con la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, le Entrate hanno altresì confermato che tale sospensione si intende estesa anche al settore delle Holding.
Appuntamento al 30 giungo per le comunicazioni annuali e mensili
In sostanza, l’Amministrazione conferma e chiarisce che il rinvio dei termini vale non soltanto per gli invii annuali ma anche per le comunicazioni mensili all’Archivio dei rapporti finanziari. La nuova data da riportare in agenda è quindi il 30 giugno 2020, giorno entro cui sarà possibile effettuare le comunicazioni in scaletta tra l’8 marzo e il 31 maggio senza applicazione di sanzioni.
Modalità tecniche di invio
Per minimizzare l’impatto sui sistemi informativi sono state previste le seguenti modalità di invio: le comunicazioni mensili “Nuovi rapporti” (tipologia comunicazione = 1) e “Chiusura rapporti” (tipologia comunicazione = 5), riferite ai mesi febbraio, marzo e aprile 2020, potranno essere comunicate, come detto, oltre i termini naturali di scadenza, ma entro il 30 giugno 2020, con “tipologia invio”= 1 (ordinario), mentre le comunicazioni annuali dei dati contabili riferite all’anno 2019 potranno essere comunicate anch’esse oltre i termini naturali di scadenza, ma sempre entro il 30 giugno 2020, con “Saldi annuali” (tipologia comunicazione = 3).
A chi guarda la nuova scadenza
I soggetti interessati dalla sospensione, oltre alle Holding, comprendono, in via generale, gli operatori finanziari indicati all’articolo 7, sesto comma, del Dpr n. 605/1973, ovvero, banche, Poste italiane Spa, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e ogni altro operatore finanziario.
Cosa sono tenuti a comunicare
In particolare, si tratta del codice identificativo del rapporto, del saldo di inizio e fine anno, dell’importo totale dei movimenti attivi e passivi dell’anno. Dai dati di riferimento dell’anno 2014, vengono inviate anche le “giacenze medie”. Queste informazioni confluiscono in un’apposita sezione dell’Anagrafe Tributaria, denominata “Archivio dei rapporti finanziari”, e vengono utilizzate esclusivamente per l’analisi del rischio di evasione e ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini per la determinazione dell’Isee.
Invio a prova di privacy
La comunicazione di questi dati da parte degli operatori finanziari avviene attraverso il Sid, un canale di trasmissione dati realizzato ad hoc per garantire, in linea con le indicazioni del Garante della privacy, la riservatezza dei dati. È un’infrastruttura che applica il concetto di “application to application”, che prevede un colloquio fra sistemi senza interventi umani. Vengono così eliminati i passaggi manuali e quindi le possibilità di accessi non autorizzati.
continua
La prima puntata è stata pubblicata lunedì 30 marzo 2020
La seconda puntata è stata pubblicata mercoledì 1° aprile 2020
La terza puntata è stata pubblicata venerdì 3 aprile 2020
La quarta puntata è stata pubblicata lunedì 6 aprile 2020
La quinta puntata è stata pubblicata martedì 7 aprile 2020
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