Analisi e commenti

3 Aprile 2020

Misure fiscali del “Cura Italia”: Incentivi per erogazioni liberali – 3

Tra le disposizioni fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese contenute nel Dl n. 18/2020 (“decreto Cura Italia”), attualmente all’esame del Parlamento per la sua conversione in legge, l’articolo 66 intende promuovere le erogazioni in denaro e in natura destinate a fronteggiare l’evolversi della situazione epidemiologica, effettuate per finanziare interventi di contenimento e gestione dell’emergenza.
I benefici sono diversi a seconda se si tratta di persone fisiche ed enti non commerciali ovvero di soggetti titolari di reddito d’impresa: alla prima categoria di contribuenti spetta una detrazione parziale dalle imposte sui redditi, alla seconda la deduzione dal reddito d’impresa dell’intera erogazione.

Persone fisiche ed enti non commerciali
Le persone fisiche e gli enti non commerciali potranno detrarre dall’imposta lorda risultante dalla dichiarazione dei redditi da presentare l’anno prossimo il 30% delle erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate nel 2020 a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali (comuni, province, città metropolitane), di enti o istituzioni pubbliche (ad esempio, aziende ospedaliere, Asl, università, Protezione civile), di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da coronavirus. L’ammontare della detrazione non potrà essere superiore a 30mila euro.

Titolari di reddito d’impresa
Invece, per le erogazioni effettuate nel 2020 dai titolari di reddito d’impresa – sia soggetti Irpef che Ires – a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica è prevista l’applicazione dell’articolo 27 della legge n. 133/1999, che dispone agevolazioni fiscali per le erogazioni in denaro fatte in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari (anche se avvenuti in altri Stati) per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti, come individuati dal Dpcm 20 giugno 2000 (Onlus; organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro; altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, costituiti con atto o statuto redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari; amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici).
In virtù di tale richiamo:

  • le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate per il tramite dei soggetti ora ricordati sono deducibili dal reddito d’impresa (senza la previsione di alcun limite quantitativo) e non sono soggette all’imposta sulle donazioni
  • i beni ceduti gratuitamente per gli scopi su menzionati non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa né, pertanto, possono essere considerati ricavi (se beni merci – articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir) o plusvalenze (se beni ammortizzabili – articolo 86, comma 1, lettera c), del Tuir).

Valorizzazione delle erogazioni in natura
Per quanto riguarda le erogazioni in natura, la loro valorizzazione deve avvenire in base alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto interministeriale (Lavoro e politiche sociali – Economia e finanze) del 28 novembre 2019 (“Erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore”). Pertanto:

  • l’ammontare della detrazione o della deduzione spettante è rappresentato dal valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi dell’articolo 9 del Tuir
  • se l’erogazione riguarda un bene strumentale, per determinare l’ammontare della detrazione o della deduzione bisogna far riferimento al residuo valore fiscale all’atto del trasferimento
  • in caso di erogazione di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa ovvero di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, l’ammontare della detrazione o della deduzione è rappresentato dal minore tra il valore normale e quello determinato per le rimanenze applicando le disposizioni dell’articolo 92 del Tuir
  • se il valore della singola cessione determinato in base al primo punto supera i 30mila euro ovvero se per la natura dei beni non è possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore deve acquisire una perizia giurata di stima attestante il valore dei beni donati, la cui data non può essere antecedente a 90 giorni il trasferimento del bene (una copia della perizia va consegnata al destinatario dell’erogazione)
  • l’erogazione in natura deve risultare da atto scritto in cui il donatore descrive analiticamente i beni donati, indicandone i relativi valori, mentre il soggetto beneficiario si impegna a utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel caso specifico l’adozione di misure di contrasto e contenimento dell’epidemia da Covid-19.
     

La prima puntata è stata pubblicata lunedì 30 marzo
la seconda puntata è stata pubblicata mercoledì 

Misure fiscali del “Cura Italia”: Incentivi per erogazioni liberali – 3

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