Giurisprudenza

11 Marzo 2020

Il rimborso spetta a chi ha pagato su “esplicita” richiesta del Fisco

Se un notaio paga un avviso di liquidazione emesso dall’ufficio in relazione a un atto da lui registrato con modalità telematiche, le parti non sono legittimate a chiedere il rimborso delle somme versate dal notaio stesso. Questo principio è stato affermato dalla Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 2165 del 30 gennaio 2020.

Prima di esaminare la vicenda processuale è opportuno ricordare che, secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza (cfr Cassazione n. 15627/2019) il notaio è un “responsabile d’imposta”, ovvero un soggetto obbligato al pagamento dell’imposta per fatti e situazioni esclusivamente riferibili ad altri (articolo 64, Dpr n. 600/1973).
Come precisato dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 12066 del 27 ottobre 1999, “la dottrina ha chiarito che il responsabile d’imposta assume la veste di un coobbligato solidale (dipendente), che la legge affianca al soggetto passivo di imposta non per la sua partecipazione al presupposto di imposta, che è esclusivamente riferibile ad altri, ma perché ha posto in essere fatti ulteriori e diversi dal presupposto, ai quali la legge stessa – pur non costituendo detti fatti  manifestazione di capacità contributiva – ricollega automaticamente, al fine della protezione dell’interesse generale alla riscossione dei tributi (c.d. interesse fiscale, anch’esso tutelato dall’art. 53 della Costituzione), l’obbligo del pagamento del tributo, cioè della medesima somma dovuta dal soggetto passivo d’imposta”.

La figura del “responsabile d’imposta”, quindi, è stata creata soprattutto per agevolare la riscossione del credito erariale.
In merito alla responsabilità del notaio per il pagamento dell’imposta di registro, occorre tener conto soprattutto dell’articolo 57 del testo unico sul Registro, Dpr n. 131/1986. Questa disposizione, in relazione agli atti notarili prevede, in generale, la responsabilità solidale del pubblico ufficiale e delle parti contraenti.
Trattandosi di responsabilità solidale, è applicabile l’articolo 1292 cc, in base al quale, in caso di obbligazione solidale, “…ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libero libera gli altri…”.
Pertanto, l’amministrazione finanziaria, in qualità di creditore, ha la facoltà di scegliere a quale obbligato rivolgersi e non è tenuta a notificare l’eventuale avviso di liquidazione sia al notaio che alle parti dell’atto.

Nel caso concreto, l’ufficio aveva notificato un avviso di liquidazione, richiedendo una maggiore imposta di registro, soltanto nei confronti del notaio che aveva registrato l’atto.
Il pubblico ufficiale, aveva provveduto, nei termini previsti, al pagamento di quanto richiesto dall’ufficio. Successivamente, le parti avevano chiesto il rimborso delle somme versate dal notaio.
A seguito del silenzio rifiuto da parte dell’ufficio, i contraenti avevano presentato ricorso presso le Commissioni tributarie. Sia in primo (Ctp di Lucca, sentenza n. 466/2015) che in secondo grado (Ctr della Toscana, sentenza n. 1279/2016) i giudici tributari avevano accolto la tesi dei contribuenti, evidenziando che le parti sono gli unici soggetti passivi dell’imposta di registro, mentre il notaio è soltanto tenuto a effettuare il versamento di quanto richiesto dall’Agenzia delle entrate dopo la registrazione dell’atto.

La Corte di cassazione, invece, con l’ordinanza in commento, ha ritenuto legittimo il comportamento dell’ufficio che non aveva erogato, alle parti, il rimborso di quanto versato dal notaio.
I giudici di legittimità hanno, innanzitutto richiamato l’articolo 3-ter del Dlgs n. 463/1997 che, in merito alla registrazione telematica degli atti notarili, prevede che gli uffici controllino la regolarità delle imposte versate dal notaio e, qualora sulla base degli elementi desumibili dall’atto, risulti dovuta una maggiore imposta, notifichino un avviso di liquidazione, il cui pagamento sarà effettuato dal pubblico ufficiale entro 15 giorni dalla notifica.
Poi, hanno richiamato l’articolo 77 del citato Dpr n. 131/1986. Questa norma sancisce il principio generale, in base al quale il soggetto legittimato a chiedere il rimborso dell’imposta di registro versata in eccedenza è il contribuente.
L’ordinanza in esame ha, però, precisato che se l’avviso di liquidazione è stato notificato soltanto nei confronti del notaio, la sua legittimazione ad agire “…deriva incontestabilmente dalla circostanza stessa che la pretesa del fisco sia azionata nei suoi confronti…”.
In questa ipotesi, il pubblico ufficiale ha un interesse diretto e, quindi, è legittimato a contestare la pretesa dell’ufficio al fine di evitare che la stessa diventi definitiva.

I giudici hanno rimarcato la circostanza che l’avviso di liquidazione non era stato impugnato né dal notaio, né dalle parti. Pertanto, la pretesa tributaria era divenuta incontestabile e il pagamento eseguito dal notaio era divenuto irripetibile.
E’ stato, quindi, richiamato il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo il quale nei casi in cui “…l’Amministrazione ha la facoltà di scegliere l’obbligato al quale rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l’avviso anche agli altri (coobbligati, cioè ai soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione), il pagamento effettuato dal notaio comporta, inoltre la definizione del rapporto tributario anche nei confronti dei predetti soggetti, i quali non possono chiedere il rimborso dell’imposta” (Cassazione n. 15005/2014).
In senso conforme la Corte di cassazione si era già espressa con la sentenza n. 4047/2007, con la quale si era affermato che “…se fosse consentito al coobbligato non destinatario dell’avviso di liquidazione, di chiedere il rimborso del pagamento effettuato da altro coobbligato solidale, di fatto verrebbe svuotato di contenuto il precetto che attribuisce al creditore la facoltà di rivolgersi ad uno qualsiasi dei coobbligati”.

Quest’ultima pronuncia ha, inoltre, evidenziato che deve presumersi che l’obbligato intimato, il quale provvede al pagamento, abbia già avuto l’assenso di tutti gli altri coobbligati. Pertanto, il suo adempimento definisce il rapporto tributario, senza possibilità, per gli altri coobbligati, di chiedere il rimborso.
L’ordinanza, ha, comunque, riconosciuto il diritto delle parti di far valere le proprie ragioni “…opponendosi all’azione di regresso o di rivalsa del coobbligato adempiente”.

In conclusione, è stato confermato che, in relazione agli atti registrati dai notai:

  • l’amministrazione finanziaria può richiedere la maggiore imposta, eventualmente dovuta, sia al notaio che alle parti
  • se l’amministrazione si rivolge soltanto al notaio, l’unico soggetto legittimato ad agire in giudizio per contestare la maggiore pretesa fiscale è il notaio
  • in caso di pagamento dell’avviso di liquidazione da parte del notaio, l’unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso è il notaio stesso. 

Sulla stessa linea interpretativa le ordinanze della Corte di cassazione nn. 15005/2014 e 23230/2017.

Il rimborso spetta a chi ha pagato su “esplicita” richiesta del Fisco

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