Analisi e commenti

5 Marzo 2019

Modello “Redditi Sc 2019” – 3. Le novità del quadro RS

Il quadro RS di “Redditi Sc 2019” presenta, accanto alle numerose conferme, alcune novità.
Prorogati i benefici per le spese relative a interventi di riqualificazione energetica degli edifici (“ecobonus”). In particolare, il comma 67, lettera a), della legge di bilancio 2019:
– ha prorogato al 31 dicembre 2019 il termine per avvalersi della detrazione d’imposta per le predette spese nella misura maggiorata del 65%, anziché quella ordinaria del 55 per cento
– ha prorogato al 31 dicembre 2019 il termine per avvalersi della detrazione al 65% per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100mila euro
– ha esteso al 2019 la detrazione del 50% per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

immagine del prospetto per le spese di riqualificazione energetica

Sempre nel quadro RS è previsto il prospetto che va compilato dalle piccole e micro imprese che intendono fruire, ai fini dell’Ires, dell’agevolazione Zfu (zone franche urbane), prevista dall’articolo 1, comma 341, lettere a), della legge 296/2006 (Finanziaria 2007).
L’agevolazione – ricordiamo – consiste in una esenzione da imposizione del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività d’impresa nella Zfu e nel territorio dei comuni della soppressa provincia di Carbonia-Iglesias, a decorrere dal periodo d’imposta di accoglimento dell’istanza presentata al ministero dello Sviluppo economico e per i successivi tredici periodi d’imposta, tenendo conto del limite di 100mila euro (tale limite va maggiorato a seguito dell’incremento occupazionale realizzato per i nuovi lavoratori dipendenti indicati nella colonna 3) e delle seguenti percentuali di esenzione:
– 100%, per i primi cinque periodi di imposta
– 60%, per i periodi d’imposta dal sesto al decimo
– 40%, per i periodi di imposta undicesimo e dodicesimo
– 20%, per i periodi di imposta tredicesimo e quattordicesimo.
Se il beneficio determinato sul reddito non trova capienza nell’ammontare delle risorse assegnate dal Mise a seguito della presentazione dell’istanza, il reddito da indicare nel prospetto deve essere ridotto in misura corrispondente all’agevolazione fruibile.

Novità di rilievo è l’introduzione della zona franca istituita nel territorio della città di Genova (il cui ambito territoriale è stato definito con provvedimento del Commissario delegato. L’agevolazione spetta alle imprese che rispettano i requisiti elencati al comma 2 dell’articolo 8 del Dl 109/2018 e alle imprese che avviano la propria attività all’interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019, limitatamente al primo anno di attività.

Per l’attuazione delle agevolazioni concesse per le zone franche dell’Emilia (articolo 12, comma 1, Dl 78/2015), del sisma centro Italia (Dl 189/2016), compresa quella del sisma centro Italia bis (articolo 46, comma 1, Dl 50/2017), della città metropolitana di Genova e per quelle di cui alla delibera Cipe 14/2009 non comprese nell’ex obiettivo convergenza, e della Lombardia, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto.
Per le zone franche del sisma centro Italia e del sisma centro Italia bis, l’esenzione è concessa per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge 96/2017, di conversione del Dl 50/2017, e per i tre anni successivi (articolo 1, comma 759, legge 145/2018).
Ai fini della determinazione dell’importo effettivamente fruibile, si vedano i chiarimenti forniti dalla circolare n. 99473/2017 del ministero dello Sviluppo economico.
Per la zona franca della città metropolitana di Genova, le esenzioni sono concesse per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 109/2018 (20 novembre 2018) e per quello successivo.
 

Tabella dei nuovi codici delle “zone agevolate”

Codice
Zona
Zona agevolata Codice
tributo
51 Pescara Z151
52 Matera Z152
53 Velletri Z153
51 Sora Z154
55 Ventimiglia Z155
56 Campobasso Z156
57 Cagliari Z157
58 Iglesias Z158
59 Quartu Sant’Elena Z159
60 Massa-Carrara Z160
61 Sisma centro Italia bis Z149
62 Genova  

L’agevolazione per le start-up innovative, “gestita” anch’essa nel quadro RS, riserva alcune novità. L’incentivo è rivolto alla società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa che svolge attività necessarie per sviluppare e introdurre prodotti, servizi o processi produttivi innovativi ad alto valore tecnologico, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione (le modalità di attuazione sono state individuate dal decreto interministeriale 25 febbraio 2016).
L’articolo 29 del Dl 179/2012, modificato dalla legge 232/2016, prevede il passaggio da misura transitoria a beneficio a regime delle agevolazioni riconosciute in favore delle start up innovative e l’incremento della misura del beneficio al 30 per cento. Per l’anno 2019, l’aliquota è stata incrementata al 40%, mentre nei casi di acquisizione dell’intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi Ires, diversi da imprese start-up innovative, l’aliquota è incrementata al 50%, purché l’intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni (articolo 1, comma 218, legge di bilancio 2019); in ogni caso, il comma 220 subordina l’efficacia dell’ultimo incremento all’autorizzazione della Commissione europea.

Ulteriori interventi hanno interessato direttamente la determinazione del reddito d’impresa nel quadro RF della dichiarazione.
In particolare, si segnalano le disposizioni riguardanti gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, come modificate dall’articolo 1, comma 1009, della legge di bilancio 2018). Questi utili e le remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione, stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell’ente ricevente per il 50% del loro ammontare, a condizione che sia dimostrato, anche a seguito di interpello, l’effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un’attività industriale o commerciale come sua principale attività, nel mercato della Stato o territorio di insediamento; in tal caso, è riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili.
A tal fine, per darne separata indicazione, è stato previsto un apposito nuovo campo tra le variazioni in diminuzione, nel rigo RF47.

immagine del rigo RF47

Sempre nel quadro RF, nel rigo RF41, è stata prevista, come nei passati periodi d’imposta, la deduzione della quota dell’ammontare dei componenti negativi relativa alle svalutazioni e alle perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e alle perdite diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (pari al 25% dell’ammontare iscritto in bilancio) e le svalutazioni e le perdite su crediti iscritte in bilancio fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e non ancora dedotte ai sensi del comma 3 dell’articolo 106 del Tuir, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal Dl 83/2015. Nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, l’importo deducibile sarebbe stato pari al 10%, ma la deduzione è stata differita al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 (articolo 1, comma 1056, legge 145/2018) e, quindi, il campo non sarà compilabile. Non si tiene conto del rinvio della deduzione nella determinazione dell’acconto Ires per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

immagine del rigo RF41

Un’altra novità della legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 1067 e 1069) riguarda i soggetti che applicano le disposizioni di cui all’articolo 106, comma 3, del Tuir. Ci riferiamo agli enti creditizi e finanziari, per i quali è stato previsto che i componenti reddituali derivanti esclusivamente dall’adozione del modello di rilevazione delle perdite su crediti di cui al principio internazionale Ifrs 9, iscritti in bilancio in sede di prima adozione del medesimo, sono deducibili dalla base imponibile dell’Ires per il 10% del loro ammontare, nel periodo d’imposta di prima adozione dell’Ifrs 9, e per il restante 90% in quote costanti nei nove periodi d’imposta successivi.
Per questa deduzione è stata introdotta una nuova colonna nel rigo RF53.

immagine del rigo RF53

Un nuovo prospetto presente nel quadro RS è riservato ai soggetti che devono indicare nel modello SC-2019 importi legati ad aiuti di Stato e/o aiuti “de minimis”, fruibili in forma automatica. Scopo dell’articolo 52 della legge 234/2012 è monitorare e controllare gli aiuti con l’istituzione, presso il ministero dello Sviluppo economico, del “Registro nazionale degli aiuti di Stato” (Rna), che è utilizzato per effettuare le verifiche necessarie al rispetto dei divieti di cumulo e di altre condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli aiuti di Stato e degli aiuti “de minimis”. L’Agenzia delle entrate utilizza le informazioni contenute nel prospetto per la registrazione dell’aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti, previe le verifiche necessarie per il rispetto dei divieti di cumulo e delle altre condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli aiuti di Stato e degli aiuti “de minimis”, compresa la visura Deggendorf relativa ai soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di una decisione di recupero della Commissione europea.

immagine del prospetto Aiuti di Stato

Il prospetto va, quindi, compilato:

  • da chi nel 2018 ha beneficiato di aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti “de minimis”) nonché di quelli subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati
  • da chi ha beneficiato nel 2018 di aiuti fiscali nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura, da registrare nei registri Sian e Sipa
  • con riferimento agli aiuti di Stato i cui presupposti per la fruizione si sono verificati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione.

Un’attenzione particolare va posta sulla compilazione in quanto gli aiuti specificati nelle istruzioni del modello SC-2019 sono già indicati nei relativi quadri della dichiarazione (ad esempio, nel quadro RF). Il quadro va compilato anche in caso di aiuti maturati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione, ma non fruiti nel medesimo periodo.
Per ciascun aiuto va compilato un distinto rigo (RS401), utilizzando un modulo per ogni rigo compilato.

3 – fine.
La prima puntata è stata pubblicata lunedì 25 febbraio
La seconda puntata è stata pubblicata giovedì 28 febbraio

Modello “Redditi Sc 2019” – 3. Le novità del quadro RS

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