Normativa e prassi

22 Gennaio 2019

Sanzioni in materia di lavoro: il codice per la maggiorazione

Normativa e prassi

Sanzioni in materia di lavoro:
il codice per la maggiorazione

Gli incrementi stabiliti dall’ultima legge di bilancio sono applicati in misura doppia qualora, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia già stato punito per i medesimi illeciti

lavoratori
Istituito, con la risoluzione 7/E del 22 gennaio 2019, il codice tributo “VAET” per consentire il versamento, tramite modello F23, della maggiorazione delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale disposta dall’articolo 1, comma 445, lettere d ed e, della legge 145/2018.
Si tratta, in particolare, della maggiorazione del 10% degli importi dovuti per la violazione di norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e della maggiorazione del 20%:

  • della sanzione per il caso di ulteriore impiego (dopo la diffida) di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato
  • della sanzione per la violazione del limite di durata dell’orario di lavoro per periodi di sette giorni o della prescrizione sul riposo di almeno 24 ore consecutive per i medesimi periodi
  • della sanzione per la violazione della disciplina sul periodo minimo annuale di ferie retribuite
  • della sanzione per la violazione delle norme sul riposo minimo giornaliero
  • delle ammende e sanzioni per la violazione di alcune norme in materia di somministrazione di lavoro e di mercato del lavoro
  • delle sanzioni per la violazione di alcuni obblighi posti dalla disciplina sul distacco temporaneo in Italia (da parte del datore di lavoro) di lavoratori occupati abitualmente in un altro Stato
  • delle sanzioni per la violazione di altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali. 

Le maggiorazioni sono raddoppiate se, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro è stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

La sigla “VAET” deve essere riportata nel campo 11 (“codice tributo”) del modello F23. Inoltre, bisogna indicare:

  • nel campo 6 (“codice ufficio o ente”), il codice “VXX”, dove XX è sostituito dalla sigla automobilistica della provincia di appartenenza dell’ufficio territorialmente competente, desunto dall’apposita tabella pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate
  •  nel campo 10 (“estremi dell’atto o del documento”), gli estremi dell’atto con il quale è richiesto il pagamento.

pubblicato Martedì 22 Gennaio 2019

Sanzioni in materia di lavoro: il codice per la maggiorazione

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