Normativa e prassi

11 Gennaio 2019

Fusione con registro proporzionale e ipocatastali in misura fissa

Normativa e prassi

Fusione con registro proporzionale
e ipocatastali in misura fissa

È il trattamento da applicare quando l’incorporazione avviene tra due enti non commerciali: nel caso specifico, si tratta di due fondazioni bancarie, non qualificabili come Onlus

Fusione con registro proporzionale |e ipocatastali in misura fissa
L’atto di fusione tra due enti non commerciali sconta l’imposta di registro nella misura proporzionale del 3% e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. Se tra i beni della incorporata sono presenti immobili, ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta di registro occorre fare riferimento al loro valore venale in comune commercio.
Questa la risposta fornita dall’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 2 dell’11 gennaio 2019, al quesito posto dal notaio rogante l’atto di fusione per incorporazione di due fondazioni bancarie, non qualificabili come Onlus, in merito al corretto trattamento tributario da applicare ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e alla modalità di determinazione, a tal fine, della base imponibile.
 
I passaggi di beni in seguito ad atti di fusione non sono soggetti a Iva (articolo 2, comma 3, lettera f, Dpr 633/1972). Pertanto, in base al principio di alternatività Iva/Registro (articolo 40, Dpr 131/1986), devono essere assoggettati all’imposta di registro:

  • nella misura proporzionale del 3% (articolo 9 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986), quando la fusione avviene – come nel caso prospettato – tra enti non commerciali
  • in misura fissa (articolo 4, comma 1, lettera b, della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986), quando l’operazione di fusione è posta in essere tra società o enti aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale o agricola.

Tale interpretazione è stata confermata anche dall’orientamento della Corte di cassazione (in tal senso, si veda sentenza 4763/2009).

Per determinare la base imponibile, occorre far riferimento al valore, determinato alla data della stipula dell’atto di fusione, dei beni e dei diritti, compresi i beni immobili, assunti al netto delle passività, iscritti nel patrimonio della fondazione incorporata, dal momento che, nel caso di fusione per incorporazione, l’incorporante assume i diritti e gli obblighi in capo all’incorporata alla data di efficacia della fusione (articolo 2504-bis del codice civile).
Nel caso specifico, poiché tra i beni della incorporata c’è un immobile, occorre far riferimento al valore commerciale in comune commercio (articolo 51, comma 2, del Dpr 131/1986).

Infine, per quanto riguarda le imposte ipotecaria e catastale, si applicano l’articolo 4 della Tariffa allegata al Dlgs 347/1990 e l’articolo 10, comma 2, dello stesso “Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale”, in base ai quali “gli atti di fusione o di scissione di società di qualunque tipo” sono soggetti a imposta nella misura fissa di 200 euro.
 

pubblicato Venerdì 11 Gennaio 2019

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