14 Novembre 2018
Il modello TR si può integrareentro il 30 aprile di ogni anno
Normativa e prassi
Il modello TR si può integrare
entro il 30 aprile di ogni anno
Per rettificare un’istanza di rimborso o utilizzo in compensazione del credito trimestrale, c’è tempo fino all’ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione Iva
Il quesito
All’Agenzia delle entrate, attraverso la presentazione di una richiesta di consulenza giuridica, è stato chiesto un parere sulle modalità di integrazione del modello Iva TR (da utilizzare per la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale).
In particolare, la richiesta di chiarimenti si riferisce al termine entro cui è possibile presentare un modello TR per integrare/rettificare esclusivamente i dati esposti all’interno del quadro TD (nel quale vanno indicati, tra l’alto, la sussistenza dei presupposti che legittimano la richiesta di rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale e l’importo da chiedere a rimborso e/o da utilizzare in compensazione).
A tal proposito, l’istante ritiene che, anche se la dichiarazione Iva annuale è già stata presentata, sia comunque possibile inviare un nuovo modello Iva TR integrativo entro l’ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione stessa (attualmente fissato al 30 aprile); ciò a patto che non sia modificata la destinazione del credito.
La risposta
Nell’articolare la propria risposta, l’Amministrazione (oltre a richiamare due propri precedenti documenti di prassi – cfr risoluzione n. 99/E dell’11 novembre 2014 e circolare n. 35/E del 27 ottobre 2015) ricorda, innanzitutto, che i contribuenti hanno la possibilità di ottenere, al ricorrere di determinati requisiti, il rimborso del credito Iva relativo a periodi inferiori all’anno (rimborso infrannuale) o, in alternativa, chiederne l’utilizzo in compensazione (cfr articolo 38-bis, Dpr 633/1972 e articolo 10, comma 1, lettera a, n. 5, Dl 78/2009).
Le istanze di rimborso e di compensazione delle eccedenze di credito Iva infrannuale, di importo superiore a 2.582,28 euro, devono essere presentate telematicamente, entro l’ultimo giorno del mese
successivo al trimestre di riferimento, utilizzando il modello Iva TR.
Fatte queste premesse, l’Agenzia, in virtù di una interpretazione sistematica della normativa di riferimento, aderisce alla soluzione prospettata dal contribuente. L’Amministrazione, infatti, precisa che l’integrazione/rettifica del modello Iva TR è possibile entro il 30 aprile di ogni anno (o, comunque, entro il diverso termine di scadenza previsto per l’invio della dichiarazione Iva annuale) se finalizzata alla modifica di elementi (quali, ad esempio, la richiesta di esonero dalla produzione della garanzia fideiussoria, l’apposizione del visto di conformità, l’attestazione dei requisiti contributivi e patrimoniali) che non incidono sulla destinazione e/o sull’ammontare del credito infrannuale (e a patto che l’eccedenza Iva non sia già stata rimborsata o compensata).
In tal caso, precisa l’Amministrazione:
- non è necessario presentare una dichiarazione annuale Iva “sostitutiva nei termini” (gli elementi modificati/integrati, infatti, non incidono sul contenuto della dichiarazione)
- in relazione all’integrazione/correzione degli elementi in esame non si applica alcuna sanzione
- tuttavia, qualora si sia proceduto a utilizzare in compensazione il credito infrannuale in presenza di un modello Iva TR privo del visto di conformità (utilizzo improprio del credito) è applicabile la sanzione amministrativa pari al 30% del credito utilizzato (cfr articolo 13, comma 4, Dlgs 471/1997), fatta salva la possibilità di ricorso al ravvedimento operoso (cfr articolo 13, Dlgs 472/1997).
pubblicato Mercoledì 14 Novembre 2018
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