Giurisprudenza

5 Ottobre 2018

Nell’incertezza sulla spettanza, il credito non si può compensare

Giurisprudenza

Nell’incertezza sulla spettanza,
il credito non si può compensare

Per la sezione penale della Corte suprema, la mancata predisposizione della dichiarazione dei redditi si pone come condizione ostativa alla legittima utilizzazione dell’eccedenza

Nell’incertezza sulla spettanza, |il credito non si può compensare

Risponde del reato di indebita compensazione, di cui all’articolo 10-quater del Dlgs 74/2000, il contribuente che non versa le somme dovute all’Erario utilizzando in compensazione un credito relativo a un’annualità d’imposta per la quale risulta omessa la dichiarazione. Ciò, in quanto la mancata presentazione della dichiarazione fiscale impedisce “la necessaria opera di verifica della spettanza del credito in questione”, ponendosi quindi come condizione ostativa alla sua successiva legittima utilizzazione in compensazione con altri debiti tributari.
In applicazione del suesposto principio di diritto, la sezione penale della Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente con la sentenza n. 41229 del 25 settembre 2018.
 
La vicenda processuale
Con sentenza successivamente confermata in appello, il tribunale di Cremona aveva dichiarato la responsabilità penale di un contribuente per il reato previsto dall’articolo 10-quater del Dlgs 74/2000, per aver omesso – in qualità di legale rappresentante di una società di capitali – di versare le imposte dovute mediante l’utilizzo in compensazione di un credito, di ammontare superiore alla soglia di punibilità pari a 50mila euro, scaturente dalla dichiarazione Iva per l’anno 2009, non presentata.
 
L’imputato proponeva ricorso per cassazione, adducendo, sostanzialmente, l’insussistenza del reato ascrittogli, atteso che il giudice d’appello ha desunto la non spettanza del credito non già a seguito di un giudizio in merito alla sua ontologica esistenza o meno, bensì unicamente in conseguenza del dato formale dell’omessa presentazione della relativa dichiarazione.
 
Con la sentenza in commento, la suprema Corte ha ritenuto infondato il ricorso di parte, confermando quindi integralmente la correttezza della pronuncia impugnata. In particolare, i giudici di legittimità hanno richiamato l’interpretazione che la precedente sentenza 3367/2015 ha fornito della norma incriminatrice in argomento, la quale punisce la condotta di chi utilizzi in compensazione crediti non spettanti ovvero inesistenti per un ammontare superiore, per ogni periodo d’imposta, a 50mila euro.
Al riguardo, la Corte ritiene che, “mentre il concetto di credito inesistente è di facile e intuibile identificazione”, tale essendo il credito di cui non sussistono gli elementi costitutivi e giustificativi, non altrettanto può dirsi della nozione di credito non spettante, che non va ricondotta unicamente all’ipotesi di non spettanza meramente soggettiva né alla pendenza di una condizione al cui avveramento sia subordinata l’esistenza del credito (cfr Cassazione, 36393/2015).
Deve quindi ritenersi che sia “credito tributario non spettante, ai fini di cui all’art. 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000, quel credito che, pur certo nella sua esistenza ed ammontare sia, per qualsiasi ragione normativa, ancora non utilizzabile ovvero non più utilizzabile in operazioni finanziarie di compensazione nei rapporti tra il contribuente e l’Erario”.
 
Tanto premesso, va rilevato che la spettanza del credito “presuppone che lo stesso sia stato indicato nella precedente dichiarazione fiscale”, posto che solo in tal modo è consentito di verificarne l’effettiva sussistenza.
È pertanto evidente, afferma infine la suprema Corte, che “l’omessa presentazione della dichiarazione fiscale (…) impedendo la necessaria opera di verifica della spettanza del credito in questione e, pertanto, impedendo la qualificazione di esso come tale (cioè spettante), si pone come condizione ostativa alla sua successiva legittima utilizzazione in occasione della compensazione con altri debiti nei confronti dell’Erario”, a nulla rilevando l’eventuale invio di altre comunicazioni di carattere fiscale da parte del contribuente.
 
Osservazioni
Con l’arresto in commento, la sezione penale della suprema Corte afferma dunque il principio per cui l’omessa presentazione della dichiarazione, non consentendo la verifica circa la spettanza del credito, ne impedisce l’utilizzo in compensazione (articolo 17, Dlgs 241/1997).
 
In ambito tributario, in tema di imposta sul valore aggiunto, la questione relativa alla eventuale perdita del diritto alla detrazione in caso di mancata presentazione della dichiarazione annuale è stata affrontata dalle sezioni unite con le sentenze 17757 e 17758 del 2016, che hanno risolto il contrasto insorto al riguardo nella giurisprudenza di legittimità. In particolare, la prima delle due richiamate pronunce ha affermato il principio per cui l’omissione dichiarativa non comporta di per sé la perdita del diritto alla detrazione, a patto che il contribuente fornisca adeguata prova dell’esistenza delle condizioni sostanziali che ne legittimano l’insorgenza.
Tale orientamento è stato fatto proprio anche dalla prassi amministrativa. Già con la circolare 21/2013, l’Agenzia delle entrate ha riconosciuto che, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, al ricevimento della comunicazione di irregolarità il contribuente, se ritiene che il credito non dichiarato sia fondatamente ed effettivamente spettante, può attestarne l’esistenza contabile mediante la produzione di idonea documentazione. Tale condotta pone il contribuente nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato qualora avesse correttamente presentato la dichiarazione.

Mariasole Ivaldi

pubblicato Martedì 9 Ottobre 2018

Nell’incertezza sulla spettanza, il credito non si può compensare

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