Normativa e prassi

14 Settembre 2018

La “contabilità semplificata”non preclude il regime forfettario

Normativa e prassi

La “contabilità semplificata”
non preclude il regime forfettario

Il contribuente può optare per la diversa determinazione del reddito ma deve darne comunicazione con la prima dichiarazione da presentare dopo la scelta operata

La “contabilità semplificata”|non preclude il regime forfettario
La decisione di avvalersi della contabilità semplificata, per “comportamento concludente”, non vincola il contribuente alla permanenza triennale nel regime. Di conseguenza, l’istante ha facoltà di fruire, per l’anno d’imposta 2018, della disciplina forfettaria senza dover osservare alcun obbligo di continuità.

Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 64 del 14 settembre 2018.

L’interpello in esame è stato presentato da una contribuente che dall’anno 2015 ha svolto l’attività di parrucchiera in regime di contabilità semplificata (articolo 18 Dpr 600/1973) senza esercitare l’opzione nel quadro VO della dichiarazione Iva, pur avendo i requisiti per accedere al regime forfettario.
L’istante, che nel 2017 aveva esercitato l’opzione per il regime semplificato, chiede se, a partire dal 2018, può usufruire del regime forfettario, indipendentemente dalla scelta effettuata l’anno precedente.

L’Agenzia delle entrate è dell’avviso che la scelta per comportamento concludente, fatta nel 2015, di avvalersi del regime contabile semplificato e di determinare il reddito secondo i criteri dell’articolo 66 del Tuir, non vincola l’istante alla permanenze in tale regime. Secondo l’Agenzia è irrilevante anche il fatto che nel 2017 la contribuente ha esercitato l’opzione e determinato il reddito secondo il criterio di cassa. Il vincolo, infatti, vale solo per i contribuenti che scelgono di rimanere nel regime semplificato e non per chi, essendo in possesso dei requisiti, sceglie di accedere al forfettario.

L’istante, di conseguenza, può avvalersi per l’anno d’imposta 2018 del regime forfettario.

L’Agenzia, però, ricorda che la scelta e la revoca dei regimi di determinazione dell’imposta comportano anche l’obbligo, da parte del contribuente, di comunicare l’opzione, nella prima dichiarazione annuale Iva successiva alla scelta operata. In caso di omessa, tardiva o irregolare comunicazione, il regime impositivo vale ugualmente ma il contribuente è sanzionabile.

Nel caso in esame, la mancata indicazione dell’opzione nella dichiarazione Iva dell’anno d’imposta 2015, costituisce una violazione che l’istante potrà, in ogni caso, sanare tramite il ravvedimento operoso.
 

pubblicato Venerdì 14 Settembre 2018

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