Giurisprudenza

20 Agosto 2018

Recupero di credito non notificato: legittimo il rifiuto all’assistenza

Giurisprudenza

Recupero di credito non notificato:
legittimo il rifiuto all’assistenza

La decisione che infliggeva la sanzione non era stata correttamente comunicata all’interessato in data antecedente alla presentazione della domanda di collaborazione

Recupero di credito non notificato: |legittimo il rifiuto all’assistenza

Con la sentenza in rassegna (causa n. C-34/17), la Corte di giustizia si è pronunciata in merito alla corretta applicazione delle disposizioni della direttiva n. 2010/24/Ue del 16 marzo 2010, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure, nell’ambito di una controversia relativa al recupero di un credito costituito da una sanzione pecuniaria, aumentata dei relativi interessi e spese o penalità.
La fattispecie oggetto della controversia si riferisce, in particolare, a un avviso di accertamento emesso nel mese di aprile 2009 dall’autorità doganale ellenica nei confronti di un cittadino irlandese, conducente di un’impresa di trasporti, ritenuto colpevole di contrabbando e di presentazione di dati fiscali fittizi in relazione a operazioni doganali effettuate nel porto di Patrasso sette anni prima, nel luglio del 2002.
 
A seguito dell’invito a ritirare e a firmare alcuni documenti importanti che lo riguardavano – inviato a giugno 2009 dall’ambasciata di Grecia in Irlanda, ma non ricevuto dal destinatario – la sanzione pecuniaria inflitta dall’ufficio doganale di Patrasso veniva pubblicata, nel mese di luglio 2009, nella Gazzetta Ufficiale greca e, a novembre 2012, le autorità elleniche trasmettevano alle competenti autorità irlandesi una domanda di recupero, ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2010/24, concernente la suddetta sanzione pecuniaria, aumentata degli interessi nonché di spese o penalità.
Tale domanda conteneva la dichiarazione comprovante la soddisfazione delle condizioni previste dalla citata direttiva 2010/24 per l’avvio della procedura di assistenza reciproca, con la quale si attestava, tra l’altro, che il credito non era stato contestato e che non potevano più essere esperiti i relativi ricorsi in via amministrativa e giurisdizionale e le autorità irlandesi procedevano, quindi, a inviare al soggetto interessato la richiesta di effettuare il pagamento a titolo di recupero degli importi richiesti dalle autorità elleniche.
 
Al riguardo, la Corte di giustizia osserva che, in base a quanto risulta dalla decisione di rinvio, è pacifico che è soltanto alla data in cui l’autorità competente dello Stato membro adito ha trasmesso all’interessato la domanda di pagamento che quest’ultimo è venuto a conoscenza del fatto che diversi anni prima gli era stata inflitta una sanzione pecuniaria nello Stato membro richiedente; inoltre, è soltanto molto tempo dopo essere venuto a conoscenza dell’esistenza di detta sanzione che l’interessato ha ottenuto informazioni più precise dalle autorità elleniche relativamente al contenuto e ai motivi della decisione con cui tale sanzione gli era stata inflitta.
Nel caso di specie, la Corte ritiene quindi di trovarsi di fronte a una situazione eccezionale – nella quale un’autorità di uno Stato membro chiede a un’autorità di un altro Stato membro di recuperare un credito relativo a una sanzione pecuniaria della quale l’interessato non era a conoscenza – tale da giustificare il rifiuto di assistenza al recupero da parte di quest’ultima autorità, senza peraltro incorrere in una violazione del principio della “fiducia reciproca”, che impone a ciascun Stato membro di ritenere che tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto dell’Unione e, più in particolare, i diritti fondamentali da quest’ultimo riconosciuti.
 
In sostanza, la situazione in cui l’autorità richiedente chiede il recupero di un credito fondato su una decisione che non è stata notificata all’interessato non è conforme alla condizione che disciplina le domande di recupero, di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2010/24: e invero, poiché, secondo tale disposizione, una domanda di recupero, ai sensi di detta direttiva, non può essere presentata se e finché il credito e/o il titolo che ne consente l’esecuzione nello Stato membro di origine sono contestati in tale Stato membro, una siffatta domanda non può neppure essere presentata quando l’interessato non sia stato informato dell’esistenza stessa di detto credito, dal momento che tale informazione costituisce un presupposto necessario perché quest’ultimo possa essere contestato.
 
Tale interpretazione trova, peraltro, conferma nell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e nella giurisprudenza della Corte in materia di comunicazione e notificazione degli atti giudiziari: da tale giurisprudenza risulta in particolare che, al fine di garantire il rispetto dei diritti di cui all’articolo 47, è necessario vigilare non solo a che il destinatario di un atto riceva realmente l’atto di cui trattasi, ma altresì che esso sia messo nelle condizioni di conoscere nonché di comprendere effettivamente e completamente il senso e la portata dell’azione avviata nei suoi confronti all’estero, in modo tale da poter utilmente far valere i suoi diritti nello Stato membro di origine, come già evidenziato nella richiamata sentenza dell’Alta Corte 16 settembre 2015, n. C‑519/13.
Di conseguenza, quando una domanda di recupero è presentata, quand’anche l’interessato non abbia avuto la possibilità di adire i giudici dello Stato membro richiedente in condizioni conformi al diritto fondamentale a un ricorso effettivo, la norma di cui all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2010/24, non può essere ragionevolmente applicata nei suoi confronti.
Ciò vale a fortiori anche quando, come nel caso di specie, la stessa autorità richiedente abbia indicato, nella domanda di recupero, e dunque a una data anteriore a quella in cui l’interessato è venuto a conoscenza dell’esistenza del credito di cui trattasi, che non era più possibile presentare un ricorso amministrativo o giurisdizionale nello Stato membro richiedente per contestare tale credito.
 
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ha, quindi, concluso affermando il principio che le disposizioni della direttiva 2010/24, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretate nel senso che non ostano a che un’autorità di uno Stato membro rifiuti l’esecuzione di una domanda di recupero riguardante un credito relativo a una sanzione pecuniaria inflitta in un altro Stato membro, sulla base del rilievo che la decisione che infligge tale sanzione non è stata correttamente notificata all’interessato prima che la domanda di recupero fosse presentata alla succitata autorità in applicazione di detta direttiva.
 
 
a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME
 

pubblicato Lunedì 27 Agosto 2018

Recupero di credito non notificato: legittimo il rifiuto all’assistenza

Ultimi articoli

Normativa e prassi 7 Novembre 2025

Immobili, le indennità di servitù dal 2024 rientrano nei redditi diversi

La nuova formulazione della norma di riferimento impone la tassazione delle somme percepite per la costituzione di diritti reali di godimento, anche se derivanti da esigenze di pubblica utilità L’indennità di servitù, corrisposta a titolo di saldo in relazione alla costituzione del diritto reale di godimento, come nel caso di una linea elettrica a servizio di un immobile ubicato in un’area interessata da un esproprio finalizzato alla realizzazione di un progetto di pubblica utilità, va tassata come reddito diverso.

Normativa e prassi 7 Novembre 2025

Liquidazione Iva di gruppo, focus sull’esonero dalla garanzia

In una risposta ad interpello l’Agenzia fa luce sui requisiti per fruirne con riguardo alle eccedenze di imposta a credito compensate tra le società che fanno parte del perimetro di liquidazione Con una risposta a un interpello, l’Agenzia fornisce chiarimenti sui requisiti per l’esonero dalla presentazione della garanzia per le eccedenze di credito Iva utilizzate in compensazione nell’ambito della liquidazione dell’Iva di gruppo (articolo 73 comma 3 del Dpr n.

Attualità 7 Novembre 2025

False comunicazioni dell’Agenzia anche a tema rimborsi

In caso di dubbi sulla veridicità delle comunicazioni ricevute apparentemente dalle Entrate, è sempre consigliabile consultare la pagina apposita sul sito istituzionale o rivolgersi all’assistenza Con l’avviso del 7 novembre, è descritta una falsa comunicazione in circolazione che, sfruttando illecitamente il logo dell’Agenzia delle entrate, informerebbe su un presunto rimborso fiscale €1495,39.

Attualità 6 Novembre 2025

Nuova campagna di phishing, sulla dichiarazione delle criptovalute

Una mail fraudolenta induce il destinatario a utilizzare un servizio telematico inesistente dell’Agenzia per effettuare la dichiarazione del proprio patrimonio in valuta virtuale L’Agenzia delle entrate segnala l’ennesimo caso di phishing finalizzato a ottenere i dati degli utenti.

torna all'inizio del contenuto