Gennaro Napolitano
3 Luglio 2018
Stoccaggio prodotti energetici: subito operativi i servizi digitali
Normativa e prassi
Stoccaggio prodotti energetici:
subito operativi i servizi digitali
Sono immediatamente disponibili e vanno utilizzati per la presentazione dell’istanza di autorizzazione e della comunicazione da parte dei soggetti che intendono utilizzare depositi di terzi
Quest’ultima, infatti, con l’obiettivo di prevenire e contrastare l’evasione e le frodi Iva nel settore dell’estrazione dei prodotti energetici dai depositi ha previsto che coloro che vogliono stoccare prodotti energetici presso depositi di terzi (traders) devono essere identificati e monitorati dall’Amministrazione finanziaria, e, in particolare, dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (articolo 1, commi da 945 a 959, legge 205/2017).
Con il decreto 12 aprile 2018 sono state dettate le disposizioni attuative del nuovo regime (vedi “Stoccaggio di prodotti energetici: è stato firmato il decreto attuativo).
Le disposizioni del decreto stabiliscono che:
- prima di dare avvio all’attività di stoccaggio presso depositi di terzi, i traders devono presentare un’apposita istanza di autorizzazione al competente ufficio delle Dogane; l’autorizzazione è valida due anni e deve essere associata a un codice identificativo univoco
- i traders che sono già titolari, in Italia, di un deposito fiscale di prodotti energetici, in luogo della richiesta di autorizzazione, devono trasmettere, almeno trenta giorni prima dell’inizio dell’attività di stoccaggio, una comunicazione telematica all’ufficio delle Dogane competente; la comunicazione è valida un anno e deve essere associata a un codice identificativo univoco
- inoltre, per poter procedere all’attività di stoccaggio dei prodotti, è altresì necessario che il trader ottenga dal depositario autorizzato o del destinatario registrato, presso cui intende stoccare i prodotti, uno specifico atto di assenso; solo dopo averlo ricevuto, l’attività di stoccaggio potrà essere legittimamente effettuata
- infine, i traders devono redigere un riepilogo dei quantitativi giornalieri dei prodotti energetici stoccati presso ciascun deposito ausiliario; il riepilogo deve essere trasmesso mensilmente, all’ufficio delle Dogane che ha rilasciato l’autorizzazione (entro il giorno 10 del mese successivo a quello a cui il riepilogo si riferisce) ovvero all’ufficio delle Dogane a cui è stata trasmessa la comunicazione, entro il mese successivo all’anno di riferimento.
Recentemente, l’Agenzia delle dogane, con la Nota n. 71725 del 27 giugno 2018, ha esaminato il contenuto del decreto, fornendo chiarimenti, in particolare, sui prodotti energetici interessati, sull’entrata in vigore delle nuove disposizioni e sulla gestione del periodo transitorio (vedi “Stoccaggio di prodotti energetici: arrivano i chiarimenti delle Dogane”).
I servizi a disposizione dei traders
I servizi predisposti dall’Agenzia delle dogane sono immediatamente disponibili e consentono di eseguire le seguenti operazioni:
- presentazione e gestione dell’istanza di autorizzazione (compilazione dell’istanza)
- gestione della comunicazione (compilazione della comunicazione almeno 30 giorni prima di iniziare l’attività di stoccaggio)
- ricerca istanze e comunicazioni (visualizzazione dell’elenco delle proprie istanze e/o comunicazioni, ottenendo informazioni sul relativo stato di lavorazione)
- gestione atto di assenso (i depositari/destinatari ricercano le informazioni correlate al codice identificativo di un trader per l’eventuale rilascio dell’atto di assenso)
- ricerca atto di assenso (il depositario/destinatario può visualizzare l’elenco dei propri atti di assenso).
pubblicato Martedì 3 Luglio 2018
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