Gennaro Napolitano
15 Giugno 2018
Proventi da peer to peer lending:analisi del nuovo regime fiscale_2
Analisi e commenti
Proventi da peer to peer lending:
analisi del nuovo regime fiscale_2
Sono redditi di capitale e, se corrisposti a persone fisiche, vanno assoggettati a una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (26%) da parte dei gestori delle piattaforme on line
Il regime previgente
Prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni mancava una disciplina fiscale ad hoc per i proventi derivanti da prestiti erogati tramite piattaforme peer to peer lending.
A fronte di tale assenza, quindi, la fattispecie in esame veniva ricondotta nell’alveo della previsione generale secondo cui gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti imputabili a persone fisiche (non imprenditori) costituiscono redditi di capitali (articolo 44, comma 1, lettera a, Tuir). Di conseguenza, i proventi da peer to peer lending concorrevano alla formazione del reddito complessivo del percettore (tenuto a indicarli nella propria dichiarazione dei redditi), restando assoggettati all’imposizione Irpef progressiva.
Il nuovo regime
L’intervento della legge di bilancio 2018 si articola in due direzioni:
- viene modificato l’articolo 44, comma 1, Tuir, attraverso l’inserimento della nuova lettera d-bis, secondo la quale i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di peer to peer lending), gestite da società iscritte all’albo degli intermediari finanziari o da istituti di pagamento, autorizzati dalla Banca d’Italia, costituiscono redditi di capitale (articolo 1, comma 43, legge 205/2017)
- si stabilisce che i gestori delle suindicate piattaforme (agendo in qualità di sostituti d’imposta) operano una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche con l’aliquota prevista dall’articolo 26, comma 1, Dpr 600/1973.
Le nuove disposizioni sono efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2018; pertanto, a partire da questa data, i proventi derivanti da prestiti erogati attraverso piattaforme peer to peer lending e percepiti da persone fisiche (non imprenditori) sono redditi di capitale e devono essere assoggettati a una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta nella misura del 26%. La ritenuta è applicata dai gestori delle piattaforme.
Alla luce del nuovo assetto normativo, quindi, i proventi in esame non ricadono più all’interno del meccanismo impositivo progressivo dell’Irpef e non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi del percettore.
Il peer to peer lending nell’ambito del Terzo settore
Il crowdfunding, nella forma del peer to peer lending (detto anche social lending o lending-based crowdfunding), ha trovato recentemente applicazione anche nell’ambito della riforma della disciplina del comprato non profit operata con il Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017).
In particolare, l’articolo 78 del Codice disciplina il regime fiscale del social lending, stabilendo che:
- i gestori dei portali on line che svolgono attività di social lending, finalizzato al finanziamento e al sostegno delle attività di interesse generale al cui perseguimento sono istituzionalmente deputati gli enti del Terzo settore (indicate dall’articolo 5 del Codice) operano, sugli importi percepiti a titolo di remunerazione dai soggetti che prestano fondi attraverso tali portali, una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (secondo le previsioni dell’articolo 26, comma 4, Dpr 600/1973), con l’aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli indicati dall’articolo 31, Dpr 601/1973, cioè l’aliquota prevista, tra l’altro, per i titoli di Stato, pari al 12,50%
- gli importi percepiti, a titolo di remunerazione, dai soggetti che, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, prestano fondi attraverso i suindicati portali costituiscono redditi di capitale (ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera a, Tuir).
2 – fine
La prima parte è stata pubblicata venerdì 15 giugno.
pubblicato Martedì 26 Giugno 2018
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