1 Marzo 2018
Immissione in consumo carburanti:i modelli che assicurano la garanzia
Normativa e prassi
Immissione in consumo carburanti:
i modelli che assicurano la garanzia
Consentono la costituzione di un deposito vincolato in titoli di Stato, di una polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria per estrarre benzina e gasolio senza versare l’Iva
Disposizioni per il contrasto alle frodi nel settore degli olii minerali
La legge di bilancio 2018 ha introdotto una serie di norme per il contrasto dell’evasione Iva nel campo dei carburanti (gasolio e benzina) acquistati a livello intracomunitario e stoccati presso depositi fiscalmente riconosciuti (articolo 1, commi da 937 a 944, legge 205/2017).
In linea generale, si prevede che per la benzina o il gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori, introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato, l’immissione in consumo o l’estrazione è subordinata al versamento dell’Iva mediante F24, senza possibilità di compensazione (con l’obbligo, peraltro, di indicare i riferimenti del versamento nel documento di accompagnamento).
I commi 940 e 941, peraltro, indicano le ipotesi in cui, se in possesso di determinati requisiti di affidabilità o in presenza di un’idonea garanzia, i soggetti che immettono in consumo da un deposito fiscale o estraggono da un deposito di un destinatario registrato benzina e gasolio possono procedere senza dover pagare l’Iva.
Con il decreto 13 febbraio 2018 sono state definite le modalità attuative della nuova disciplina (vedi “Carburanti nei depositi fiscali: regole operative per l’estrazione”).
In particolare, l’articolo 4 del decreto stabilisce che la garanzia, nei casi in cui essa è richiesta, deve essere prestata sotto forma di:
- cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore nominale
- ovvero di fideiussione bancaria o rilasciata da un’impresa commerciale ritenuta solvibile dall’Amministrazione finanziaria
- ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione.
Per le piccole e medie imprese, la garanzia può essere prestata anche dai consorzi o dalle cooperative di garanzia collettiva fidi iscritti nell’apposito Albo.
Pei i gruppi di società, con patrimonio superiore a 250 milioni di euro, la garanzia, invece, può essere prestata mediante diretta assunzione della capogruppo o della controllante dell’obbligazione di integrale restituzione della somma da versare all’Amministrazione finanziaria.
I modelli per costituire la garanzia
Con il provvedimento pubblicato oggi, l’Agenzia delle entrate ha approvato i modelli da utilizzare per la costituzione della garanzia:
- modello per intermediari/banche per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato
- modello per società/banche per il rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
Insieme ai modelli, sono state approvare anche le relative condizioni generali che regolano il rapporto tra il soggetto che rilascia la garanzia, o presso cui è istituito il deposito vincolato, e l’Agenzia delle entrate.
Si ricorda, infine, che la garanzia deve essere:
- prestata a favore del competente ufficio dell’Agenzia per l’importo corrispondente all’Iva dovuta e per la durata di dodici mesi dalla data di estrazione
- accettata dall’Agenzia
- comunicata al gestore del deposito.
pubblicato Giovedì 1 Marzo 2018
Ultimi articoli
Normativa e prassi 14 Gennaio 2026
Iva al 22% per l’opera realizzata in fonderia su input dell’artista
Le novità introdotte dal decreto “Omnibus” non toccano la definizione di “opera d’arte” prevista dalla normativa interna in armonia con la direttiva europea ai fini dell’Iva agevolata al 5% Con la risposta n.
Attualità 13 Gennaio 2026
False mail in circolazione sul rinnovo della tessera sanitaria
Ennesimo tentativo di truffa per raccogliere illecitamente dati sensibili.
Normativa e prassi 12 Gennaio 2026
Credito d’imposta Transizione 5.0: come utilizzarlo in compensazione
L’Amministrazione fornisce un quadro chiaro e strutturato, riducendo il rischio di errori e facilitando la fruizione del beneficio fiscale in modo ordinato e conforme alle regole Con la risoluzione n.
Normativa e prassi 12 Gennaio 2026
Rientro con lavoro da remoto, sì al nuovo regime sugli impatriati
Può fruire della disciplina di favore l’ingegnere che si è trasferito in Italia alle dipendenze di un’azienda con sede legale a Berlino, con possibilità di lavorare in smartworking Un lavoratore che a dicembre del 2020 si è trasferito nel Regno Unito e a fine 2025 è rientrato in Italia per svolgere la propria attività presso l’ufficio di Milano di una nuova società, con sede a Berlino, pattuendo con il datore di lavoro la possibilità di effettuare lo smartworking, potrà, al ricorrere di tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, beneficiare del nuovo regime sugli impatriati, a partire dal periodo d’imposta 2026 e per i successivi 4 anni.
