20 Febbraio 2018
Immissione in consumo carburanti,il codice per versare l’Iva
Normativa e prassi
Immissione in consumo carburanti,
il codice per versare l’Iva
Con l’istituzione anche dell’identificativo del gestore del deposito, prendono il via le nuove disposizioni sui depositi fiscali per il contrasto alle frodi tributarie nel settore
La legge di Bilancio 2018, infatti, ha previsto che l’immissione in consumo dal deposito fiscale (o l’estrazione dal deposito di un destinatario registrato) della benzina o del gasolio da usare come carburanti per motori, sia subordinata al versamento dell’Iva tramite modello F24, senza possibilità di compensazione (articolo 1, comma 937, legge 205/2017), al fine di contrastare le frodi fiscali nel settore degli olii minerali (vedi “Carburanti nei depositi fiscali: regole operative per l’estrazione“).
Da sottolineare che, il Dm 13 febbraio 2018, oltre ad aver previsto alcune condizioni soggettive di esclusione dal pagamento dell’Iva, connesse essenzialmente a criteri di affidabilità degli operatori, ha stabilito che, in taluni casi, l’estrazione dal deposito può essere effettuata senza il versamento dell’imposta al consumo presentando un’idonea garanzia in favore dell’Agenzia delle entrate.
In merito, l’Agenzia sta ultimando la definizione di modelli di garanzia ad hoc, sotto forma di deposito vincolato in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, e di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. Saranno chiarite a breve, inoltre, le modalità di interlocuzione tra i gestori dei depositi e gli uffici dell’Agenzia per consentire una rapida verifica dell’effettiva presentazione della garanzia.
In sede di compilazione del modello “F24 Elide”, il neo codice tributo è esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nella sezione “contribuente”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto per conto del quale è effettuata l’immissione in consumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito del destinatario registrato;
- nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del gestore del deposito fiscale ovvero del deposito del destinatario registrato unitamente al codice identificativo “64”, da indicare nel campo “codice identificativo” del modello di pagamento.
Nella sezione “erario ed altro”, è indicato:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”
- nel campo “elementi identificativi”, il codice accisa del gestore del deposito fiscale o del deposito del destinatario registrato
- nel campo “codice”, il codice tributo
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno di immissione in consumo dal deposito fiscale o di estrazione dei prodotti dal deposito del destinatario registrato.
I campi “codice ufficio” e “codice atto” non devono essere valorizzati.
Se il versamento è effettuato dal gestore del deposito fiscale o del deposito del destinatario registrato, in qualità di responsabile in solido dell’Iva non versata ai sensi del comma 938 dell’articolo 1 della legge n. 205/2017, in sede di compilazione il codice tributo “6044” è esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:
nella sezione “contribuente”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto per conto del quale è effettuata l’immissione in consumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito del destinatario registrato
nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del gestore del deposito fiscale ovvero del deposito del destinatario registrato, titolare del conto di addebito, unitamente al codice identificativo “50”, da indicare nel campo “codice identificativo” del modello di pagamento.
pubblicato Martedì 20 Febbraio 2018
Ultimi articoli
Normativa e prassi 15 Maggio 2026
Contributo straordinario banche: i codici per versare e compensare
Devono essere indicati nella sezione “Erario” del modello di pagamento F24 per versare il contributo o recuperare l’eccedenza Irap versata con riferimento alla stessa somma L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n.
Dati e statistiche 15 Maggio 2026
Osservatorio delle partite Iva: la sintesi del primo trimestre 2026
Per quanto riguarda il settore produttivo, le attività professionali registrano il maggior numero di avviamenti (il 19,3% del totale), seguono sanità e assistenza sociale e poi il commercio Pubblicata, sul sito del dipartimento delle Finanze, la sintesi dei dati appena pubblicati sull’andamento delle partite Iva attivate nel periodo gennaio-marzo 2026.
Normativa e prassi 15 Maggio 2026
Credito Zes unica 2025 aggiuntivo, il codice tributo per utilizzarlo
Le imprese destinatarie possono inviare ancora per oggi la richiesta di accesso al contributo integrativo, riconosciuto dalla legge di bilancio 2026 per gli investimenti agevolati dello scorso anno Via libera al codice tributo “7041”, necessario alle imprese beneficiarie per utilizzare in compensazione il credito d’imposta Zes unica 2025 aggiuntivo, stabilito dalla legge di bilancio 2026.
Attualità 15 Maggio 2026
Nuova campagna di phishing: falsi rimborsi fiscali via e-mail
Sono in circolazione delle e-mail fraudolente che utilizzano il logo e il nome dell’Agenzia delle Entrate per cercare di ottenere informazioni personali e bancarie dei cittadini L’Agenzia avvisa che è in corso una campagna malevola diffusa tramite l’invio di e-mail che invitano i destinatari a fornire i propri dati personali con la scusa di un presunto rimborso relativo alla dichiarazione dei redditi per l’anno 2025.
