9 Febbraio 2018
Concessioni raccolta scommesse: istituito il codice per prorogarle
Normativa e prassi
Concessioni raccolta scommesse:
istituito il codice per prorogarle
Consente il versamento, tramite F24 Accise, delle somme che permettono alle licenze in essere di continuare a esercitare fino alla nuova gara prevista dalla legge di bilancio
La legge di bilancio 2018, infatti, (articolo 1, comma 1048, legge 205/2017) ha attribuito all’Agenzia delle dogane il compito di indire, entro il 30 settembre 2018, una gara per le nuove concessioni relative alla raccolta delle scommesse su eventi sportivi e non sportivi, prevedendo, allo stesso tempo, la proroga fino al 31 dicembre 2018 per quelle già esistenti, previo versamento delle seguenti somme:
- 6mila euro per ogni diritto relativo ai punti vendita che hanno come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di gioco regolarizzati
- 3.500 euro per ogni diritto relativo ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.
Il versamento delle somme sarà eseguito con il modello F24 Accise.
In sede di compilazione del modello, il neo codice è esposto nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nel campo “ente”, la lettera “M”
- nel campo “sigla provincia”, nessun valore
- nel campo “codice identificativo”, il codice concessione
- nel campo “rateazione”, il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (es. 0102 – prima rata di due rate complessive); nel caso di pagamento in un’unica soluzione il campo è valorizzato con “0101”
- nel campo “mese”, il mese di riferimento per cui si effettua il pagamento, nel formato “MM”
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”
- nel campo “codice ufficio”, nessun valore
- nel campo “codice atto”, nessun valore.
pubblicato Venerdì 9 Febbraio 2018

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