Attualità

17 Gennaio 2018

Spesometro light in bozza:slitta il termine del 28 febbraio

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Spesometro light in bozza:
slitta il termine del 28 febbraio

Le nuove regole operative consentono di predisporre e inviare le informazioni in linea con le previsioni di semplificazione contenute nel collegato fiscale alla manovra di bilancio

Spesometro light in bozza:|slitta il termine del 28 febbraio
Online, sul sito delle Entrate, la bozza di provvedimento contenente le modifiche alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni. Il provvedimento modifica le precedenti specifiche tecniche definite dal provvedimento 27 marzo 2017.
 
Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute: le recenti novità
Il decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio 2018 (articolo 1-ter, Dl 148/2017) ha introdotto alcune misure di semplificazione della comunicazione dei dati delle fatture (articolo 21, Dl 78/2010).
In particolare, il decreto ha previsto:

  • la possibilità di effettuare la trasmissione dei dati anche con cadenza semestrale
  • la compilazione facoltativa dei dati anagrafici di dettaglio delle controparti
  • per le fatture di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente, la facoltà di indicare solo i dati del documento riepilogativo

La bozza di provvedimento con le nuove specifiche tecniche
Con la bozza di provvedimento pubblicata oggi, quindi, le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati vengono adeguate alle nuove disposizioni.
 
In particolare, si prevede che per ogni documento riepilogativo delle fatture emesse, i dati da inviare sono:

  • il numero e la data di registrazione del documento
  • la partita Iva del cedente/prestatore
  • la base imponibile
  • l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione. 

Invece, per ogni documento riepilogativo delle fatture ricevute, i dati da inviare sono:

  • il numero e la data di registrazione del documento
  • la partita Iva del cessionario/committente
  • la base imponibile
  • l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.Tali dati sostituiscono quelli più numerosi, previsti dal provvedimento del 27 marzo 2017, relativi al singolo documento (dati identificativi del cedente/prestatore, quelli del cessionario/committente, la data del documento, la data di registrazione per le fatture ricevute e le relative note di variazione, il numero del documento, la base imponibile, l’aliquota Iva applicata e l’imposta o, nel caso in cui l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione).

Le nuove regole tecniche valgono anche:

  • per i contribuenti che hanno esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture, emesse e ricevute disciplinata dal provvedimento n. 182070 del 28 ottobre 2016 (a questi contribuenti, inoltre, viene estesa la facoltà di invio con cadenza semestrale)
  • per l’integrazione delle comunicazioni relative al primo semestre 2017. 
    La bozza di provvedimento, inoltre, allinea i termini per l’effettuazione della comunicazione opzionale con quelli previsti per la comunicazione obbligatoria.

In materia di termini, peraltro, si stabilisce che la scadenza della comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017 slitta al sessantesimo giorno successivo alla data di adozione della versione definitiva del provvedimento.

Infine, per facilitare contribuenti e intermediari nell’adempimento comunicativo, il provvedimento di oggi rende disponibili, sul sito dell’Agenzia, due pacchetti software, uno per il controllo della comunicazione dei dati delle fatture e uno per la compilazione.

pubblicato Venerdì 19 Gennaio 2018

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