Carmen Miglino
27 Novembre 2017
Flop al “test di operatività”:la crisi generica non basta
Giurisprudenza
Flop al “test di operatività”:
la crisi generica non basta
Sentenza rispedita alla Ct regionale che ha deciso solo in base alla congiuntura economica negativa del settore ittico e a difficoltà gestionali indicate vagamente dal contribuente
In tema di società di comodo, il giudice di merito ha il dovere di accertare, con riscontri oggettivi e dati concreti, se ricorrano, o no, situazioni di carattere straordinario che hanno impedito il raggiungimento della soglia di operatività e del reddito minimo presunto. A ribadirlo la Corte suprema con l’ordinanza 26728, del 13 novembre scorso.
Il fatto
Il contenzioso origina dall’impugnazione di due avvisi, ai fini Ires e Irap, emessi, rispettivamente, per le annualità 2006 e 2007, con i quali l’ufficio aveva rideterminato il reddito minimo d’impresa di una società per mancato superamento del “test di operatività” di cui all’articolo 30, della legge 724/1994.
Investita della questione, la Ctp accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava l’avviso impugnato.
Stesso verdetto in appello.
Più in particolare, i giudici della Ctr hanno ritenuto infondato l’appello dell’Agenzia, sul presupposto che la società avesse indicato tutti gli elementi per i quali è possibile richiedere la disapplicazione della legge 724/1994, quali la contrazione del mercato nazionale del pesce, a causa della concorrenza di altri paesi con costi di produzione di gran lunga inferiori a quelli delle società ittiche italiane e della grave crisi del settore, che implicava, per le società di cui trattasi, la riduzione di molto dell’attività ovvero la cessazione della stessa.
Peraltro, puntualizza la Commissione, l’intento elusivo del contribuente non poteva desumersi dalla volontà della società di cedere in affitto l’azienda negli anni in contestazione.
Il giudizio approda in Cassazione su ricorso dell’Agenzia delle entrate affidato a un solo motivo: violazione e falsa applicazione dell’articolo 30, poiché la Ctr, stando alla portata precettiva delle disposizioni normative fissate per le cosiddette società di comodo (non operative), avrebbe dovuto verificare in concreto se la contribuente fosse stata in grado di fornire quegli elementi probatori utili a rappresentante “oggettive situazioni” che avevano reso impossibile il conseguimento dei ricavi minimi attesi dalla norma.
La decisione e ulteriori osservazioni
Prima di analizzare la pronuncia dei giudici di legittimità, preme ricordare che, come indicato dalla circolare dell’Agenzia delle entrate 23/2012, la disciplina prevista dall’articolo 30, comma 4, legge 724/1994, per le cosiddette “società di comodo”, si riferisce sia alle “società non operative”, ossia alle società che non superano il test di operatività previsto dal comma 1, dello stesso articolo 30, sia alle “società in perdita sistematica” ai sensi dell’ articolo 2, comma 36-decies, Dl 138/2011, ossia alle società che presentino una situazione di perdita fiscale risultante dalle relative dichiarazioni dei redditi per tre periodi d’imposta consecutivi ovvero che presentino, sempre per lo stesso periodo di osservazione, indifferentemente due dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale e una terza con un reddito imponibile inferiore a quello minimo presunto.
Il successivo comma 4-bis, sempre dell’articolo 30, dispone che la disciplina delle società di comodo può essere disapplicata quando il contribuente sia in grado di dimostrare l’oggettiva presenza di situazioni che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi minimi e del reddito minimo.
È indubbio che la dimostrazione delle suddette situazioni oggettive spetta al contribuente e non all’ufficio.
La giurisprudenza di legittimità sul punto ha chiarito che, attraverso la disciplina delle società di comodo, “si intende disincentivare il fenomeno dell’uso improprio dello strumento societario, utilizzato come involucro per raggiungere scopi, anche di risparmio fiscale, diversi ……. Spetta, poi, al contribuente fornire la prova contraria, dimostrando l’esistenza di oggettive situazioni di carattere straordinario, specifiche e indipendenti dalla sua volontà, che hanno impedito il raggiungimento della soglia di operatività e del reddito minimo presunto” (cfr Cassazione, 21358/2015).
Ad avviso della Corte, i giudici di merito non hanno fatto corretta applicazione di tali principi di diritto. Più in particolare, osserva la Cassazione, il giudice d’appello ha fatto riferimento alla crisi del settore (ittico) e ad alcune difficoltà gestionali, indicate solo genericamente dalla società, nonché a un contratto di affitto di azienda (peraltro stipulato con società costituite tra gli stessi soci della contribuente) senza accertare, con riscontri oggettivi e dati concreti, se la società avesse correttamente documentato e provato le “cause oggettive e straordinarie” stabilite dall’articolo 30, legge 724/1994, al fine di giustificare il minor reddito dichiarato.
Conseguentemente, il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è stato accolto, con rinvio della causa ai giudici di secondo grado per un nuovo esame.
pubblicato Mercoledì 29 Novembre 2017

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