21 Giugno 2017
Credito per gli enti previdenziali:attribuzione piena anche nel 2017
Normativa e prassi
Credito per gli enti previdenziali:
attribuzione piena anche nel 2017
I soggetti che investono in attività finanziarie a medio e lungo termine hanno diritto all’intero ammontare del contributo richiesto con l’istanza presentata entro il mese di aprile
Così stabilisce il provvedimento 21 giugno 2017.
Il bonus è fruibile in compensazione, a partire da domani (primo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento), tramite modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. In caso contrario, l’operazione viene scartata.
Il credito d’imposta, introdotto dalla legge di stabilità 2015 (commi da 91 a 94), è stato disciplinato dal decreto Mef del 19 giugno 2015 e dal provvedimento 28 settembre 2015 dell’Agenzia delle Entrate, che ha stabilito, tra l’altro, le modalità di presentazione delle istanze, da inviare tra il 1° marzo e il 30 aprile di ciascun anno (vedi “Enti previdenziali e fondi pensione: il modello per richiedere il bonus“).
La stessa Agenzia, entro sessanta giorni dal termine di scadenza della presentazione delle domande, rende noto, tramite provvedimento, la percentuale di credito spettante a ciascun soggetto, calcolata sulla base del rapporto tra le risorse stanziate e l’ammontare del bonus complessivamente richiesto.
Per l’utilizzo in compensazione del credito, nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba restituire l’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”), va indicato il codice “6867“, istituito con la risoluzione 48/2016.
Nel campo “anno di riferimento” deve essere riportato l’anno di attribuzione del credito.
pubblicato Mercoledì 21 Giugno 2017
Ultimi articoli
Attualità 23 Gennaio 2026
Detrazioni efficienza energetica, portale Enea attivo per i dati 2026
La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.
Normativa e prassi 22 Gennaio 2026
Successione transfrontaliera, inapplicabile l’esenzione impositiva
Il trasferimento ”mortis causa” a favore di un ente pubblico svizzero del Canton Ticino sconta l’imposta di successione per mancanza del requisito della condizione di reciprocità Un Comune svizzero, ente territoriale di diritto pubblico, è stato nominato erede universale di una cittadina deceduta in Svizzera, dove aveva domicilio e residenza.
Normativa e prassi 22 Gennaio 2026
Il lavoratore frontaliere in Italia può rientrare con reddito agevolato
Il contribuente che, residente all’estero, viene ogni giorno a lavorare nel nostro Paese e ora vorrebbe riportarvi anche la residenza, può accedere potenzialmente al nuovo regime dei lavoratori impatriati Nuovo chiarimento dell’Agenzia delle entrate in merito a un caso specifico riguardante l’accesso al nuovo regime dei lavoratori impatriati (articolo 5, Dlgs n.
Normativa e prassi 21 Gennaio 2026
Auto a uso promiscuo, esenzione per il fringe benefit convenzionale
Le somme che superano tale soglia non usufruiscono del regime speciale di non imponibilità previsto dall’articolo 51 del Tuir che disciplina la determinazione del reddito di lavoro dipendente Il contributo del dipendente al costo dell’auto aziendale concessa a uso promiscuo può beneficiare dell’esenzione Irpef soltanto per la parte trattenuta in busta paga e fino al valore convenzionale del fringe benefit fissato in base alle tabelle Aci.
