Normativa e prassi

21 Giugno 2017

Credito per gli enti previdenziali:attribuzione piena anche nel 2017

Normativa e prassi

Credito per gli enti previdenziali:
attribuzione piena anche nel 2017

I soggetti che investono in attività finanziarie a medio e lungo termine hanno diritto all’intero ammontare del contributo richiesto con l’istanza presentata entro il mese di aprile

immagine di pila in carica che ha raggiunto il 100 per 100
Il credito d’imposta attribuito agli enti di previdenza obbligatoria e alle forme di previdenza complementare che investono in attività finanziarie a medio e lungo termine spetta nella misura del 100% dell’importo richiesto, in relazione alle domande validamente presentate nel 2017.
Così stabilisce il provvedimento 21 giugno 2017.

Il bonus è fruibile in compensazione, a partire da domani (primo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento), tramite modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. In caso contrario, l’operazione viene scartata.

Il credito d’imposta, introdotto dalla legge di stabilità 2015 (commi da 91 a 94), è stato disciplinato dal decreto Mef del 19 giugno 2015 e dal provvedimento 28 settembre 2015 dell’Agenzia delle Entrate, che ha stabilito, tra l’altro, le modalità di presentazione delle istanze, da inviare tra il 1° marzo e il 30 aprile di ciascun anno (vedi “Enti previdenziali e fondi pensione: il modello per richiedere il bonus“).
La stessa Agenzia, entro sessanta giorni dal termine di scadenza della presentazione delle domande, rende noto, tramite provvedimento, la percentuale di credito spettante a ciascun soggetto, calcolata sulla base del rapporto tra le risorse stanziate e l’ammontare del bonus complessivamente richiesto.

Per l’utilizzo in compensazione del credito, nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba restituire l’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”), va indicato il codice “6867“, istituito con la risoluzione 48/2016.
Nel campo “anno di riferimento” deve essere riportato l’anno di attribuzione del credito.

pubblicato Mercoledì 21 Giugno 2017

Credito per gli enti previdenziali:attribuzione piena anche nel 2017

Ultimi articoli

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Case modulari “chiavi in mano”: sono immobili da cedere senza Iva

L’Agenzia delle entrate chiarisce che le abitazioni prefabbricate pronte all’uso vanno trattate come fabbricati, con esenzione dall’imposta sul valore aggiunto salvo i casi di impresa costruttrice Le case modulari prefabbricate, complete di impianti e rifiniture e pronte per essere abitate, devono essere qualificate come beni immobili (articolo 13-ter del Regolamento Ue n.

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Integratori e dispositivi medici, chiarimenti sulle aliquote Iva

Nella giornata di oggi due risposte delle Entrate chiariscono il corretto trattamento Iva delle cessioni di un integratore alimentare e di un dispositivo che scherma i raggi X Può beneficiare dell’aliquota Iva al 10% l’integratore alimentare classificato, con apposito parere dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fra le ”Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: ­altre” (Codice NC 210690).

Attualità 5 Dicembre 2025

Nuovo phishing a tema fiscale: false comunicazioni di rimborsi

Una mail fraudolenta induce il destinatario a compilare un modulo con i propri dati anagrafici e i dettagli della carta di credito per ottenere un fantomatico accredito Con l’avviso del 5 dicembre, l’Agenzia allerta i contribuenti su una nuova campagna di phishing basata sulla falsa comunicazione di rimborsi fiscali.

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Dispositivi medici oftalmici, chiarita l’aliquota Iva applicabile

In questo caso si tratta di prodotti destinati alla cura e prevenzione classificabili nella voce 3004, relativa ai medicamenti preparati per scopi terapeutici, e quindi agevolabili L’Agenzia delle entrate, sulla base dell’istruttoria condotta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm), ha sciolto i dubbi di due società produttrici e distributrici di dispositivi medici oftalmici circa la corretta aliquota Iva da applicare, confermando che alle cessioni di questi dispositivi può essere applicata quella ridotta del 10% (risposta n.

torna all'inizio del contenuto