Normativa e prassi

24 Aprile 2017

Fabbricati “D” non accatastati:nuovi coefficienti per Imu e Tasi

Normativa e prassi

Fabbricati “D” non accatastati:
nuovi coefficienti per Imu e Tasi

Vanno utilizzati per la determinazione della base imponibile, ai fini dei due tributi locali, degli immobili posseduti da imprese che li hanno distintamente contabilizzati in bilancio

Fabbricati “D” non accatastati:|nuovi coefficienti per Imu e Tasi
Consueto aggiornamento annuale per i coefficienti di rivalutazione da applicare alla somma tra costo d’acquisto e costi incrementativi dei fabbricati classificabili nel gruppo D (come i capannoni, i centri commerciali, eccetera), che non risultano iscritti in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione.
A fissare i nuovi valori, il decreto Mef 14 aprile 2017, in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
La particolare modalità di determinazione della base imponibile ai fini dell’Imu e della Tasi, applicabile fino all’anno nel quale gli immobili sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, è quella già prevista, per la soppressa Ici, dall’articolo 5, comma 3, del Dlgs 504/1992. Si considera il valore che risulta dalle scritture contabili al 1° gennaio (o alla data di acquisizione, se successiva), al lordo delle quote di ammortamento, applicando per ciascun anno di formazione i coefficienti di rivalutazione, oggetto di aggiornamento annuale.
 
Questi i coefficienti di riferimento per calcolare Imu e Tasi per il 2017:

per l’anno 2017 = 1,01 per l’anno 2016 = 1,01
per l’anno 2015 = 1,01 per l’anno 2014 = 1,01
per l’anno 2013 = 1,02 per l’anno 2012 = 1,04
per l’anno 2011 = 1,07 per l’anno 2010 = 1,09
per l’anno 2009 = 1,10 per l’anno 2008 = 1,14
per l’anno 2007 = 1,18 per l’anno 2006 = 1,21
per l’anno 2005 = 1,25 per l’anno 2004 = 1,32
per l’anno 2003 = 1,37 per l’anno 2002 = 1,42
per l’anno 2001 = 1,45 per l’anno 2000 = 1,50
per l’anno 1999 = 1,52 per l’anno 1998 = 1,54
per l’anno 1997 = 1,58 per l’anno 1996 = 1,63
per l’anno 1995 = 1,68 per l’anno 1994 = 1,73
per l’anno 1993 = 1,77 per l’anno 1992 = 1,78
per l’anno 1991 = 1,82 per l’anno 1990 = 1,91
per l’anno 1989 = 1,99 per l’anno 1988 = 2,08
per l’anno 1987 = 2,25 per l’anno 1986 = 2,43
per l’anno 1985 = 2,60 per l’anno 1984 = 2,77
per l’anno 1983 = 2,94 per l’anno 1982 e anni precedenti = 3,12

r.fo.

pubblicato Lunedì 24 Aprile 2017

Fabbricati “D” non accatastati:nuovi coefficienti per Imu e Tasi

Ultimi articoli

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Case modulari “chiavi in mano”: sono immobili da cedere senza Iva

L’Agenzia delle entrate chiarisce che le abitazioni prefabbricate pronte all’uso vanno trattate come fabbricati, con esenzione dall’imposta sul valore aggiunto salvo i casi di impresa costruttrice Le case modulari prefabbricate, complete di impianti e rifiniture e pronte per essere abitate, devono essere qualificate come beni immobili (articolo 13-ter del Regolamento Ue n.

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Integratori e dispositivi medici, chiarimenti sulle aliquote Iva

Nella giornata di oggi due risposte delle Entrate chiariscono il corretto trattamento Iva delle cessioni di un integratore alimentare e di un dispositivo che scherma i raggi X Può beneficiare dell’aliquota Iva al 10% l’integratore alimentare classificato, con apposito parere dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fra le ”Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: ­altre” (Codice NC 210690).

Attualità 5 Dicembre 2025

Nuovo phishing a tema fiscale: false comunicazioni di rimborsi

Una mail fraudolenta induce il destinatario a compilare un modulo con i propri dati anagrafici e i dettagli della carta di credito per ottenere un fantomatico accredito Con l’avviso del 5 dicembre, l’Agenzia allerta i contribuenti su una nuova campagna di phishing basata sulla falsa comunicazione di rimborsi fiscali.

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Dispositivi medici oftalmici, chiarita l’aliquota Iva applicabile

In questo caso si tratta di prodotti destinati alla cura e prevenzione classificabili nella voce 3004, relativa ai medicamenti preparati per scopi terapeutici, e quindi agevolabili L’Agenzia delle entrate, sulla base dell’istruttoria condotta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm), ha sciolto i dubbi di due società produttrici e distributrici di dispositivi medici oftalmici circa la corretta aliquota Iva da applicare, confermando che alle cessioni di questi dispositivi può essere applicata quella ridotta del 10% (risposta n.

torna all'inizio del contenuto