Giurisprudenza

12 Aprile 2017

Se la verifica è solo documentale,non c’è vincolo dei sessanta giorni

Giurisprudenza

Se la verifica è solo documentale,
non c’è vincolo dei sessanta giorni

L’inosservanza del termine dilatorio per l’emanazione dell’avviso di accertamento determina illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus solo in caso di accesso in azienda

immagine di un libro e una sveglia
Con la pronuncia 724/2017, la Corte di cassazione torna ad affrontare il tema della legittimità dell’avviso di accertamento notificato al contribuente in violazione del termine minimo di 60 giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione, fissato dal comma 7 dell’articolo 12 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000).
In proposito, la sentenza in epigrafe preliminarmente sottolinea la sua intenzione di dare continuità all’orientamento manifestato dalla medesima Corte, nella sua più autorevole composizione, al fine di dirimere il contrasto interpretativo insorto riguardo all’applicazione dalla disposizione richiamata, la quale – come noto – prevede che l’avviso di accertamento non può essere emanato prima del decorso di sessanta giorni dalla consegna del verbale di constatazione, a meno che non sussistano requisiti di particolare e motivata urgenza.

In detta sede, le Sezioni unite avevano evidenziato che l’articolo 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente, esprime “una particolare e concreta forma di confronto” tra ufficio e contribuente nei confronti del quale siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche presso i locali di esercizio dell’attività. Questa forma di confronto va individuata nel contraddittorio procedimentale cui detto intervallo temporale è funzionale perché destinato a favorire l’interlocuzione tra le parti prima dell’emissione dell’avviso di accertamento che non garantisce soltanto il contribuente, ma assicura il migliore esercizio della potestà impositiva “nel senso di indurre l’amministrazione ad astenersi da pretese tributarie ritenute alfine infondate“.
Da qui, l’illegittimità dell’atto impositivo emanato in violazione del cennato termine dilatorio, in assenza di specifiche ragioni di urgenza (Cassazione, 29 luglio 2013, n. 18184).

In senso conforme, si legge nella sentenza in nota che l’inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni per la notifica dell’avviso di accertamento determina l’illegittimità dell’atto impositivo poiché “detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva“.

Tuttavia, secondo la Corte, se la verifica è solo documentale (senza accessi, ispezioni o verifiche presso i locali di esercizio dell’attività) non trovano applicazione le garanzie di cui al comma 7 dell’articolo 12 della legge 212/2000 e, pertanto, il mancato rispetto del termine di 60 giorni fra la notifica del processo verbale e quella dell’avviso d’accertamento, non determina la nullità dell’atto impositivo.

a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME
 

pubblicato Venerdì 21 Aprile 2017

Se la verifica è solo documentale,non c’è vincolo dei sessanta giorni

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