12 Aprile 2017
Se la verifica è solo documentale,non c’è vincolo dei sessanta giorni
Giurisprudenza
Se la verifica è solo documentale,
non c’è vincolo dei sessanta giorni
L’inosservanza del termine dilatorio per l’emanazione dell’avviso di accertamento determina illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus solo in caso di accesso in azienda
In proposito, la sentenza in epigrafe preliminarmente sottolinea la sua intenzione di dare continuità all’orientamento manifestato dalla medesima Corte, nella sua più autorevole composizione, al fine di dirimere il contrasto interpretativo insorto riguardo all’applicazione dalla disposizione richiamata, la quale – come noto – prevede che l’avviso di accertamento non può essere emanato prima del decorso di sessanta giorni dalla consegna del verbale di constatazione, a meno che non sussistano requisiti di particolare e motivata urgenza.
In detta sede, le Sezioni unite avevano evidenziato che l’articolo 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente, esprime “una particolare e concreta forma di confronto” tra ufficio e contribuente nei confronti del quale siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche presso i locali di esercizio dell’attività. Questa forma di confronto va individuata nel contraddittorio procedimentale cui detto intervallo temporale è funzionale perché destinato a favorire l’interlocuzione tra le parti prima dell’emissione dell’avviso di accertamento che non garantisce soltanto il contribuente, ma assicura il migliore esercizio della potestà impositiva “nel senso di indurre l’amministrazione ad astenersi da pretese tributarie ritenute alfine infondate“.
Da qui, l’illegittimità dell’atto impositivo emanato in violazione del cennato termine dilatorio, in assenza di specifiche ragioni di urgenza (Cassazione, 29 luglio 2013, n. 18184).
In senso conforme, si legge nella sentenza in nota che l’inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni per la notifica dell’avviso di accertamento determina l’illegittimità dell’atto impositivo poiché “detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva“.
Tuttavia, secondo la Corte, se la verifica è solo documentale (senza accessi, ispezioni o verifiche presso i locali di esercizio dell’attività) non trovano applicazione le garanzie di cui al comma 7 dell’articolo 12 della legge 212/2000 e, pertanto, il mancato rispetto del termine di 60 giorni fra la notifica del processo verbale e quella dell’avviso d’accertamento, non determina la nullità dell’atto impositivo.
a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME
pubblicato Venerdì 21 Aprile 2017
Ultimi articoli
Normativa e prassi 15 Maggio 2026
Contributo straordinario banche: i codici per versare e compensare
Devono essere indicati nella sezione “Erario” del modello di pagamento F24 per versare il contributo o recuperare l’eccedenza Irap versata con riferimento alla stessa somma L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n.
Dati e statistiche 15 Maggio 2026
Osservatorio delle partite Iva: la sintesi del primo trimestre 2026
Per quanto riguarda il settore produttivo, le attività professionali registrano il maggior numero di avviamenti (il 19,3% del totale), seguono sanità e assistenza sociale e poi il commercio Pubblicata, sul sito del dipartimento delle Finanze, la sintesi dei dati appena pubblicati sull’andamento delle partite Iva attivate nel periodo gennaio-marzo 2026.
Normativa e prassi 15 Maggio 2026
Credito Zes unica 2025 aggiuntivo, il codice tributo per utilizzarlo
Le imprese destinatarie possono inviare ancora per oggi la richiesta di accesso al contributo integrativo, riconosciuto dalla legge di bilancio 2026 per gli investimenti agevolati dello scorso anno Via libera al codice tributo “7041”, necessario alle imprese beneficiarie per utilizzare in compensazione il credito d’imposta Zes unica 2025 aggiuntivo, stabilito dalla legge di bilancio 2026.
Attualità 15 Maggio 2026
Nuova campagna di phishing: falsi rimborsi fiscali via e-mail
Sono in circolazione delle e-mail fraudolente che utilizzano il logo e il nome dell’Agenzia delle Entrate per cercare di ottenere informazioni personali e bancarie dei cittadini L’Agenzia avvisa che è in corso una campagna malevola diffusa tramite l’invio di e-mail che invitano i destinatari a fornire i propri dati personali con la scusa di un presunto rimborso relativo alla dichiarazione dei redditi per l’anno 2025.
