21 Marzo 2017
La disciplina Iva dei beni usati:analisi del regime del margine_5
Analisi e commenti
La disciplina Iva dei beni usati:
analisi del regime del margine_5
L’ultimo dei tre metodi di determinazione della differenza imponibile è definito globale poiché essa viene calcolata per masse di operazioni effettuate nel periodo di riferimento
In altri termini, l’imposta dovuta per ciascun periodo è commisurata al margine globale dato dalla differenza tra l’ammontare complessivo delle cessioni e quello degli acquisti (aumentato delle spese di riparazione e accessorie) effettuati nei periodi di riferimento. Peraltro, se l’ammontare degli acquisti supera quello delle vendite, l’eccedenza può essere computata nella liquidazione relativa al periodo successivo.
Per effetto dell’applicazione del metodo globale, quindi, la base imponibile viene determinata periodicamente e “per masse di operazioni”.
Possono adottare il metodo globale (fatta salva l’opzione per quello analitico) gli operatori che svolgono, in maniera abituale, il commercio di:
- veicoli usati
- monete e altri oggetti da collezione (fatta eccezione per i francobolli che rientrano nell’ambito operativo del metodo forfettario)
- confezioni di materie tessili e prodotti di abbigliamento (compresi gli accessori)
- beni, anche di generi diversi, acquistati per masse come compendio unitario e con prezzo indistinto
- beni di costo inferiore a 516,46 euro.
In caso di cessioni all’esportazione (o assimilate), il costo del bene esportato non concorre alla determinazione del margine globale e la rettifica in diminuzione degli acquisti deve essere eseguita con riferimento al periodo nel corso del quale l’esportazione è effettuata.
Modalità di registrazione delle operazioni (articolo 38, comma 4, Dl 41/1995)
I soggetti che applicano il metodo globale di determinazione del regime sono obbligati a tenere due registri separati.
In un registro devono essere annotati gli acquisti dei beni assoggettati al regime del margine, in relazione ai quali devono essere indicati, oltre alla relativa data, la natura, la quantità, la qualità e il costo d’acquisto.
Nell’altro registro devono essere annotate le cessioni con l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti, dei relativi corrispettivi, comprensivi dell’imposta e distinti per aliquota.
Nel caso in cui i beni oggetto della determinazione globale del margine siano soggetti ad aliquote diverse, gli imponibili da assoggettare alle corrispondenti aliquote sono determinati in base al rapporto tra i corrispettivi soggetti alla stessa aliquota e l’ammontare complessivo dei corrispettivi annotati per il periodo di riferimento.
5 – continua.
La prima puntata è stata pubblicata mercoledì 22 marzo
La seconda puntata è stata pubblicata lunedì 27 marzo
La terza puntata è stata pubblicata venerdì 31 marzo
La quarta puntata è stata pubblicata giovedì 6 aprile
Gennaro Napolitano
pubblicato Martedì 11 Aprile 2017
Ultimi articoli
Attualità 10 Marzo 2026
Al via le iscrizioni al 5 per mille per gli enti dello sport dilettantistico
Le associazioni sportive di nuova costituzione, o che lo scorso anno non si sono iscritte o non possedevano i requisiti, hanno tempo fino al 10 aprile per inoltrare domanda di accesso al contributo Aperta la finestra temporale per le iscrizioni delle Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) al 5 per mille 2026.
Normativa e prassi 10 Marzo 2026
Piccola proprietà contadina, ok alle compartecipazioni “reali”
La decadenza dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina si verifica solo quando il contratto, in concreto, si risolve nella mera concessione in godimento del terreno, assimilabile a un affitto L’Agenzia delle entrate, con la risposta n.
Analisi e commenti 10 Marzo 2026
Legge di Bilancio 2026: novità per gli intermediari finanziari
Le modifiche al regime di deducibilità delle svalutazioni sui crediti verso la clientela finalizzate a intercettare possibili perdite di valore, in linea con la normativa interna e Ue L’articolo 1, comma 56, della legge n.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi
I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.
