Normativa e prassi

30 Gennaio 2019

Ok alla definizione agevolata pvcanche con avviso di accertamento

Normativa e prassi

Ok alla definizione agevolata pvc
anche con avviso di accertamento

L’Agenzia delle entrate risponde a un’istanza di interpello che un contribuente ha presentato prima della pubblicazione del provvedimento direttoriale dello scorso 23 gennaio

Ok alla definizione agevolata pvc|anche con avviso di accertamento
In relazione al caso concreto, non hanno effetti preclusivi sulla definizione agevolata del processo verbale di constatazione, se successive al 24 ottobre 2018, la notifica di un avviso di accertamento relativo alle stesse violazioni e la presentazione di un’istanza di accertamento con adesione, nonché l’impugnazione dell’avviso. Sono queste, in sintesi, le indicazioni fornite dalle Entrate nella risposta n. 19/2019.
 
Quesito
L’Amministrazione è stata chiamata in causa da un contribuente nei cui confronti è stato redatto un processo verbale di constatazione (pvc). Successivamente, l’istante ha ricevuto la notifica di un avviso di accertamento relativo alle stesse violazioni e nel quale viene integralmente richiamato il precedente pvc.
A fronte di ciò, all’Agenzia, con istanza di interpello, è stato chiese se:
Risposta
L’Agenzia sottolinea, innanzitutto, che, dopo la presentazione dell’interpello, è stato pubblicato il provvedimento 23 gennaio 2019 che ha dettato le disposizioni attuative della definizione agevolata dei pvc (vedi “Definizione agevolata dei pvc: pronte le disposizioni attuative”). 

Con riferimento al caso concreto, prosegue l’Amministrazione, e alla luce della disciplina dettata dal provvedimento, non hanno, fra l’altro, effetti preclusivi sulla definizione agevolata del processo verbale le seguenti attività se successive al 24 ottobre 2018:

  • la notifica di un avviso di accertamento avente a oggetto le stesse violazioni constatate nel pvc
  • la presentazione di un’istanza di accertamento con adesione relativa allo stesso avviso o l’impugnazione dell’avviso stesso (tali procedimenti, peraltro, non devono essere stati già conclusi con altre forme di definizione agevolata). 

Infine, conclude l’Agenzia, in caso di notifica di un avviso di accertamento relativo alle stesse violazioni constatate nel pvc, qualora si perfezioni la definizione agevolata, i suoi effetti prevalgono sulle eventuali, successive attività di accertamento, anche in caso di mancata impugnazione dell’atto e di scadenza del relativo termine; queste attività, invece, rimangono efficaci in caso di mancato perfezionamento della definizione agevolata.

pubblicato Giovedì 31 Gennaio 2019

Ok alla definizione agevolata pvcanche con avviso di accertamento

Ultimi articoli

Normativa e prassi 2 Maggio 2024

Indennità a esperti distaccati in Ue, non imponibili se a carico dell’Unione

Le indennità pagate a un “Esperto nazionale distaccato” presso l’Unione europea che sono totalmente a carico del bilancio unionale e non di un’amministrazione pubblica italiana non concorrono all’imponibile del contribuente in Italia e, pertanto, non devono essere dichiarate e assoggettate a imposizione nel nostro Paese.

Normativa e prassi 2 Maggio 2024

Rimborsi Iva dopo la Brexit, valgono le regole per i Paesi Ue

Scaduto il periodo di transizione che ha seguito la Brexit, sulla base dell’Accordo raggiunto tra Italia e Regno Unito lo scorso 7 febbraio, ai rimborsi Iva erogati in relazione a operazioni effettuate con il Paese oltremanica, deve essere applicato, con effetto retroattivo, dal 1° gennaio 2021, l’articolo 38-ter del Dpr n.

Normativa e prassi 30 Aprile 2024

Cfc, pronte le regole che consentono di optare per l’imposta sostitutiva

Per snellire, come indicato dalla legge di delega fiscale, la disciplina delle imprese estere controllate, il Dlgs n.

Normativa e prassi 30 Aprile 2024

Approvate con decreto le modifiche agli Isa 2024

Con il decreto 29 aprile 2024 del Ministero dell’Economia e delle finanze, in corso di pubblicazione, sono state approvate le modifiche ai 175 indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), applicabili al periodo d’imposta 2023 (“Isa 2024”), al fine di tenere conto delle ricadute correlate al nuovo scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell’energia, degli alimentari e all’andamento dei tassi di interesse.

torna all'inizio del contenuto