20 Novembre 2018
Trasferimento della sede all’estero:quando le tasse si pagano in Italia
Normativa e prassi
Trasferimento della sede all’estero:
quando le tasse si pagano in Italia
Se il “trasloco” avviene nel corso della seconda metà dell’anno, la società risulta fiscalmente residente nel nostro Paese e si applica il criterio generale del worldwide income
Il quesito
A rivolgersi all’Amministrazione è una Srl residente (con esercizio sociale coincidente con l’anno solare), che fa parte di un gruppo internazionale. La società attualmente ha la sede principale in Italia (casa-madre) e una stabile organizzazione in Germania.
Nel corso della seconda parte del 2018, la società istante trasferirà la propria sede legale ed effettiva in Germania, continuando comunque a essere presente in Italia con un ramo d’azienda (che rappresenterà una sua stabile organizzazione nel nostro Paese). Per effetto del trasferimento l’Italia perderà la propria potestà impositiva sulla filiale. Dopo il trasferimento in Germania, la società istante, peraltro, effettuerà una fusione con una società dello stesso gruppo (già esistente e localizzata in Germania).
Alla luce di queste premesse, la società si è rivolta all’Agenzia per sapere:
- se il codice fiscale e la partita Iva attualmente posseduti potranno essere utilizzati dalla sua stabile organizzazione italiana
- se potrà usufruire del credito d’imposta figurativo estero per la definizione dell’importo della exit tax da calcolare sul plusvalore relativo alla branch tedesca.
La risposta
L’Agenzia delle entrate, nel formulare la propria risposta, osserva, innanzitutto, che il trasferimento di sede in Germania della società italiana avverrà nella seconda metà del 2018. Ne consegue che, in applicazione della disciplina interna, la società:
- risulterà fiscalmente residente in Italia per tutto il 2018 e qui sarà assoggettata a tassazione su tutti i redditi societari (prodotti sia in Italia sia in Germania) dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 (articolo 73, comma 3, Tuir)
- potrà usufruire del credito per le imposte pagate in Germania con riferimento all’imposizione ivi applicata alle attività esercitate dal suo ramo d’azienda (articolo 165, Tuir).
- a partire dal 1°gennaio 2019, poi, dichiarerà in Italia i redditi prodotti dalla propria stabile organizzazione localizzata nel nostro Paese.
L’Amministrazione, quindi, precisa che:
- la società, a seguito del trasferimento di sede, conserverà lo stesso codice fiscale e numero di partita Iva, che le sono attualmente attribuiti; di conseguenza, per l’anno di imposta 2018, presenterà un unico modello di dichiarazione Iva (con numerazione progressiva delle fatture emesse e ricevute nel 2018), così come un unico Modello 770, Redditi SC e Irap (la dichiarazione dei redditi includerà i redditi del 2018 ovunque prodotti in base al criterio worldwide income)
- il credito nozionale previsto nell’ambito delle operazioni straordinarie comunitarie trova applicazione anche nel caso di trasferimento di sede di una società italiana all’estero (articolo 179, comma 3, ultimo periodo, Tuir).
pubblicato Martedì 20 Novembre 2018
Ultimi articoli
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi
I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva
Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena
I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.
Normativa e prassi 6 Marzo 2026
La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo
L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.
