Normativa e prassi

14 Novembre 2018

Il modello TR si può integrareentro il 30 aprile di ogni anno

Normativa e prassi

Il modello TR si può integrare
entro il 30 aprile di ogni anno

Per rettificare un’istanza di rimborso o utilizzo in compensazione del credito trimestrale, c’è tempo fino all’ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione Iva

Il modello TR si può integrare|entro il 30 aprile di ogni anno
È possibile trasmettere un modello Iva TR integrativo entro il termine di scadenza previsto per l’invio della dichiarazione Iva annuale (attualmente fissato al 30 aprile) per modificare elementi (quali, ad esempio, la richiesta di esonero dalla produzione della garanzia fideiussoria, l’apposizione del visto di conformità, l’attestazione dei requisiti contributivi e patrimoniali) che non incidono sulla destinazione e/o sull’ammontare del credito infrannuale, sempre che l’eccedenza Iva non sia già stata rimborsata o compensata. È quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 82/E del 14 novembre 2018.

 
Il quesito
All’Agenzia delle entrate, attraverso la presentazione di una richiesta di consulenza giuridica, è stato chiesto un parere sulle modalità di integrazione del modello Iva TR (da utilizzare per la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale).
In particolare, la richiesta di chiarimenti si riferisce al termine entro cui è possibile presentare un modello TR per integrare/rettificare esclusivamente i dati esposti all’interno del quadro TD (nel quale vanno indicati, tra l’alto, la sussistenza dei presupposti che legittimano la richiesta di rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale e l’importo da chiedere a rimborso e/o da utilizzare in compensazione).
 
A tal proposito, l’istante ritiene che, anche se la dichiarazione Iva annuale è già stata presentata, sia comunque possibile inviare un nuovo modello Iva TR integrativo entro l’ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione stessa (attualmente fissato al 30 aprile); ciò a patto che non sia modificata la destinazione del credito.
 
La risposta
Nell’articolare la propria risposta, l’Amministrazione (oltre a richiamare due propri precedenti documenti di prassi – cfr risoluzione n. 99/E dell’11 novembre 2014 e circolare n. 35/E del 27 ottobre 2015) ricorda, innanzitutto, che i contribuenti hanno la possibilità di ottenere, al ricorrere di determinati requisiti, il rimborso del credito Iva relativo a periodi inferiori all’anno (rimborso infrannuale) o, in alternativa, chiederne l’utilizzo in compensazione (cfr articolo 38-bis, Dpr 633/1972 e articolo 10, comma 1, lettera a, n. 5, Dl 78/2009).
 
Le istanze di rimborso e di compensazione delle eccedenze di credito Iva infrannuale, di importo superiore a 2.582,28 euro, devono essere presentate telematicamente, entro l’ultimo giorno del mese
successivo al trimestre di riferimento, utilizzando il modello Iva TR.
 
Fatte queste premesse, l’Agenzia, in virtù di una interpretazione sistematica della normativa di riferimento, aderisce alla soluzione prospettata dal contribuente. L’Amministrazione, infatti, precisa che l’integrazione/rettifica del modello Iva TR è possibile entro il 30 aprile di ogni anno (o, comunque, entro il diverso termine di scadenza previsto per l’invio della dichiarazione Iva annuale) se finalizzata alla modifica di elementi (quali, ad esempio, la richiesta di esonero dalla produzione della garanzia fideiussoria, l’apposizione del visto di conformità, l’attestazione dei requisiti contributivi e patrimoniali) che non incidono sulla destinazione e/o sull’ammontare del credito infrannuale (e a patto che l’eccedenza Iva non sia già stata rimborsata o compensata).
 
In tal caso, precisa l’Amministrazione:

  • non è necessario presentare una dichiarazione annuale Iva “sostitutiva nei termini” (gli elementi modificati/integrati, infatti, non incidono sul contenuto della dichiarazione)
  • in relazione all’integrazione/correzione degli elementi in esame non si applica alcuna sanzione
  • tuttavia, qualora si sia proceduto a utilizzare in compensazione il credito infrannuale in presenza di un modello Iva TR privo del visto di conformità (utilizzo improprio del credito) è applicabile la sanzione amministrativa pari al 30% del credito utilizzato (cfr articolo 13, comma 4, Dlgs 471/1997), fatta salva la possibilità di ricorso al ravvedimento operoso (cfr articolo 13, Dlgs 472/1997).

pubblicato Mercoledì 14 Novembre 2018

Il modello TR si può integrareentro il 30 aprile di ogni anno

Ultimi articoli

Attualità 24 Ottobre 2025

770 e Cu redditi esenti 2025: trasmissione entro il 31 ottobre

I modelli, insieme alle istruzioni, ai software di compilazione e controllo e alle specifiche tecniche, sono disponibili, sul sito dell’Agenzia delle entrate, anche nelle versioni in lingua tedesca e slovena Venerdì 31 ottobre 2025 scade il tempo a disposizione dei sostituti d’imposta per l’invio telematico all’Agenzia delle entrate del modello 770 e delle Certificazioni uniche 2025 che riguardano esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili attraverso la dichiarazione precompilata.

Attualità 23 Ottobre 2025

Fiscalis, progetto sul Tax Gap: l’Agenzia delle entrate in prima linea

Il rapporto finale presentato oggi a Roma nella sede centrale dell’Agenzia analizza le metodologie e le esperienze nazionali dei diversi Stati dell’Unione europea e fonda le basi per un approccio condiviso in materia di misurazione del tax gap Presentato oggi a Roma il report finale del progetto Fiscalis sulla misurazione del tax gap, coordinato dall’Agenzia delle entrate.

Normativa e prassi 23 Ottobre 2025

Rimborsi chilometrici agli autonomi: se non documentati diventano reddito

Per evitare abusi e garantire trasparenza, il legislatore ha previsto che solo gli indennizzi analitici, debitamente dimostrati, possano beneficiare dell’esclusione dal reddito Il rimborso chilometrico, pur concordato e calcolato secondo parametri oggettivi, se non sufficientemente analitico e documentato, concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo e deve essere assoggettato alla ritenuta alla fonte prevista dalla normativa vigente.

Attualità 23 Ottobre 2025

730 integrativo a favore o “pari”, al Caf o professionista entro lunedì

Chi si accorge di una dimenticanza sul 730 presentato può rimediare con questo modello, ma solo se la variazione comporta un maggiore credito o minor debito oppure è ininfluente sulle imposte Chi ha presentato il 730 ma si accorge di aver dimenticato di includere dei dati, come una spesa deducibile o detraibile oppure i dati sul sostituto d’imposta, ha tempo fino a lunedì 27 ottobre per presentare al Caf o a un professionista abilitato il 730 integrativo.

torna all'inizio del contenuto