Normativa e prassi

10 Ottobre 2018

Asd e decadenza regime agevolato:ok deduzione costi e detrazione Iva

Normativa e prassi

Asd e decadenza regime agevolato:
ok deduzione costi e detrazione Iva

L’ente sportivo dilettantistico deve fornire, nel primo caso, i riscontri contabili e, nel secondo caso, deve dimostrare la sussistenza dei requisiti sostanziali del diritto

Asd e decadenza regime agevolato:|ok deduzione costi e detrazione Iva
Se, a seguito di un controllo fiscale, un’associazione o una società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro decade dal regime agevolato disciplinato dalla legge 398/1991, i verificatori dell’Amministrazione finanziaria, per la ricostruzione della base imponibile Ires, possono riconoscere la deducibilità dei costi sostenuti, a condizione che l’ente fornisca i relativi riscontri contabili (ad esempio fatture, ricevute, scontrini fiscali) ovvero “altra documentazione utile ai fini della corretta determinazione del reddito”.
È uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 18/2018, con la quale è stato fatto il punto sulle principali questioni fiscali che interessano il mondo dello sport dilettantistico.
 
Nello stesso documento di prassi, l’Amministrazione si è soffermata anche sulla questione della detraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti sempre nell’ipotesi di decadenza dal regime di favore.
A tal proposito, viene ricordato che la giurisprudenza della Corte Ue ha in più di un’occasione chiarito che il principio di neutralità dell’Iva impone che la detrazione dell’imposta a monte sia riconosciuta a fronte del rispetto degli obblighi sostanziali (e ciò anche se alcuni adempimenti formali sono stati omessi).
Sulla base di tale orientamento, l’Amministrazione finanziaria, se è in possesso delle informazioni utili alla dimostrazione del rispetto dei requisiti sostanziali, non può imporre ai soggetti Iva “condizioni supplementari” per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta. Ciò che fonda tale diritto, infatti, è la sussistenza degli aspetti sostanziali; di contro, gli adempimenti formali attengono alle modalità e al controllo dell’esercizio del diritto. Le conclusioni della giurisprudenza europea, peraltro, sono state “recepite” anche da quella nazionale (cfr Cassazione, sezione V, sentenza n. 5072 del 13 marzo 2015).
 
Di conseguenza, conclude l’Agenzia, nel caso di decadenza dal regime agevolato, contestata in sede di controllo fiscale, all’associazione o società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro si può riconoscere il diritto alla detrazione dell’Iva pagata sugli acquisti, anche in mancanza della registrazione della relativa fattura, a patto che l’ente dimostri la sussistenza dei relativi requisiti sostanziali (ad esempio, soggetto passivo Iva, effettiva vendita di un bene o prestazione di un servizio, fattura regolare).

pubblicato Mercoledì 10 Ottobre 2018

Asd e decadenza regime agevolato:ok deduzione costi e detrazione Iva

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