Attualità

20 Luglio 2018

Con l’arrivo delle ferie d’estatesono sospesi i termini processuali

Attualità

Con l’arrivo delle ferie d’estate
sono sospesi i termini processuali

In vista dell’apertura degli ombrelloni e del meritato riposo in spiaggia, puntuale come ogni anno, dal 1° al 31 agosto anche il contenzioso tributario se ne va in vacanza

Con l’arrivo delle ferie d’estate|sono sospesi i termini processuali
Le ferie estive sono alle porte e, quindi, puntuale come ogni anno, si avvicina la sospensione dei termini processuali che interessa anche la giustizia tributaria.
 
In generale, i termini processuali sono sospesi di diritto dal 1° agosto al 31 agosto e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (articolo 1, legge 742/69).

Il break riguarda anche i termini del contenzioso tributario, pure in caso di interruzione del processo (articolo 40, comma 4, Dlgs 546/1992).

Durante la pausa estiva, sono sospesi, tra gli altri:

  • il termine per la proposizione del ricorso (60 giorni dalla data di notifica dell’atto impugnato – articolo 21, Dlgs 546/1992).
  • il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente (30 giorni dalla proposizione del ricorso – articolo 22, Dlgs 546/1992)
  • il termine per la costituzione in giudizio della parte resistente (60 giorni dalla notifica del ricorso – articolo 23, Dlgs 546/1992)
  • i termini di impugnazione delle sentenze (60 giorni dalla notifica o, in mancanza, 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza – articolo 51 e articolo 38, comma 3, Dlgs 546/1992)
  • i termini per il deposito di documenti, di memorie e di brevi repliche (rispettivamente 20, 10 e 5 giorni liberi prima della data di trattazione – articolo 32, Dlgs 546/1992). In questo caso, naturalmente, il computo va effettuato a ritroso. 

Bisogna distinguere due ipotesi:

  • se il decorso del termine comincia durante il periodo di sospensione, l’inizio è differito alla fine del periodo (ad esempio, se si riceve la notifica di un avviso di accertamento il 6 agosto, il conteggio dei 60 giorni per l’impugnazione dell’atto deve iniziare il 1° settembre)
  • se, invece, il termine comincia a decorrere prima dell’inizio del periodo di sospensione, rimane sospeso nel corso del periodo feriale per ripartire alla fine dello stesso (ad esempio, se l’avviso di accertamento viene notificato il 25 luglio, i 60 giorni per l’impugnazione vanno calcolati tenendo conto dei sei giorni tra il 26 e il 31 luglio, della sospensione 1°-31 agosto, e dei 54 giorni che vanno dal 1° settembre al 24 ottobre). 

Si ricorda, infine, che la sospensione feriale interessa anche i termini del procedimento di reclamo/mediazione, mentre non opera per la notifica degli avvisi di accertamento, degli avvisi di liquidazione e delle cartelle di pagamento e per i termini delle fasi cautelari del processo.

pubblicato Martedì 24 Luglio 2018

Con l’arrivo delle ferie d’estatesono sospesi i termini processuali

Ultimi articoli

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi

I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva

Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena

I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.

Normativa e prassi 6 Marzo 2026

La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo

L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.

torna all'inizio del contenuto