9 Marzo 2018
I codici sono “vecchi”, ma cambia il loro utilizzo
Normativa e prassi
I codici sono “vecchi”,
ma cambia il loro utilizzo
Si tratta di quelli già istituiti con la risoluzione 3/2016, da adoperare per il versamento degli importi richiesti in caso di crediti Iva indebitamente utilizzati in compensazione
Si tratta dei codici tributo istituiti con la risoluzione n. 3/E del 12 gennaio 2016 per il versamento tramite F24 delle somme richieste dall’Agenzia delle entrate tramite appositi atti di recupero emessi, ai sensi dell’articolo 1, comma 421 della legge 311/2004, in caso di utilizzo in compensazione di crediti Iva in violazione delle disposizioni dettate dall’articolo 10 del Dl 78/2009.
Il decreto legge 50/2017, modificando il successivo comma 422, ha stabilito che per il pagamento delle somme richieste con gli atti di recupero non ci si possa avvalere della compensazione.
Di conseguenza, i predetti codici tributo potranno essere utilizzati esclusivamente nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide), indicando nella sezione “Contribuente”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il versamento; nella sezione “Erario ed altro” nel campo “tipo” la lettera “R”, nessun valore nel campo “elementi identificativi” e nel campo “codice” il codice tributo.
Nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento” andranno inseriti i dati reperibili nell’atto notificato al contribuente.
pubblicato Venerdì 9 Marzo 2018
Ultimi articoli
Analisi e commenti 26 Agosto 2026
Dentro la dichiarazione (14) l’affitto degli studenti fuori sede
Beneficio fiscale per gli universitari che studiano lontano da casa.
Analisi e commenti 25 Agosto 2026
Dentro la dichiarazione (13) l’agevolazione per gli studenti con Dsa
Detrazione Irpef del 19% per i costi sostenuti in favore di persone con disturbi specifici dell’apprendimento.
Normativa e prassi 24 Agosto 2026
Sulla pensione esente in Germania niente Irpef, neanche in Italia
La quota della prestazione certificata dall’ufficio fiscale competente tedesco resta fuori, in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni, dalla base imponibile nel nostro Paese La quota di pensione di sicurezza sociale tedesca dichiarata esente dall’Amministrazione finanziaria tedesca non concorre alla formazione del reddito imponibile Irpef del cittadino italiano residente in Italia, che in passato è stato fiscalmente residente in Germania.
Analisi e commenti 24 Agosto 2026
Dentro la dichiarazione (12) le spese universitarie
Per non perdere lo sconto fiscale è fondamentale conservare ricevute, attestazioni dell’ateneo e prove dei pagamenti tracciabili, documenti essenziali in caso di controlli fiscali All’interno delle agevolazioni sulle spese di istruzione, le spese universitarie hanno una voce specifica.
