Martino Verrengia
1 Marzo 2018
No all’accertamento con adesionesui dati dichiarati dal contribuente
Giurisprudenza
No all’accertamento con adesione
sui dati dichiarati dal contribuente
L’istituto deflattivo del contenzioso non è di applicazione generalizzata bensì è soggetto ai limiti previsti dalla legge, come interpretata dalla prassi dell’Amministrazione
La Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza n. 127, del 25 gennaio 2018, ha chiarito che l’istituto dell’accertamento con adesione non si applica ai casi di accertamento parziale, quali quelli relativi al recupero di maggiori redditi di locazione dei fabbricati, fondati su dati dichiarati dallo stesso contribuente e risultanti dal sistema informativo dell’Anagrafe tributaria.
I fatti di causa
A una contribuente fiorentina veniva notificato un avviso di accertamento, con il quale venivano recuperati a tassazione maggiori redditi di locazione dei fabbricati.
La destinataria dell’avviso impugnava avanti alla Commissione tributaria provinciale di Firenze l’atto impositivo, eccependo di non aver percepito i canoni accertati, poiché il contratto di riferimento era stato risolto mediante comunicazione scritta, che, tuttavia, non veniva registrata presso l’Agenzia delle entrate.
La pronuncia della Ctp di Firenze
I giudici di primo grado respingevano il ricorso, ritenendolo inammissibile poiché presentato oltre il termine di sessanta giorni, previsto a pena di decadenza dall’articolo 21, Dlgs 546/1992.
In particolare, per il collegio di maggiore prossimità, trattandosi di accertamento parziale, non poteva applicarsi la sospensione dei termini per novanta giorni, prevista dal Dlgs 218/1997, relativamente alla procedura di accertamento con adesione.
L’appello della contribuente e la posizione dell’Amministrazione finanziaria
La contribuente ricorreva in appello sostenendo che, contrariamente all’assunto della Ctp, l’accertamento con adesione fosse applicabile anche ai casi di accertamento parziale, secondo quanto si desumerebbe dal disposto di cui all’articolo 2, comma 4, lettera b, Dlgs 218/1997, il quale prevede che la definizione, anche se riguarda accertamenti parziali, non esclude l’ulteriore esercizio dell’azione accertatrice.
L’Agenzia delle entrate, di avviso contrario, ribadiva che le doglianze nel caso di accertamento parziale ex articolo 41-bis, Dpr 600/1973, basato su prove documentali acquisite dall’incrocio dei dati presenti in anagrafe tributaria, esulassero dall’area dell’accertamento con adesione e fossero valutabili solo nel procedimento di autotutela.
La sentenza della Ctr Toscana
I giudici regionali, nel confermare la sentenza di primo grado, osservano come l’accertamento impugnato fosse di carattere documentale, quindi, non sussistessero profili di tipo presuntivo o estimativo tali da rendere applicabile l’istituto dell’accertamento con adesione.
L’operatività di detto istituto, difatti, come esposto anche dalla circolare 235/E del 1997, è riconducibile a posizioni fiscali interessate da metodologie induttive o, comunque, da elementi suscettibili di apprezzamento valutativo da parte degli uffici.
Le indicazioni della prassi successiva
In senso conforme – continua la Ctr – si è espressa anche la circolare 65/E del 2001, che, nel delineare la differenza fra gli istituti dell’autotutela e dell’accertamento con adesione, ha chiarito che quest’ultimo presuppone la possibilità di rideterminazione – nel quantum – dell’avviso sulla base degli elementi di valutazione addotti dal contribuente in contraddittorio con l’ufficio, mentre al primo istituto sono da ricondurre i casi di totale o parziale illegittimità dell’avviso di accertamento, ai sensi dell’articolo 2-quater, Dl 564/1994, e del relativo regolamento di attuazione (Dm 37/1997).
In definitiva, secondo il Collegio fiorentino, nel caso di specie non poteva aver luogo la sospensione tipica del procedimento di adesione: quindi, l’inammissibilità del ricorso introduttivo perché presentato tardivamente.
Osservazioni conclusive
I giudici toscani danno corso all’orientamento giurisprudenziale restrittivo e maggioritario, basato anche sulla prassi citata.
In verità, esiste anche un opposto orientamento, estensivo e minoritario, che osserva come, dal tenore letterale dell’articolo 41-bis, Dpr 600/1973, non possa ritenersi esclusa l’applicazione dell’istituto dell’accertamento con adesione (in questi termini, Ctp di Milano, 4763/2016).
Tuttavia, a sostegno dell’orientamento citato per primo, va osservato che, nel caso degli avvisi di accertamento parziali automatizzati, quali quelli che derivano da dati comunicati dal contribuente stesso, è difficilmente ipotizzabile una valutazione in contraddittorio degli elementi accertati.
Il ruolo del contraddittorio, in sostanza, qualora venisse provocato da simili istanze, perderebbe quel ruolo di centralità nell’ambito della procedura di adesione, divenendo tappa di un mero percorso dilatorio, finalizzato all’allungamento di novanta giorni del complessivo procedimento e snaturando, in ultima analisi, l’istituto dell’accertamento con adesione.
pubblicato Giovedì 1 Marzo 2018
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