Normativa e prassi

28 Giugno 2017

L’indirizzo Pec va comunicatocon i servizi online dell’Agenzia

Normativa e prassi

L’indirizzo Pec va comunicato
con i servizi online dell’Agenzia

Può essere utilizzato per le notifiche a decorrere dal 1° luglio 2017. Anche dall’agente della riscossione, per le cartelle di pagamento e gli atti affidatigli da tutti gli enti creditori

L’indirizzo Pec va comunicato|con i servizi online dell’Agenzia
Definite le modalità di comunicazione dei dati relativi all’indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica degli atti riguardanti l’Agenzia delle Entrate e la riscossione dei tributi. Possono usufruire del nuovo sistema soltanto le persone fisiche (residenti e non) e gli altri soggetti non obbligati a munirsi di una Pec inserita nell’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec).
A stabilirne le regole, il provvedimento del 28 giugno 2017, che integra e modifica il precedente dello scorso 3 marzo, con il quale veniva approvato anche il modello di comunicazione, diventato non più utilizzabile.
Il nuovo provvedimento prevede, infatti, che le informazioni al Fisco riguardanti l’indirizzo Pec (variazioni comprese) dove ricevere gli avvisi e gli atti dell’amministrazione finanziaria e della riscossione, che per legge devono essere notificati, viaggino esclusivamente attraverso le funzionalità disponibili nell’area specifica dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. La casella di recapito può essere intestata anche a un incaricato autorizzato, al coniuge o a un parente stretto. Non possono usufruire del sistema gli eredi e il rappresentante del minore, inabilitato o interdetto.

In buca, avvisi del Fisco e atti di riscossione Con la comunicazione dell’indirizzo Pec il contribuente manifesta, automaticamente, la volontà di voler ricevere, dal 1° luglio 2017, gli atti e gli avvisi che l’Agenzia delle Entrate deve notificare per legge in base all’articolo 60, comma 7, del Dpr 600/1973, alla casella di posta elettronica certificata comunicata.
L’indirizzo è utilizzabile, dalla stessa data, anche dall’agente della riscossione per la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti di riscossione coattiva mediante ruolo, affidatigli da tutti gli enti creditori, anche diversi dall’Agenzia delle Entrate.
L’agente della riscossione, tuttavia, per i procedimenti propri, può continuare a notificare anche alle caselle Pec comunicate, fino al 30 giugno 2017, dalle persone fisiche non esercenti attività professionale o di impresa, non obbligate ad avere un indirizzo Ini-Pec. Questa opportunità decade, però, in caso di revoca dell’indirizzo o di comunicazione della Pec tramite i servizi telematici delle Entrate.
 
Ogni comunicazione, variazione e revoca della posta elettronica certificata ha effetto dal quinto giorno successivo a quello in cui l’ufficio attesta l’avvenuta ricezione.
Per confermare il buon fine della procedura, il sistema telematico invia un messaggio contenente un codice di validazione all’indirizzo comunicato. L’operazione consente la verifica dell’attivazione della casella e la disponibilità del richiedente.
A conferma e attestazione della registrazione, l’Agenzia mette a disposizione del contribuente l’esito e i termini dell’operazione, compresa la data in cui l’informazione è stata correttamente acquisita in Anagrafe tributaria, consultabili nella sezione “Storico operazioni” del servizio di acquisizione dell’indirizzo Pec.   La procedura è considerata definitivamente conclusa quando:

  • il gestore della casella del contribuente rilascia il messaggio con il codice di validazione
  • il richiedente inserisce correttamente il codice di verifica. 

In caso di scarto, le motivazioni sono indicate nella sezione “Storico operazioni”.
 
Se la casella è satura al secondo tentativo o risulta non attiva già dal primo, la notifica viene effettuata tramite i canali ordinari, anche se l’indirizzo resta in ogni caso valido per il futuro.

Anna Maria Badiali

pubblicato Mercoledì 28 Giugno 2017

L’indirizzo Pec va comunicatocon i servizi online dell’Agenzia

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