26 Ottobre 2026
Concordato biennale, via libera con Isa diverso tra ente e associato
Il decreto Omnibus ha introdotto un’eccezione alle preclusioni di accesso al Cpb previste nel caso del professionista che svolge attività anche in associazione con altri colleghi
Un professionista che opera individualmente e partecipa anche a un’associazione professionale può aderire al concordato preventivo biennale senza vincoli collegati alla scelta operata dall’ente partecipato quando le attività esercitate risultano riconducibili a Isa differenti. L’eccezione è stata introdotta dal decreto legislativo correttivo n. 148/2026 (decreto “Omnibus”) che è intervenuto sulle cause di esclusione dal regime previste per questa casistica, a partire dal biennio d’imposta 2026-2027. È il chiarimento offerto dalla risposta n. 191 del 23 ottobre 2026.
Il caso in esame
Con la risposta a interpello n. 191/2026, l’Agenzia ha esaminato la posizione di un notaio che esercita l’attività professionale in forma individuale e che, al tempo stesso, partecipa a un’associazione professionale costituita da altri notai, operante esclusivamente nella gestione delle esecuzioni immobiliari e delle aste di vendita.
Il contribuente, già aderente al concordato preventivo biennale per il biennio 2024-2025, intende rinnovare l’adesione per il periodo 2026-2027 e chiede se trovino applicazione le cause di esclusione previste dall’articolo 11 comma 1 lettere b-quinquies) e b-sexies) del Dlgs n. 13/2024, relative ai professionisti che partecipano ad associazioni tra professionisti. Ciò alla luce delle modifiche introdotte a partire dal biennio 2026/2027 dal decreto legislativo n. 148 del 7 agosto 2026, il cosiddetto “decreto Omnibus”.
Il contribuente ritiene che le due cause di esclusione non si applichino e che quindi egli possa optare per l’adesione al Cpb 2026/2027 indipendentemente dall’adesione sia degli altri professionisti che partecipano all’associazione notarile sia di quella della stessa organizzazione. Le preclusioni nel suo caso non dovrebbero operare poiché l’associazione svolge un’attività specifica e distinta da quella notarile ordinaria, circostanza che impedirebbe qualsiasi trasferimento di reddito tra attività individuale e attività associata.
I principi di diritto che regolano la materia
L’Agenzia richiama l’articolo 11, comma 1, lettere b-quinquies) e b-sexies), del Dlgs n. 13/2024, nella versione modificata dal Dlgs n. 148/2026 («Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione») applicabile dal biennio 2026-2027. Tali disposizioni disciplinano le cause di esclusione dal concordato preventivo biennale per i professionisti che svolgono attività individuale e contemporaneamente partecipano ad associazioni professionali, società tra professionisti o società tra avvocati.
In sostanza, la nuova formulazione normativa limita l’operatività delle cause di esclusione ai seguenti casi:
- quando associato e associazione presentano lo stesso Isa e l’associazione o la società partecipata aderiscono al concordato preventivo biennale per gli stessi periodi d’imposta cui aderisce il socio o l’associato
- quando le attività del socio e dell’associazione risultano riferibili a Isa differenti.
Di conseguenza, il professionista può aderire autonomamente al concordato anche se l’associazione non aderisce, purché le rispettive attività economiche siano associate a Isa diversi. Analogamente, l’associazione può accedere al concordato anche in assenza dell’adesione di tutti i professionisti partecipanti, sempre a condizione che ricorra il requisito della diversità degli Isa.
Nel caso concreto, dai dati presenti negli archivi dell’Amministrazione finanziaria emerge che il notaio applica l’Isa Dk01u (Attività degli studi notarili), relativo all’attività degli studi notarili, in corrispondenza del codice Ateco 69.10.20 (Attività notarili), mentre l’associazione applica l’Isa Dk30u (Attività di supporto alle attività legali, giuridiche e notarili), riferito alle attività di supporto alle attività legali, giuridiche e notarili, con codice Ateco 69.10.30 (Attività di supporto alle attività legali, giuridiche e notarili).
Poiché nel presupposto della corretta applicazione degli Isa e dei codici Ateco delle parti interessate (non oggetto di valutazione nell’interpello) le attività risultano riconducibili a Isa differenti, l’Agenzia ritiene non applicabile la causa di esclusione prevista dalla lettera b-quinquies) dell’articolo 11 del Dlgs n. 13/2024.
Ne consegue che il professionista può aderire al concordato preventivo biennale per il biennio 2026-2027 indipendentemente dall’eventuale adesione dell’associazione professionale di cui è socio, purché continui a sussistere la riconducibilità delle due attività a Isa differenti.
Fonte: FiscoOggi
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