Normativa e prassi

26 Ottobre 2026

Buoni benzina per welfare aziendale: fringe benefit fuori dal reddito

L’emolumento finalizzato esclusivamente a promuovere il benessere, la fidelizzazione e la motivazione del personale coinvolto nel lavoro domenicale è escluso dalla tassazione

Una società affidataria di servizi pubblici essenziali continuativi sette giorni su sette che intende istituire un sistema di welfare aziendale, attraverso l’assegnazione di buoni benzina o buoni spesa, per promuovere il benessere e la motivazione del personale tenuto al lavoro domenicale, potrà considerare tali “buoni” come fringe benefit, ed escluderli quindi dalla tassazione. È la sintesi della risposta n. 189 del 23 ottobre 2026.

La società che ha presentato il quesito ha precisato che il sistema di welfare aziendale non è finalizzato a incentivare le prestazioni lavorative né costituisce un corrispettivo o un premio di produttività non concorrendo, quindi, a formare reddito da lavoro dipendente. Chiede quindi se gli incentivi descritti possano essere qualificati come fringe benefit ed essere così esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente (articolo 51, comma 3 del Tuir).

La risposta dell’Agenzia è affermativa.

Il riferimento normativo è l’articolo 51 del Tuir che disciplina il principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente includendo tutte le somme e i valori percepiti tranne specifiche esclusioni. In particolare, il comma 3 disciplina il trattamento fiscale dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori mentre il comma 3 bis consente l’erogazione di tali utilità mediante documenti di legittimazione in formato cartaceo o elettronico.

Viene inoltre richiamata la disciplina dei voucher i quali, chiarisce l’Agenzia, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto a un solo bene, prestazione opera o servizio per l’intero valore nominale. In tema di voucher la circolare n. 28/2016 chiarisce che “mentre il voucher monouso deve dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio, predeterminato ab origine e definito nel valore, il voucher cumulativo può rappresentare una pluralità di beni, determinabili anche attraverso il rinvio, ad esempio, ad una elencazione contenuta su una piattaforma elettronica, che il dipendente può combinare a sua scelta nel ”carrello della spesa”, per un valore non eccedente 258,23 euro. Depone in tal senso la ratio della norma, che ha riguardo al valore complessivo dei beni e servizi di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR, che non deve eccedere 258,23 euro. È sufficiente, pertanto, che il valore dei beni e servizi erogati non ecceda il limite di 258,23 euro, diversamente l’intero importo concorre alla determinazione del reddito di lavoro dipendente…”.

L’Agenzia ricorda inoltre che per gli anni 2025, 2026 e 2027 la legge di bilancio 2025 ha alzato il limite di 258,23 euro per il valore dei beni ceduti e dei servizi acquistati per la non imponibilità, elevandolo a 1.000 euro, che diventa 2mila euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.  

Nel caso analizzato, considerato che i benefit saranno erogati in conformità alla normativa vigente in tema di fringe benefit e il sistema di welfare aziendale non è finalizzato a incentivare la performance del singolo lavoratore, né, tantomeno, costituisce corrispettivo di prestazioni lavorative, l’Agenzia ritiene che i buoni carburante e i buoni spesa multiuso da dare ai dipendenti possano rientrare tra i fringe benefit e di conseguenza non concorrano alla formazione del reddito.


Fonte: FiscoOggi

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