16 Ottobre 2026
Ok al regime dei pensionati esteri per l’erede che si trasferisce in Italia
Ai fini del trattamento Irpef agevolativo, ciò che realmente conta non è il cambiamento del beneficiario, ma la funzione previdenziale del rapporto da cui le somme traggono origine
La cittadina italiana residente all’estero che percepisce un trattamento pensionistico statunitense Individual retirement account (Ira) ereditato dal padre, residente negli Stati Uniti d’America, può accedere al regime fiscale agevolato opzionale previsto dall’articolo 24-ter del Tuir in caso di trasferimento della residenza in Italia. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 184 del 15 ottobre 2026, precisando che le somme percepite dall’erede conservano la loro natura pensionistica anche dopo il subentro per successione.
Il piano di previdenza complementare era stato attivato dal padre della contribuente in base alla normativa statunitense. Dopo la morte del genitore, la posizione è stata trasferita all’erede secondo le regole previste dall’ordinamento americano, di conseguenza la figlia ha iniziato a ricevere i pagamenti derivanti dal piano.
In vista del suo trasferimento in Italia, la contribuente ha chiesto all’Agenzia se tali somme possano essere considerate redditi da pensione e accedere al regime agevolato previsto dall’articolo 24-ter del Tuir.
Secondo la contribuente, il subentro nella posizione pensionistica del padre non modifica la natura delle somme percepite. Le erogazioni provenienti dall’Ira continuerebbero, infatti, ad avere carattere previdenziale e rientrare, quindi, tra le “pensioni di ogni genere” richiamate dall’articolo 49 del Tuir e accedere, di conseguenza, al regime che prevede un’imposta sostitutiva del 7% sui redditi esteri dei pensionati che trasferiscono la residenza in Italia.
L’Agenzia è d’accordo.
Nel ricostruire la disciplina applicabile, l’Agenzia ricorda innanzitutto che l’articolo 24-ter del Tuir ha introdotto un regime fiscale agevolato per le persone fisiche titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri che trasferiscono la propria residenza in determinati Comuni del Mezzogiorno o nelle aree interessate dagli eventi sismici individuate dalla norma.
Per accedere al beneficio è necessario, tra l’altro, non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti l’inizio di validità dell’opzione e provenire da Stati con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.
La risposta richiama, inoltre, il provvedimento direttoriale del 31 maggio 2019 (vedi “Pensione dall’estero e residenza in Italia = più sole e meno tasse”), che ha disciplinato le modalità di applicazione del regime, e la circolare n. 21/E del 2020 (vedi “Rientro dei titolari di pensioni estere: chiarimenti sulla sostitutiva al 7%”), che ne ha fornito i principali chiarimenti interpretativi.
Il nocciolo della questione riguarda la qualificazione delle somme percepite, in questo caso, dall’erede.
L’Agenzia richiama anzitutto la risposta n. 21/2024, nella quale aveva precisato, tra l’altro, che ai fini dell’articolo 24-ter assumono rilievo i redditi qualificabili come pensioni ai sensi dell’articolo 49 del Tuir, concetto che comprende le prestazioni collegate a finalità previdenziali erogate da soggetti esteri. Ancora più significativo è il richiamo alla risposta n. 290/2025, riferita a un caso analogo riguardante un fondo pensione statunitense percepito da un erede. In quell’occasione l’Amministrazione aveva evidenziato che l’articolo 7, comma 3, del Tuir stabilisce un principio generale: i redditi maturati in capo al defunto e percepiti dall’erede conservano la stessa natura reddituale che avrebbero avuto se fossero stati incassati dal contribuente originario. Inoltre, nella stessa risposta, è stato richiamato un precedente chiarimento secondo cui i trattamenti pensionistici di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati erogati esclusivamente da soggetti esteri costituiscono redditi da pensione e non influisce il fatto che derivino da versamenti volontari effettuati dal defunto.
Partendo da questo presupposto, l’Agenzia osserva che anche l’Ira attivato dal padre della richiedente è stato costituito quale strumento previdenziale e alimentato tramite contributi volontari. Il successivo trasferimento alla figlia per successione non ne modifica le caratteristiche essenziali né trasforma la natura delle prestazioni erogate.
In altre parole, ciò che rileva non è il cambiamento del beneficiario, ma la funzione previdenziale del rapporto da cui le somme traggono origine. Di conseguenza, i pagamenti continuano a essere inquadrabili tra le pensioni richiamate dall’articolo 49 del Tuir.
Sulla base di queste considerazioni, l’Agenzia delle entrate conclude che le erogazioni periodiche provenienti dall’Individual retirement account statunitense mantengono natura pensionistica anche dopo il trasferimento per successione all’erede.
Di conseguenza, le somme percepite dalla contribuente possono essere considerate redditi da pensione rilevanti ai fini dell’articolo 24-ter del Tuir. In conclusione, una volta trasferita la residenza fiscale in Italia, la richiedente potrà accedere al regime agevolato con imposta sostitutiva del 7%, sempre che risultino soddisfatti anche gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa.
Fonte: FiscoOggi
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