16 Ottobre 2026
Per il nuovo iper-ammortamento è scattato l’adempimento conclusivo
Da ieri, le imprese che hanno effettuato gli investimenti agevolati possono trasmettere le informazioni relative al completamento degli stessi per usufruire dei previsti benefici fiscali
Si completa il percorso di accesso agli iper-ammortamenti previsti dall’articolo 1, comma 427, della legge n. 199/2025 (il Bilancio 2026). Con il decreto direttoriale del 14 ottobre 2026, pubblicato sul sito del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), è stata infatti aperta, dalle 12 di ieri, 15 ottobre, la finestra per la presentazione delle comunicazioni di completamento degli investimenti, ultimo passaggio necessario per ottenere l’agevolazione nell’ambito del Nuovo piano transizione 5.0.
Il beneficio in sintesi
L’iper-ammortamento introdotto dalla legge di bilancio 2026 è un’agevolazione fiscale destinata alle imprese che investono in beni strumentali innovativi, funzionali alla trasformazione digitale, tecnologica ed energetica. A differenza delle precedenti agevolazioni basate sul riconoscimento di crediti d’imposta, il beneficio consiste in una maggiorazione fiscale del costo dei beni acquistati, utilizzabile esclusivamente ai fini della deduzione delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing.
Sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 in beni materiali e immateriali nuovi destinati alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e in beni materiali nuovi per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo. I beni devono essere installati presso strutture produttive situate in Italia.
La maggiorazione del costo è pari al 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, al 100% per la quota compresa tra 2,5 e 10 milioni e al 50% per la quota tra 10 e 20 milioni. Il decreto attuativo del 7 maggio 2026 ha chiarito che tali soglie si applicano agli investimenti completati in ciascuna annualità.
L’agevolazione può essere utilizzata a partire dal periodo d’imposta in cui viene presentata la comunicazione di completamento, a condizione che il bene sia entrato in funzione nello stesso periodo e che il Gse (Gestore servizi energetici) abbia concluso positivamente le verifiche ed è cumulabile con altri incentivi nazionali ed europei, purché non vengano finanziate le stesse quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non si superi il costo effettivamente sostenuto. È invece incompatibile con le agevolazioni Transizione 4.0 previste dalla legge n. 207/2024.
L’adempimento che chiude il cerchio
Tanto premesso, con il decreto in argomento, il Mimit dà il via alla fase conclusiva prodromica alla fruizione dell’agevolazione fiscale. L’avvio di questa ultima fase segue le precedenti tappe previste dalla procedura: la comunicazione preventiva e la successiva comunicazione di conferma (vedi articolo “Accesso all’iper ammortamento, al via la conferma degli investimenti”) con versamento di un acconto minimo pari al 20% dell’investimento programmato. Le imprese che hanno ricevuto l’esito positivo della conferma e hanno completato gli investimenti possono ora presentare la comunicazione di completamento prevista dall’articolo 3, comma 3, del Dm 7 maggio 2026.
Le comunicazioni devono essere trasmesse esclusivamente attraverso il sistema telematico disponibile nell’Area clienti del portale del Gse.
In pratica, la normativa stabilisce che, una volta conclusi gli investimenti e realizzata l’interconnessione dei beni materiali e immateriali indicati negli allegati IV e V della legge di Bilancio 2026 al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, l’impresa trasmetta una o più comunicazioni di completamento riferite ai beni inseriti nella stessa comunicazione di conferma. L’invio deve avvenire entro il 15 novembre 2028 e deve essere corredato dalla documentazione richiesta per l’accesso al beneficio.
L’agevolazione è infatti subordinata al rispetto di specifici requisiti tecnici e alla disponibilità di idonea documentazione, tra cui una perizia tecnica asseverata (o attestazione di conformità rilasciata da un ente accreditato), volta a comprovare le caratteristiche dei beni e l’avvenuta interconnessione, e una certificazione contabile rilasciata da un revisore legale, finalizzata ad attestare l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili.
La comunicazione non può riguardare beni diversi da quelli già indicati nella fase di conferma né importi superiori a quelli precedentemente comunicati. Eventuali variazioni del costo finale sono ammesse esclusivamente in diminuzione. Per ciascun bene deve inoltre essere indicata la data di completamento dell’investimento.
Sul sito del Gestore sono stati pubblicati il modello da utilizzare, le istruzioni operative e la versione aggiornata della guida alla piattaforma Nptr5.
Fonte: FiscoOggi
Ultimi articoli
Normativa e prassi 16 Ottobre 2026
Economia circolare, arriva il codice per il bonus sugli imballaggi green
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, mediante presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate Con la risoluzione n.
Normativa e prassi 16 Ottobre 2026
Per il nuovo iper-ammortamento è scattato l’adempimento conclusivo
Da ieri, le imprese che hanno effettuato gli investimenti agevolati possono trasmettere le informazioni relative al completamento degli stessi per usufruire dei previsti benefici fiscali Si completa il percorso di accesso agli iper-ammortamenti previsti dall’articolo 1, comma 427, della legge n.
Attualità 16 Ottobre 2026
Catasto e registri immobiliari, a Ragusa un workshop internazionale
Si è tenuto questa settimana un incontro a più giornate promosso dall’International federation of surveyors, che ha riunito amministrazioni, professionisti e mondo della ricerca Dal 13 al 16 ottobre 2026, Ragusa ha ospitato il workshop e la conferenza scientifica internazionale promossi dalla Commission 9 della Fig (International Federation of Surveyors), insieme a università, istituzioni accademiche e organizzazioni professionali europee.
Normativa e prassi 16 Ottobre 2026
Ok al regime dei pensionati esteri per l’erede che si trasferisce in Italia
Ai fini del trattamento Irpef agevolativo, ciò che realmente conta non è il cambiamento del beneficiario, ma la funzione previdenziale del rapporto da cui le somme traggono origine La cittadina italiana residente all’estero che percepisce un trattamento pensionistico statunitense Individual retirement account (Ira) ereditato dal padre, residente negli Stati Uniti d’America, può accedere al regime fiscale agevolato opzionale previsto dall’articolo 24-ter del Tuir in caso di trasferimento della residenza in Italia.